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Tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA) – Fecondazione omologa post mortem – Status giuridico del nato – Art. 8 della legge n. 40 del 2004 – Applicabilità.

Con la sentenza n. 13000 del 15/05/2019, la Suprema Corte di Cassazione affronta il tema della procreazione medicalmente assistita c.d. “postuma”, con particolare riferimento alla condizione giuridica del figlio nato a seguito di fecondazione omologa.

La pronuncia trae origine dal ricorso proposto da una donna che, a causa di difficoltà riscontrate nel concepimento di un figlio, aveva deciso assieme al coniuge di intraprendere un percorso di procreazione medicalmente assistita all’estero.

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Nel corso della terapia il marito aveva appreso di essere gravemente malato e, dovendo assumere farmaci che ne avrebbero definitivamente compromesso la capacità di generare, nonchè consapevole della propria fine imminente, aveva reiterato il proprio consenso ed autorizzato la moglie all’utilizzo, post mortem, del proprio seme criocongelato.

In seguito al decesso del marito la donna si era sottoposta al trattamento di fecondazione medicalmente assistita in Spagna, dando poi alla luce, in Italia, la propria figlia.

La successiva richiesta della madre di trascrizione della paternità del coniuge defunto nell’atto di nascita della piccola (e dunque l’attribuzione del cognome paterno in favore di quest’ultima) era stata tuttavia rigettata dall’ufficiale di stato civile.

Questi aveva infatti ritenuto che la dichiarazione fosse contraria all’ordinamento vigente, dato che la nascita era avvenuta oltre il periodo di trecento giorni previsto dall’art. 232 c.c. per la presunzione di concepimento

A prescindere dalla liceità o meno di tale tecnica in Italia, la Corte statuisce che la parificazione ai figli legittimi, prevista dall’art. 8 della L. n. 40/2004 per i nati a seguito di procreazione medicalmente assistita da entrambi i genitori viventi, deve valere anche per i nati da fecondazione omologa dopo il decesso del padre, ciò anche se sono decorsi i trecento giorni previsti dall’art. 232 del codice civile ai fini della presunzione di paternità del concepito.

Guida all´applicazione del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali

Al fine di guidare il lettore verso una più agevole lettura e, quindi, verso la corretta applicazione del Regolamento UE 2016/679, con il presente intervento si intende fornire una sintetica analisi delle principali novità e problematiche sottese alla sua entrata in vigore, verificatasi il 25 maggio 2018.

Qui di seguito si ripropongono, pertanto, le schede analitiche fornite dallo stesso Garante della Privacy:

1. fondamenti di liceità del trattamento

2. titolare, responsabile, incaricato del trattamento

3. informativa

4. approccio basato sul rischio e misure di accoutability di titolari e responsabili

5. diritti degli interessati

6. trasferimento internazionale di dati

Si allega, infine, il testo integrale del Regolamento UE 2016 679. Con riferimenti ai considerando

La responsabilità per i danni prodotti dalla circolazione dei veicoli – Art. 2054 Codice Civile

Il presente intervento intende operare una sintetica ricostruzione, senza alcuna pretesa di esaustività, in merito alla disciplina che il nostro ordinamento giuridico riserva alla responsabilità per i danni prodotti dalla circolazione dei veicoli.

La normativa di riferimento è contenuta nell’articolo 2054 del Codice Civile.

COMMA 1

Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.

Il comma 1 dell’art. 2054 c.c. dispone che il conducente è obbligato a risarcire il danno, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitarlo: è contemplata quindi la possibilità per la parte di dimostrare non solo di aver tenuto un comportamento corretto, ma di essersi impegnato attivamente a cercare di prevenire ogni conseguenza dannosa della propria circolazione.

COMMA 2

“Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”.

Il comma 2 ammette la prova liberatoria da parte di entrambi i soggetti coinvolti, in mancanza della quale ciascuno dei due sarà tenuto a rifondere i danni nella misura del 50%.

COMtrasferimentoMA 3

“Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l’usufruttuario o l’acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà”.

Il comma 3 prevede invece l’istituto della solidarietà passiva nel risarcimento fra titolare del veicolo e conducente dello stesso (quando si tratti di persone diverse): la ratio della norma in parola è chiaramente quella di favorire il soggetto danneggiato, il quale potrà quindi escutere indifferentemente conducente o proprietario (o usufruttuario o acquirente con patto di riservato dominio) per l’intero importo.

