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LA RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE DELL’AVVOCATO

LA RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE DELL’AVVOCATO

a cura dell’Avvocato Luca Bonjour

Secondo la giurisprudenza più recente in merito alla distinzione tra obbligazioni di mezzi e obbligazioni di risultato (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 28 febbraio 2014, n. 4876),  sarebbero da ascrivere alla prima categoria quei rapporti creditizi in cui il debitore, per potersi dire adempiente, è tenuto a dimostrare di aver osservato le regole dell’arte e di essersi conformato ai protocolli dell’attività, poiché l’interesse del creditore trova soddisfazione anche a causa dell’incidenza di fattori estranei alla possibilità di controllo del debitore stesso; nelle obbligazioni c.d. di risultato, invece, manca tale incidenza esterna e l’interesse perseguito dal creditore è in rapporto di causalità esclusiva e necessaria con l’attività del debitore.

Applicando tale costruzione giuridica al rapporto fra cliente ed avvocato, ne dovrebbe discendere che il secondo, in caso di mancato conseguimento del risultato avuto di mira dal primo nel conferirgli l’incarico, può dirsi adempiente e dunque esente da responsabilità, ove l’obbligazione sia ascrivibile a quelle di mezzi, dimostrando di aver agito secondo la diligenza professionale richiesta dall’art. 1176, secondo comma, c.c.; ove, invece, il rapporto fosse ascrivibile al novero delle c.d. obbligazioni di risultato, l’avvocato sarebbe libero da responsabilità solo se dimostrasse di non aver ottenuto detto risultato per motivi estranei al suo controllo.

Tradizionalmente, l’obbligazione professionale dell’avvocato è stata ascritta alle obbligazioni c.d. di mezzi giacché fra l’attività del legale ed il risultato perseguito dal cliente si frappone, in caso di azione giudiziaria, la c.d. alea del giudizio, ovvero quel grado di imprevedibilità che contraddistingue il processo e che impedisce di fare previsioni in termini di certezza o di elevata probabilità sul relativo risultato.

La Corte di Cassazione, con la sentenza 22 luglio 2014 n. 16690, ribadendo come la responsabilità professionale dell’avvocato configuri un’obbligazione di mezzi e non di risultato, ha avuto modo di statuire che una siffatta tipologia di responsabilità presuppone necessariamente una violazione del dovere di diligenza.

Non deve, tuttavia, essere assunto quale parametro il criterio generale della diligenza del buon padre di famiglia, bensì quello della diligenza professionale media esigibile, ai sensi dell’art. 1176, secondo comma, c.c., da commisurare alla natura dell’attività esercitata.

La Corte precisa, quindi, che per affermare la responsabilità dell’avvocato non è sufficiente un non corretto adempimento dell’attività professionale, dovendosi in concreto verificare se:

  1.  l’evento produttivo del danno al cliente è riconducibile alla condotta professionale;
  2.  se un danno vi è stato effettivamente;
  3.  se, nel caso in cui il professionista avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone.

L’accoglimento della domanda risarcitoria nei confronti dell’avvocato presuppone, dunque, la positiva dimostrazione del nesso di causalità fra il danno lamentato dal cliente e la condotta negligente del professionista.

In tale prospettiva, il principio di diritto applicato dalla giurisprudenza risulta essere quello posto dalla certezza che, in caso di comportamento diligente da parte dell’avvocato, i risultati conseguibili sarebbero stati più vantaggiosi per il cliente (cfr. Cass. Civ. Sez. II, 11 agosto 2005, n. 16846) o, comunque, della probabilità che tali effetti favorevoli si sarebbero prodotti (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 27 marzo 2006 n. 6967).

Sul punto, la Corte precisa che, se è vero che la parte che si afferma lesa può dimostrare anche solo in termini di probabilità e non di certezza che la condotta del professionista assunta come diligente le avrebbe permesso di ottenere una maggiore utilità rispetto a quella concretamente acquisita, allo stesso modo tale dimostrazione esige un certo grado di concretezza e di specificità, non potendo prescindere dalla necessità di un vaglio che superi nel caso di azione giudiziale l’ostacolo formato dall’alea del giudizio.

