Accade ormai di frequente che, all’atto di acquistare un bene o un servizio, sia prospettata ai consumatori la possibilità (talvolta la necessità) di stipulare un contratto di finanziamento collegato.

Cosa accade allora in questi casi se il contratto di acquisto del bene o servizio dovesse risultare viziato? Si è tenuti a rispettare gli obblighi derivanti dal contratto di finanziamento stipulato per l’acquisto o è possibile sottrarvisi? Questo è quanto è stato domandato dai clienti all’Avv. Luca Grande e all’Avv. Giorgia Riba.

I nostri clienti erano caduti nel tranello di una società – ormai nota per le truffe contrattuali perpetrate – e, allettati da un computer omaggio che serviva da “specchietto per le allodole” avevano acquistato, con il sogno di una bella vacanza in posti esotici, un cosiddetto “certificato di associazione” per usufruire, una settimana all’anno, di appartamenti all’interno dei complessi turistici della venditrice in regime di c.d. multiproprietà. In occasione della conclusione dei contratti di vendita, l’agente della società, recatosi a casa dei nostri assistiti, aveva infatti prospettato ai nostri clienti la necessità di stipulare un contratto di finanziamento collegato a tali negozi.

TropiciA fronte del pagamento delle rate oltremodo salate, tuttavia, la società che aveva venduto questi presunti pacchetti vacanze si rendeva da subito irreperibile e non era dato comprendere come poter fruire del servizio.

Dall’esame della vicenda e del contratto di acquisto del certificato, infatti, è emerso che, a causa della totale indeterminabilità dell’oggetto, lo stesso era da considerarsi nullo. Per tale ragione è stato possibile agire in giudizio contro la società venditrice al fine di ottenere l’accertamento dell’invalidità del contratto di vendita del certificato di associazione e chiedere, di conseguenza, la dichiarazione di nullità del contratto di finanziamento collegato.

Con la sentenza n. 1892 del 2018, pubblicata il 18.04.2018, il Tribunale di Torino ha accolto la domanda dei nostri clienti, riconoscendo la ricostruzione da noi prospettata, in base alla quale sussistevano gli indici di un collegamento negoziale tra i contratti di compravendita e il contratto di finanziamento, tale da imporre di considerare in modo unitario l’intera operazione giuridico-economica. Di conseguenza, riconosciuta l’invalidità del contratto di acquisto del certificato di associazione, il Giudice ha dovuto dichiarare altresì nullo il contratto di finanziamento collegato.

A seguito dell’accoglimento delle domande formulate, i nostri clienti sono stati quindi liberati dall’obbligo di corrispondere alcunché alla società finanziaria e, anzi, si sono visti riconoscere il diritto di ottenere la restituzione di tutto quanto versato alla stessa a titolo di rate del finanziamento.

Ancora una volta, quindi, siamo riusciti a tutelare i diritti dei consumatori, che erano caduti nella allettante trappola di una nota società che prometteva mari e monti ma che, in concreto, non concedeva nulla a fronte del pagamento di parecchie rate di finanziamento.