In ordine al contenuto della prova liberatoria la giurisprudenza è particolarmente esigente, richiedendo la dimostrazione che siano stato concretamente adottati tutti i mezzi necessari ad evitare la circolazione del veicolo.

Per risalente e costante giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, la circolazione prohibente domino idonea ad escludere la responsabilità del proprietario per i danni causati dall’autoveicolo, ai sensi dell’art. 2054 c.c., comma 3, sussiste quando il proprietario non solo manifesta il proprio dissenso a concedere l’uso del mezzo a terzi, ma adotta tutte le misure ragionevolmente esigibile dall’uomo medio per impedire che ciò accada (chiusura a chiave del mezzo attenta custodia delle chiavi, inserimento dell’antifurto).
In applicazione di tali principi, è divenuta ormai tralatizia la massima secondo cui per fornire la prova liberatoria di cui all’art. 2054 c.c., comma 3, non è sufficiente la dimostrazione che la circolazione del veicolo sia avvenuta senza il consenso del proprietario (e cioè invito domino), ma è necessario dimostrare che il mezzo abbia circolato contro la sua volontà (e cioè prohibente domino): e tale volontà contraria deve desumersi da un concreto ed idoneo comportamento ostativo, specificamente inteso a vietare ed impedire la circolazione del veicolo ed estrinsecatosi in atti e fatti rivelatori della diligenza e delle cautele allo scopo adottate

COMMA 4

“In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo”.

Quanto al fatto-presupposto del danno – la circolazione – recenti sentenze della Corte di Cassazione hanno chiarito che questa va intesa nel senso più lato di “idoneità del veicolo a circolare”, ricomprendendo quindi nelle disposizioni di cui all’art. 2054 c.c. anche i danni cagionati da auto ferme o in sosta.

Merita infine un cenno l’istituto della prescrizione: come da art. 2947 c.c., l’azione per il risarcimento dei danni prodotti dalla circolazione dei veicoli si prescrive in 2 anni. Se però il fatto è considerato dalla legge come reato (come ad esempio in cui ci sono danni alla persona che rientrano nella fattispecie del reato di lesioni colpose) e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all’azione civile.

 

 

Concorrenza sleale e diritto d’autore – il caso delle statuine del presepe

Tra le prime pronunce dell’anno merita un accenno l’Ordinanza 658 del 2018 – Cassazione (cliccando sul link troverete il testo integrale della pronuncia) che tratta l’annoso problema della concorrenza sleale allorquando si debba tutelare il diritto d’autore.

La controversia nasce quando la Società X accusa la Società Y di aver copiato le proprie statuine del presepe.

Sebbene l’oggetto della controversia possa suscitare qualche ilarità, nel caso di specie la Cassazione ravvisa l’opportunità per ribadire ancora una volta il principio di diritto che regola nel nostro ordinamento il diritto d’autore.

In particolare, limg029-1_1a Corte puntualizza la differenza esistente tra le opere delle c.d. arti figurative, tutelate dall’art. 2 n. 4 della legge n. 633 del 1941 e quelle del c.d. disegno industriale, tutelate dal n. 10 del medesimo articolo.

Mentre queste ultime trovano la loro collocazione nella fase progettuale di un oggetto destinato ad una produzione seriale, quale è quella industriale, le prime costituiscono un prodotto della creatività, identificabile attraverso il suo autore, trovando espressione in un unico esemplare o in un numero limitato di esemplari, considerata altresì la destinazione ad un mercato più ristretto rispetto a quello cui sono indirizzati i beni di produzione industriale.

Per la cronaca, il ricorso è stato infine bocciato dalla Corte, la quale non ha ravvisato nel caso di specie la tutela dell’opera d’ingegno, non essendo riconoscibile l’impronta personale dell’autore.

Biotestamento, cosa prevede la legge

In data odierna, 14 dicembre 2017, il Senato, con 180 sì, 71 no e 6 astenuti, ha approvato il disegno di legge sul testamento biologico che introduce in Italia le disposizioni anticipate di trattamento, consentendo anche l’interruzione di nutrizione e idratazione artificiali.

Vediamo cosa prevede il testo normativo.