In conclusione, vengono confermati i criteri della riconducibilità della relativa obbligazione al novero di quelle c.d. di mezzi, in cui il debitore può definirsi adempiente se ha predisposto tutti i mezzi a sua disposizione per far conseguire al cliente il risultato sperato, secondo la diligenza professionale richiesta dall’art. 1176, secondo comma, c.c.; tale opzione, peraltro, ben si sposa con la sussistenza della ricordata alea del giudizio, che funge da elemento estraneo alla potestà di controllo dell’avvocato e che si frappone fra l’attività di questi ed il raggiungimento del fine perseguito dal cliente stesso.

L’AUTONOMA RISARCIBILITÀ DEL DANNO MORALE (Corte Cass., Sez. III Civ., sentenza del 20.01.2015 n. 811)

L’AUTONOMA RISARCIBILITÀ DEL DANNO MORALE

(Corte Cass., Sez. III Civ., sentenza del 20.01.2015 n. 811)

a cura dell’Avvocato Luca Bonjour

Con le c.d. “sentenze di San Martino” (sent. Cass. SS.UU. nn. 26972/3/4/5 del 2008), i giudici della Suprema Corte di Cassazione hanno ridefinito il concetto di danno non patrimoniale, sussumendolo in una categoria generale non suscettibile di frazionamenti: in tale contesto, tuttavia, il danno morale è considerato ancora come parte integrante del danno biologico, difettando, quindi, il riconoscimento dell’autonomia del primo rispetto al secondo.

Sul piano processuale, una simile impostazione comportava ancora l’esclusione della richiesta di condanna al risarcimento di entrambi i pregiudizi, in quanto la stessa era intesa come ultronea duplicazione di una medesima voce.

Tuttavia, l’orientamento giurisprudenziale si è evoluto nella direzione di un riconoscimento dell’autonomia ontologica del danno morale rispetto a quello biologico: il danno biologico, inteso come menomazione dell’integrità psico-fisica di un soggetto; il pregiudizio morale, definito come turbamento dell’animo ed insieme di sofferenze patite dall’individuo.

La prima sentenza che ha decretato tale autonomia ontologica è stata la n. 24082/2011 della III Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione.

I giudici di legittimità sono stati chiamati in causa per rovesciare la decisione adottata dalla Corte di Appello di Catanzaro in merito alla vicenda di un padre che aveva perso la figlia a seguito di un sinistro stradale. Il giudice calabrese aveva respinto la richiesta di risarcimento del pregiudizio morale subito, non riconoscendo al ricorrente il c.d. danno morale riflesso da morte di un congiunto. La Cassazione, accogliendo il ricorso, ha invece statuito che il danno morale riflesso può essere individuato ed identificato indipendentemente dall’ esistenza dell’insorgere di una patologia (come, al contrario, sosteneva il giudice di merito).

Secondo la Suprema Corte, il danno morale trova causa diretta ed immediata nel medesimo fatto dannoso (l’incidente mortale), mentre la prova del pregiudizio riflesso può essere dedotta dal vincolo familiare di coabitazione che i congiunti avevano con la vittima. In tale maniera, è stata fortemente sottolineata l’autonomia del danno morale, pur in assenza di una specifica offesa di tipo biologica.

Lo svincolo del primo elemento da quello biologico è stato infine ribadito dalla recente sentenza n. 811 del 2015.

La Cassazione è stata chiamata a giudicare il caso di un ragazzo travolto a bordo del suo ciclomotore da una cisterna; in sede di Appello, i congiunti del giovane si erano visti ridotti l’entità del risarcimento del danno morale, in quanto quello biologico risultava essere di lieve consistenza. I congiunti del ragazzo, nel ricorso presentato alla S.C., adducevano una falsa applicazione dell’art. 2059 c.c. da parte del giudice di merito in ordine al quantum del pregiudizio morale patito.

