Responsabilità medica dell’equipe
La Corte di cassazione, con la sentenza numero 27314/2017 del 31 maggio 2017, in tema di responsabilità medica, precisa come spetti al prudente apprezzamento del Giudicante valutare il ruolo di...
Avv. Luca Bonjour - Avv. Luca Grande
In caso di decesso, non è insolito si aprano questioni di successione ereditaria, molte volte dovute all’esclusione o alla minor quota di un erede dai cespiti ereditari.
In tali casi, occorre accertare giudizialmente la lesione della quota di legittima spettante al legittimario e conseguentemente, far dichiarare l’inefficacia (totale o parziale), nei suoi confronti, delle disposizioni testamentarie e delle donazioni che hanno ecceduto la quota di cui il defunto poteva disporre. Conformemente alla costante giurisprudenza di legittimità, l’azione può essere esperita esclusivamente contro i beneficiari delle disposizioni lesive. Il legittimario, dunque, non gode di un diritto reale sui beni oggetto delle donazioni, bensì può far valere in via giudiziale i propri diritti nei confronti del donatario e del legatario, cui corrisponde un’obbligazione alla quale rispondono con tutto il loro patrimonio (Cass. Civ. 22 marzo 2001, n. 4130).
Qualora, il beneficiario della disposizione lesiva della legittima abbia alienato a terzi il bene, la legittimazione passiva per l’azione di riduzione esperita dal legittimario permane sul beneficiario della donazione o della disposizione testamentaria lesiva, che dovrà essere tenuto e condannato alla restituzione per equivalente, di una somma di denaro che rappresenti il valore del bene determinato con riferimento alla data dell’apertura della successione (Cass. Civ. 5 giugno 2000, n. 7478).
Orbene, a mente degli artt. 556 c.c. e del richiamato art. 747 c.c., come ben chiarisce il Supremo Collegio, “ai fini della determinazione della quota di eredità riservata al legittimario, il valore dell’asse ereditario residuo e dei beni donati in vita dal “de cuius” va calcolato al momento dell’apertura della successione” (Cass. Civ., Sez. II, 24 novembre 2009, n. 27711).
Nel caso occorso al Cliente del nostro studio, l’Assistito era stato pretermesso dall’eredità ed escluso dalla successione di un bene immobile che era stato oggetto di donazione qualificabile come anticipazione di successione. Pertanto, l’azione in giudizio era volta in primis a far riconoscere il diritto a succedere del Cliente, nipote della defunta e avente madre premorta alla nonna. Dopodiché si è richiesto l’accertamento del valore dell’immobile conformemente ai dettami di legge sopra menzionati, e si è richiesto condannare i coeredi (due zii, fratelli della defunta madre) a corrispondere al Cliente la sua quota di legittima, pari al terzo del valore dei beni ereditari della nonna al momento dell’apertura della successione, ivi compreso l’immobile oggetto di donazione pre-successoria.