IL CONSENSO INFORMATO
Il testo dispone che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata. È promossa e valorizzata la relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico, il cui atto fondante è il consenso informato. Nella relazione di cura sono coinvolti, se il paziente lo desidera, anche i suoi familiari e conviventi o compagni. Il consenso informato è documentato in forma scritta. Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, viene espresso mediante videoregistrazione o dispositivi che la consentano. La volontà espressa dal paziente può essere sempre modificata.

NUTRIZIONE E IDRATAZIONE ARTIFICIALE
Ogni persona maggiorenne e capace di agire ha il diritto di accettare o rifiutare qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso. Viene garantito il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato, anche quando la revoca comporti l’interruzione del trattamento, comprese la nutrizione e idratazione artificiali, che possono quindi essere rifiutati e sospesi.

ACCANIMENTO TERAPEUTICO, SEDAZIONE PROFONDA E ABBANDONO CURE
La legge vieta ogni forma di accanimento terapeutico. Viene inoltre riconosciuto il diritto del paziente all’abbandono delle terapie ed è espressamente garantita la terapia del dolore fino alla sedazione profonda continuata. Secondo la legge, il medico deve adoperarsi per alleviare le sofferenze del paziente, anche in caso di rifiuto o di revoca del consenso al trattamento sanitario. È sempre garantita un’appropriata terapia del dolore e l’erogazione delle cure palliative. Nel caso di paziente con prognosi infausta a breve termine o di imminenza di morte, il medico deve astenersi da ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione delle cure e dal ricorso a trattamenti inutili e sprbiotestamentooporzionati. In presenza di sofferenze refrattarie ai trattamenti sanitari, il medico può ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua in associazione con la terapia del dolore, con il consenso del paziente.

RESPONSABILITÀ DEL MEDICO
Il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciarvi e per questo è esente da ogni responsabilità civile o penale. Il paziente non può esigere dal medico trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale e alla buone pratiche clinico-assistenziali. Viene riconosciuta al medico la possibilità di essere obiettore di coscienza. Infine, la legge sul testamento biologico deve essere applicata anche dalle cliniche e strutture sanitarie cattoliche convenzionate.

MINORI E INCAPACI
Il consenso informato è espresso dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore o dall’amministratore di sostegno, tenuto conto della volontà della persona minore di età o legalmente incapace o sottoposta ad amministrazione di sostegno. Il minore o incapace ha diritto alla valorizzazione delle proprie capacità di comprensione e decisione e quindi deve ricevere informazioni sulle sue scelte ed essere messo in condizione di esprimere la sua volontà.

DICHIARAZIONE ANTICIPATA DI TRATTAMENTO
Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di una propria futura incapacità di autodeterminarsi può, attraverso disposizioni anticipate di trattamento, esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari. Deve essere indicata un fiduciario che rappresenti il malato nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie. Le Dat possono essere redatte in forma scritta, o anche videoregistrate nel caso il paziente non sia in condizione di scrivere, e vincolano il medico che è tenuto a rispettarne il contenuto. Tuttavia, le disposizioni possono essere disattese qualora appaiano palesemente incongrue, se nel frattempo siano mutate le condizioni del paziente, o se siano sopraggiunte nuove terapie non prevedibili al momento della loro compilazione. Le Dat sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento e in caso di emergenza possono essere modificate o annullate anche a voce. È prevista la creazione di registri regionali in cui depositare le disposizioni.

PIANIFICAZIONE CONDIVISA DELLE CURE
Nella relazione tra medico e paziente, rispetto all’evolversi delle conseguenze di una patologia cronica e invalidante, può essere realizzata una pianificazione delle cure condivisa tra il paziente e il medico, alla quale quest’ultimo è tenuto ad attenersi. La pianificazione delle cure può essere aggiornata al progressivo evolversi della malattia su richiesta del paziente o su suggerimento del medico.

PIGNORAMENTO IMMOBILIARE: LA NOTIFICA EX ART 143 C.P.C. E IL TERMINE PER IL DEPOSITO DELL’ISTANZA DI VENDITA

Recentemente la Suprema Corte di Cassazione è intervenuta, con la sentenza n. 18758 del 28 luglio 2017, in materia di pignoramento immobiliare, con particolare riferimento al termine per il deposito dell’istanza di vendita allorquando la notifica si perfeziona ai sensi e per gli effetti dell’art. 143 c.p.c., cioè in caso di notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti.

Il “nuovo” art. 479 c.p.c., così come da ultimo modificato, statuisce che “il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi quarantacinque giorni senza che sia stata richiesta l’assegnazione o la vendita”.