La Corte di Cassazione, ribaltando il precedente esito decisionale, e richiamando apertamente le storiche sentenze di San Martino del 2008, ha stabilito che la valutazione del danno morale, inteso come entità autonoma, deve essere effettuata caso per caso, senza che il pregiudizio biologico funga da riferimento assoluto e necessario. La quantificazione della lesione morale subita prescinde in toto da quella relativa al danno biologico: se questo risulta essere lieve, pertanto, non significa che l’altro tipo di pregiudizio non debba essere valutato autonomamente, e che non possa essere rilevante.

Qui di seguito viene riportato il testo della sentenza n. 811 del 20.01.2015 della Corte di Cassazione, sezione terza civile:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIUSEPPE MARIA BERRUTI – Presidente

Dott. ANNAMARIA AMBROSIO Consigliere PU

Dott. GIACOMO TRAVAGLINO Rel. Consigliere

Dott. PAOLO D’AMICO – Consigliere

Dott. ENZO VINCENTI – – Consigliere –

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 26968-2008 proposto da:

SM CD CC elettivamente domiciliati in ROMA, VIA <…> presso lo studio dall’avvocato <…>, rappresentati e difesi dall’avvocato <…> giusta procura speciale ricorso; – ricorrente –

contro

Generali SPA nella qualità di Impresa designata alla gestione dei sinistri a carico del Fondo di garanzia per le Vittime della strada in persona dei legali rappresentanti Dott. <…> Sig. <…> elettivamente domiciliata in ROMA, VIA <…>, presso lo studio dell’avvocato <…>I, rappresentata e difesa dagli avvocati <…>,<…> giusta procura speciale a margine del controricorso; – controricorrente –

avverso la sentenza n. 2089/2008 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 28/05/2008, R.G.N. 5094/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dei. 26/05/2014 dal.. Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito l’Avvocato <…> per delega ;

udito il P.M. persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso per l’inammissibilità.

I FATTI

D C, la moglie M S e la figlia C c convennero dinanzi ai Tribunale di Nola le Generali Ass.ni in qualità di impresa designata per il FGVS, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti a seguito della morte di GC figlio e fratello degli istanti, investito da una autocisterna rimasta non identificata mentre era alla guida dei proprio ciclomotore.

Il giudice dì primo grado accolse la domanda, ritenendo l’ignoto camionista responsabile dell’incidente nella misura del 70% e condannando conseguentemente la compagnia assicuratrice al pagamento della complessiva somma di circa 354 mila euro in favore degli attori.

La Corte di appello di Napoli, pronunciando sulle impugnazioni, principale e incidentale, hinc et inde proposte, le accolse entrambe in parte qua, riducendo, da un canto, l’importo risarcitorio ad E. 171.379, liquidando, dall’altro, in favore dei familiari della vittima le spese di lite del primo grado in misura di circa 5500 euro.

La sentenza del giudice territoriale è stata impugnata dai C con ricorso sorretto da motivi 3 di censura illustrati da memoria.

Resiste la Generali s.p.a. con controricorso illustrato a sua volta da memoria.

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato quanto al suo terzo motivo.

Con il primo motivo, si denuncia motivazione insufficiente e contraddittoria con erronea valutazione delle risultanze istruttorie.

La censura è inammissibile, volta che essa non risulta in alcun modo corredata dalla sintesi espositiva dei fatti di causa, come previsto dall’ art. 366 bis c.p.c. applicabile nella specie ratione temporis, essendo stata la sentenza d’appello depositata nel vigore del D.lgs. 40/2006.

L’esposizione del denunciato vizio di motivazione non tiene conto, difatti, di quanto più volte affermato dal giudice di legittimità sul tema della sintesi necessaria per il relativo esame, tema affrontato dalle stesse sezioni unite di questa Corte, che hanno all’uopo specificato (Cass. Ss.uu. 20603/07) l’esatta portata del sintagma chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione.

Si è così affermato che la relativa censura deve contenere un momento di sintesi omologo del quesito di diritto (cd.. “quesito di fatto”) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità.

