In parallelo all’ormai periodica e ricorrente riforma del processo civile, il Senato ha appena approvato (10 marzo 2016) il Disegno di Legge n. 1738, contenente una delega per “la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui Giudici di Pace”.

La situazione, infatti, soprattutto con riferimento alla magistratura onoraria che, di fatto, costituiva una sorta di precariato di giudici onorari facenti in tutto e per tutto le funzioni di un Giudice togato, è quantomeno complessa e articolata.

La delega, che avrà durata di un anno, mira si prefigge i seguenti obiettivi:

  • avere un’unica figura di giudice onorario, ricomprendente le figure degli odierni giudici onorari (GOT e VPO) e le figure dei Giudici di Pace, generando i “giudici onorari di pace” e i “magistrati requirenti onorari”, questi ultimi assegnati alla Procura della Repubblica.
  • Collocare in un solo ufficio giudiziario le figure dei giudici onorari di pace, disciplinandone le modalità di accesso, la durata dell’incarico e specificando il procedimento di nomina, il tirocinio, le modalità di impiego e di eventuale conferma, nonché la precisazione della responsabilità professionale e le relative sanzioni.
  • Istituire un percorso di formazione continua obbligatoria, con corsi a cadenza semestrale, che concorrano a formare la valutazione sull’eventuale conferma dell’incarico.

Ciò che, invece, rileva a livello pratico per ciò che attiene la competenza a giudicare, è l’estensione delle materie che verranno assegnate ai giudici onorari di pace e che sono costituite da:

  • le cause e i procedimento di volontaria giurisdizione connotati da minore complessità quanto all’attività istruttoria e decisoria;
  • le controversie in materia di condominio degli edifici;
  • i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia successoria connotati da minore complessità quanto all’attività istruttoria e decisoria;
  • le cause in materia di diritti reali e di comunione connotate da minore complessità quanto all’attività istruttoria e decisoria;
  • le cause relative a beni mobili di valore non superiore a € 30.000,00 (anziché gli attuali € 5.000,00);
  • le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti di valore non superiore a € 50.000,00 (in luogo dell’attuale limite di € 20.000,00);
  • i procedimenti di espropriazione mobiliare presso il debitore e di espropriazione di cose del debitore che sono in possesso di terzi (attualmente interamente devolute alla competenza del Tribunale);
  • estensione dei casi di decisione secondo equità per le cause il cui valore non eccede € 2.500,00;
  • competenza per i reati, consumati o tentati, previsti dagli articoli 612, primo e secondo comma (minacce) – salvo che sussistano altre circostanze aggravanti – 626 (furto punibile a querela) e 651 (rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale) del codice penale, nonché per le contravvenzioni previste dagli articoli 727 e 727-bis del codice penale (abbandono di animali e Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette) e per quelle previste dall’articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283 (produzione, commercio o vendita di prodotti usati in agricoltura e tossici per l’uomo e di additivi chimici usati nella produzione alimentari senza autorizzazione).

Siamo, pertanto, innanzi a una nuova e potenzialmente rivoluzionaria modifica della situazione giurisdizionale e delle normative in ordine alla competenza per materia. Queste, in particolare, paiono trasferire a Giudici non togati competenze per materie anche potenzialmente complesse e con valori pecuniari decisamente maggiori rispetto a quanto accade con le norme vigenti.

Tale soluzione, tuttavia, pare essere soltanto un’ennesima scappatoia rispetto alle problematiche di organici in funzione presso i tribunali (magistrati ma anche cancellieri) sempre più ridotti all’osso e che determinano, in molti casi, tempistiche di smaltimento del ruolo giudiziario che fisiologicamente sono quindi destinate a crescere.

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