Sull’argomento, assume valenza dirimente la ricostruzione della struttura del pignoramento immobiliare offerta da una recente pronuncia della Corte (Cass. 20/04/2015, n. 7998, già ribadita da Cass. 11/03/2016, n. 4751).

Il pignoramento immobiliare, pur componendosi di due momenti processuali (cui corrispondono i due diversi adempimenti della notifica dell’atto al debitore esecutato e della sua trascrizione nei registri immobiliari), è strutturato come fattispecie a formazione progressiva, nella quale, mentre la notificazione dell’ingiunzione al debitore segna l’inizio del processo esecutivo (e produce, tra gli altri effetti, quello dell’indisponibilità del bene pignorato e della pendenza dell’esecuzione), la trascrizione ha la funzione di completare il pignoramento, non solo consentendo la produzione dei suoi effetti sostanziali nei confronti dei terzi e di pubblicità notizia nei confronti dei creditori concorrenti, ma ponendosi anche come presupposto indispensabile perché il giudice dia seguito all’istanza di vendita del bene.il-pignoramento-immobiliare_NG3

Muovendo da queste premesse, Cass. n. 7998 del 2015 ha precisato che il termine di efficacia del pignoramento immobiliare decorre dalla data di notificazione dell’atto, in tal senso inducendo anche argomenti di ordine sistematico, legati alla ratio dell’art. 497 cod. proc. (che è quella di limitare nel tempo il vincolo cui viene assoggettato il debitore con il pignoramento) ed alla considerazione che la trascrizione potrebbe essere ritardata dal creditore, non sancendo l’art. 555 cod. proc. civ. alcun termine per compiere detta formalità (in maniera conforme, sullo specifico tema, si erano espresse, in passato, Cass. 16/09/1997, n. 9231 e Cass. 27/03/1965, n. 525).

La locuzione «compimento» con cui l’art. 497 cod. proc. civ. segna l’exordium del termine di efficacia del pignoramento non può che essere riferita al perfezionamento della notificazione, dacchè in quel momento si producono (si «compiono», appunto) per ambedue le parti gli effetti di legale conoscenza dell’atto e di pendenza dell’esecuzione.

La scissione degli effetti della notifica per il notificante e il destinatario dell’atto, come risultante dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, trova applicazione solo quando dall’intempestivo esito del procedimento notificatorio, per la parte di questo sottratta alla disponibilità del notificante, potrebbero derivare conseguenze negative per il notificante (quali la decadenza per il tardivo compimento di attività dell’ufficiale giudiziario), non anche quando un termine debba decorrere o un altro adempimento debba essere compiuto dal tempo dell’avvenuta notificazione, in tal caso dovendosi considerare per entrambe le parti l’epoca di perfezionamento della notificazione nei confronti del destinatario (principio affermato in relazione al decorso del termine per la costituzione dell’appellante o per il deposito del ricorso per cassazione: Cass. 11/05/2007, n. 10837; Cass. 26/02/2008, n. 4996; Cass. 20/04/2010, n. 9329; Cass. 29/01/2016, n. 1662).

Correttamente, quindi, la Corte territoriale ha computato il termine per il deposito dell’istanza di vendita non dalla data di consegna dell’atto di pignoramento all’Ufficiale giudiziario, ma dal momento in cui il procedimento notificatorio si era perfezionato, ovvero, essendo state adoperate le modalità del cd. rito degli irreperibili, dal ventesimo giorno dal compimento delle formalità indicate dall’art. 143, comma 1, cod. proc. civ.

Responsabilità medica: sì al risarcimento per l’intervento inutile

La Corte di Cassazione, III sezione civile, con la sentenza n. 12597/2017, ha sancito che l’intervento inutile, anche se eseguito a regola d’arte e senza far peggiorare la salute del paziente, determina un pregiudizio risarcibile.

Qualora un intervento operatorio, sebbene eseguito in modo conforme alla lex artis e non determinativo di un peggioramento della condizione patologica che doveva rimuovere, risulti, all’esito degli accertamenti tecnici effettuati, del tutto inutile, viene a crearsi in capo al paziente un danno a causa dell’inutile ingerenza sulla sua sfera psico-fisica: si realizza così non solo un danno evento, ma anche un danno-conseguenza alla persona di natura non patrimoniale, ravvisabile sia nella limitazione e nella sofferenza patita per il tempo occorso per le fasi preparatorie, di esecuzione e postoperatorie dell’intervento, sia nella sofferenza ricollegabile alla successiva percezione della inutilità dell’intervento.