Tale momento di sintesi, formulato in veste di quesito di fatto, nella specie risulta del tutto omesso, in aperta violazione della norma in parola.

Con il secondo motivo, si denuncia mancato riconoscimento del danno biologico iure proprio alla ricorrente S M Contraddittoria motivazione. Violazione di legge.

La censura è corredata dal seguente quesito di diritto: Accertata la sussistenza di un danno biologico e rilevata la impossibilità, per qualsiasi motivo (premorienza, incapacità, pazzia, depressione) di procedere ad accertamento medico-legale sulla persona, deve il giudice di merito procedere alla valutazione equitativa del danno?

Il motivo – prima ancora che del tutto infondato nel merito, attesa la chiara definizione legislativa di danno biologico in guisa di lesione medicalmente accertabile – è inammissibile in rito.

Questo giudice di legittimità ha già avuto più volte modo di affermare come il quesito di diritto vada formulato, ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., in termini tali da costituire una sintesi logico-giuridica unitaria della questione, con conseguente inammissibilità del motivo di ricorso tanto se sorretto da un quesito la cui formulazione sia del tutto inidonea a chiarire, in concreto, l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in relazione alla concreta controversia (Cass. 25-3-2009, n. 7197), quanto che sia destinato a risolversi (Casa. 19-2-2009, n. 4044) in una richiesta del tutto generica (quale risulta quelle di specie) rivolta al giudice di legittimità di stabilire se sia stata o meno violata – o disapplicata o erroneamente applicata, in astratto, una norma di legge. Il quesito deve, di converso, investire ex se la ratio decidendi della sentenza impugnata con riferimento, sia pur sintetico, ai fatti essenziali di causa, proponendone una alternativa di segno opposto destinata ad una soluzione che, partendo dalla fattispecie concreta, e poi trascendendo la medesima, come sottoposta all’esame del giudice di legittimità, ne dia specifico conto ed esaustiva esposizione: le stesse sezioni unite di questa corte hanno chiaramente specificato (Cass. ss. uu. 2-12-2008, n. 28536) che deve ritenersi inammissibile per violazione dell’art. 366 bis cod. proc. civ. il ricorso per cassazione nel quale l’illustrazione dei singoli motivi sia accompagnata dalla formulazione di un quesito di diritto che si risolve in una tautologia o in un interrogativo circolare, e che già presupponga la risposta senza peraltro consentire un utile riferimento alla fattispecie in esame.

La corretta formulazione del quesito esige, in definitiva (ex multis, Cass. 19892/09), che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli, in forma interrogativa e non (sia pur implicitamente) assertiva, il principio giuridico di cui si chiede l’affermazione; onde, va ribadito (Cass. 19892/2007) l’inammissibilità del motivo di ricorso il cui quesito si risolva (come nella specie) in una generica istanza di decisione sull’esistenza di una astratta violazione di legge.

Con il terzo motivo, si denuncia determinazione della misura del danno morale subito dalla vittima in rapporto al danno biologico. Insufficiente e contraddittoria motivazione.

Violazione e falsa applicazione dell’art. 2059 c.c..

La censura è corredata dalla seguente sintesi espositiva (contenuta al folio 9 del ricorso), da ritenersi tale sul piano contenutistico (nonostante l’assenza di una specifica evidenziazione grafica).

Ricorrono numerosi casi in cui, pur non sussistendo un significativo danno biologico, sussiste invece un rilevante danno morale, ragione per la quale la valutazione del danno morale va operata caso per caso e senza che il danno biologico possa essere un riferimento assoluto. Il caso che occupa rientra tra quelli nei quali il danno morale è altamente significativo anche in presenza di un danno biologico lieve o da liquidarsi in misura lieve.

Il motivo è fondato.

Con esso si chiede al collegio la riaffermazione e la enunciazione di un principio di diritto del tutto conforme alla giurisprudenza di questa Corte, che, con le sentenze a sezioni unite dell’11 novembre 2008, ha evidenziato, con specifico riferimento a casi come quello di specie, come il danno derivante dalla consapevolezza dell’incombere della propria fine sia del tutto svincolato da quello più propriamente biologico, e postuli una ben diversa valutazione sul piano equitativo, sub specie di una più corretta valutazione della intensissima sofferenza morale della vittima.

A tali principi non si è attenuta la Corte territoriale, che ha quantificato il risarcimento di tale voce di danno liquidando agli aventi diritto una cifra correttamente definita da parte ricorrente “del tutto irrisoria”.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigetta il primo e il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Napoli in altra composizione.

Così deciso in Roma, li. 26.5.2014

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

 

IL SOVRAINDEBITAMENTO (Legge 27 gennaio 2012, n. 3)

IL SOVRAINDEBITAMENTO (Legge 27 gennaio 2012, n. 3)

a cura dell’Avvocato Luca Bonjour

Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili alle vigenti procedure concorsuali, la Legge 27 gennaio 2012, n. 3, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 2012, n. 24, e recante “Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento”, consente al debitore di concludere un accordo con i creditori nell’ambito della procedura di composizione della crisi.

Possono accedere alle procedure di composizione delle crisi così come disciplinate dalla suddetta legge, i soggetti in costante e grave squilibrio economico tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio liquidabile, con impossibilità di far fronte ai propri impegni. In particolare, le procedure riguardano i debitori non soggetti al fallimento, così come previsto dalla Legge Fallimentare: ai sensi dell’articolo 1 di quest’ultima, sono soggetti a fallimento gli imprenditori che esercitano un’attività commerciale, salvo che possano dimostrare il possesso congiunto dei seguenti requisiti:

a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;

b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;

c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.

Le procedure sono:

  1. l’accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano proposto dal debitore;
  2. il piano del consumatore, inteso al medesimo risultato senza necessità di accordo con i creditori.

 

accordo di ristrutturazione piano del consumatore
il debitore presenta un’istanza al Presidente del Tribunale competente per la nomina di un professionista abilitato che cura la proposta di accordo o il piano di rientro del debito 
il debitore può essere ammesso a pagare i propri debiti anche in misura non integrale, a determinate condizioni e purché rispetti gli impegni assunti con la proposta di accordo. il debitore può essere ammesso a pagare i propri debiti anche in misura non integrale, a determinate condizioni e purché rispetti gli impegni assunti con la proposta di accordo: tuttavia, non è necessario l’accordo con i creditori, ma il piano può essere omologato sulla base della valutazione del tribunale.
 

Il debitore deve proporre la ristrutturazione dei propri debiti e la soddisfazione dei creditori in qualsiasi modo, anche con l’eventuale cessione di propri crediti futuri. Occorre che il debitore dia conto di tutta la propria consistenza patrimoniale e che indichi elementi tali da far ritenere che l’accordo o il piano che egli propone sia realizzabile.

 

Dopo il deposito della richiesta ha luogo un procedimento inteso a verificare se sussistono le condizioni per l’omologazione, rendendo così vincolante l’accordo o il piano per tutti i creditori. 
La proposta di accordo comporta che il tribunale ordini determinate forme di pubblicità. Il tribunale provvede quindi all’interpello di tutti i creditori e occorre che vi sia il consenso di tanti creditori che rappresentino almeno il 60% dell’ammontare dei crediti.  L’omologazione del piano del consumatore è più semplice, ma comporta anch’essa la convocazione dei creditori per la loro audizione, ma non per la raccolta di un voto o consenso.Il giudice omologa il piano quando:

–           verifica la sua idoneità ad assicurare il pagamento dei crediti che devono essere necessariamente soddisfatti;

–           esclude che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di potervi adempiere;

–           esclude che il consumatore abbia colposamente determinato il proprio sovraindebitamento anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

 

Ogni creditore non consenziente può sollevare delle contestazioni circa la convenienza dell’accordo o del piano. In tal caso il giudice provvede alla omologazione solo se ritiene che il credito di chi solleva la contestazione possa essere soddisfatto dall’esecuzione dell’accordo o del piano in misura non inferiore a quella che deriverebbe dalla liquidazione dell’intero patrimonio del debitore.