Per gli Ermellini, in effetti, è pacifico che un intervento chirurgico incida sulla sfera psicofisica del paziente, qualora non vi siano le condizioni di preparazione necessarie per il successo dell’intervento, cioè per la rimozione della patologia, cui l’intervento doveva essere funzionale, e senza che, dopo la sua esecuzione, si prescrivesse la terapia riabilitativa parimenti necessaria per il suo successo.

A causa di questo duplice comportamento omissivo, l’esecuzione dell’intervento risulta inutile, nonostante la correttezza della tecnica impiegata per eseguirlo e si ravvisa una condotta di inesatto adempimento dell’obbligazione sanitaria.

Nonostante la condotta inadempiente, però, i giudici di merito hanno mancato di apprezzarla ai fini della causazione del danno, limitandosi a rilevare il non peggioramento della situazione patologica della donna, la mancanza quindi di una diminuzione della sua condizione fisica rispetto a quella precedente l’intervento e di un danno consequenziale alla capacità patrimoniale della medesima.

Si è trascurato, secondo la Cassazione,foto_4-1 che l’esecuzione dell’intervento, pur corretta nelle sue modalità, a cagione del comportamento omissivo preparatorio e di quello successivo inerente alla prescrizione della riabilitazione, si era concretata in una ingerenza nella sfera psico-fisica della signora, del tutto inutile e come tale priva di giustificazione, perché oggettivamente inidonea e non finalizzata all’eliminazione della patologia.

Ingerenza, dunque, del tutto priva di corrispondenza alla lex artis sanitaria riguardo alla tipologia di intervento eseguita e, pertanto, non considerabile come condotta di adempimento corretto dell’obbligazione assunta dalla struttura.

I comportamenti omissivi hanno determinato un danno evento, quale ingerenza nella sfera psico-fisica della paziente del tutto ingiustificata e non giustificata dal consenso da essa data all’intervento, oltre che un danno conseguenza che si identifica sia nella menomazione delle normali implicazioni dell’agire della persona, sia nella sofferenza notoriamente ricollegabile alla successiva percezione dell’esito non risolutivo dell’intervento.

 

Responsabilità medica dell’equipe

La Corte di cassazione, con la sentenza numero 27314/2017 del 31 maggio 2017, in tema di responsabilità medica, precisa come spetti al prudente apprezzamento del Giudicante valutare il ruolo di ciascun componente dell’equipe e le responsabilità cui questi debba farsi carico in relazione alle manchevolezze degli altri o se invece possa fare affidamento sulla corretta esecuzione dei compiti altrui.

A tal fine, occorre tenere conto di due importanti principi:

– ogni sanitario è sempre tenuto a conoscere l’attività svolta dai colleghi anche se di diversa specializzazione, controllarne la correttezza ed, eventualmente, rimediare agli errori evidenti e non settoriali;

– principio di affidamento che libera il sanitario dal dover orientare il proprio comportamento sempre in funzione del rischio di condotte colpose altrui, permettendogli di confidare sul fatto che gli altri agiscano osservando le proprie regole di diligenza.

In forza di tali principi, ogni medico dell’equipe deve esercitare il controllo totale solo in quelle fasi dell’intervento in cui l’attività è corale, mentre nelle fasi in cui i ruoli e i compiti all’interno dell’equipe sono ben distinti la responsabilità per l’errore o l’omissione è del singolo operatore che li abbia commessi.

Nel caso di specie, il medico era stato imputato per il decesso di un paziente a seguito di inidonea satura dell’aorta lesionata durante un intervento di colecistectomia per via laparoscopica. Tuttavia, anche in considerazione di quanto detto sopra, le modalità di effettuazione della saturazione non gli potevano essere addebitate in quanto rientravano nelle competenze proprie dell’operatore che vi aveva provveduto: per la Cassazione, non è possibile infatti riconoscere un obbligo generalizzato di costante raccomandazione al rispetto delle regole cautelari, né tantomeno un obbligo di invadere le competenze altrui. Il sanitario, per tale ragione, va assolto per non aver commesso il fatto.

Ultimi giorni per aderire alla class action contro Volkswagen

TRIBUNALE DI VENEZIA

AVVISO PER L’ADESIONE AD AZIONE DI CLASSE

Con riferimento all’azione di classe introdotta da Altroconsumo, in qualità di rappresentante processuale delle sig.re Martina Marinari e Letizia Benedetta Ghizzi Panizza, dichiarata ammissibile con ordinanza emessa dal tribunale di Venezia in data 5/4/2017, a decorrere dall’1/7/2017 ed entro il 1/10/2017 tutti coloro che abbiano acquistato in Italia nel periodo compreso tra il 15.8.2009 e il 26.9.2015 un’autovettura di marca Volkswagen, Audi, Seat e Skoda con motore EA189 Euro 5, in cui sia stato installato il dispositivo EGR e che siano stati oggetto di richiamo da parte del Gruppo Volkswagen possono aderire alla suddetta azione di classe senza il ministero di difensore, mediante deposito di atto di adesione redatto secondo il modulo disponibile sul sito internet del Tribunale di Venezia (www.tribunale.venezia.it);

a tale modulo dovrà essere allegata copia del certificato di proprietà, della carta di circolazione con attestazione delle revisioni e della lettera di richiamo ricevuta da Volkswagen;

nel periodo indicato la domanda di adesione e i documenti suddetti potranno essere trasmessi nei seguenti modi:

– consegna o trasmissione tramite posta certificata o via fax all’Associazione Altroconsumo che ne curerà il deposito presso la Cancelleria del Tribunale di Venezia entro il 2/11/2017,
– deposito presso la Cancelleria del Tribunale di Venezia dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 o trasmesse via fax al n. 041/2402337 o inviate con posta certificata all’indirizzo e-mail classaction.tribunale.venezia@giustiziacert.it.

N.B.: L’adesione comporta rinuncia a ogni azione restitutoria o risarcitoria individuale fondata sul medesimo titolo, salvo quanto previsto dal comma 15 dell’art. 140 bis Codice del Consumo”.

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MODULO di ADESIONE all’AZIONE di CLASSE

Il/la sottoscritto/a Cognome Nome

Nato/a a in data residente in

indirizzo Codice Fiscale

con riferimento all’azione di classe introdotta dall’Associazione Altroconsumo, dichiarata ammissibile con ordinanza emessa dal Tribunale di Venezia il 5/4/2017,

ADERISCE all’AZIONE di CLASSE R.G. n. 3711/2016

pendente avanti al Tribunale di Venezia

e a tal fine :

– elegge domicilio al seguente indirizzo:

– dichiara:

1) di essere consumatore o utente ai sensi dell’art. 3 D.L.vo n. 206/2005 (“‘persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”);

2) di aver acquistato in Italia nel periodo compreso tra il 15.8.2009 e il 26.9.2015 un’autovettura di marca Volkswagen, Audi, Seat e Skoda con motore EA189 Euro 5, in cui sia stato installato il dispositivo EGR e che siano stati oggetto di richiamo da parte del Gruppo Volkswagen.

– allega:
1. copia del certificato di proprietà
2. copia della carta di circolazione con attestazione delle revisioni
3. copia della lettera di richiamo ricevuta da Volkswagen

Luogo e data della sottoscrizione:

Firma

La “nuova” responsabilità (penale) medica a sensi della Legge n. 24/2017

La recente legge n. 24/2017 ha riformato profondamente la disciplina della responsabilità medica.

Per quanto concerne la responsabilità penale dell’operatore sanitario, è stato introdotto nel codice penale l’art. 590 – sexies, rubricato “responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario”:

Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell’esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma.

Qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto”.

Quindi, in caso di omicidio o lesioni personali colpose commessi nell’esercizio della professione sanitaria si applicano le pene previste, rispettivamente, dagli artt. 589 e 590 c.p. per i reati di omicidio colposo e lesioni colpose, salvo che ricorra la causa di non punibilità costituita dall’osservanza delle linee guida.

In caso di evento dovuto a imperizia, è infatti esclusa la punibilità quando siano state rispettate le raccomandazioni (purché adeguate alle specificità del caso concreto) previste dalle linee guida o, in mancanza, le buone pratiche clinico-assistenziali.

È conseguentemente abrogata la disposizione dell’art. 3, comma 1, della Legge n. 189/2012 (c.d. Legge Balduzzi), che stabilisce la non punibilità per colpa lieve per il sanitario che “nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica”.