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Consumatori tutelati dalla truffa contrattuale delle Multiproprietà

Accade ormai di frequente che, all’atto di acquistare un bene o un servizio, sia prospettata ai consumatori la possibilità (talvolta la necessità) di stipulare un contratto di finanziamento collegato.

Cosa accade allora in questi casi se il contratto di acquisto del bene o servizio dovesse risultare viziato? Si è tenuti a rispettare gli obblighi derivanti dal contratto di finanziamento stipulato per l’acquisto o è possibile sottrarvisi? Questo è quanto è stato domandato dai clienti all’Avv. Luca Grande e all’Avv. Giorgia Riba.

I nostri clienti erano caduti nel tranello di una società – ormai nota per le truffe contrattuali perpetrate – e, allettati da un computer omaggio che serviva da “specchietto per le allodole” avevano acquistato, con il sogno di una bella vacanza in posti esotici, un cosiddetto “certificato di associazione” per usufruire, una settimana all’anno, di appartamenti all’interno dei complessi turistici della venditrice in regime di c.d. multiproprietà. In occasione della conclusione dei contratti di vendita, l’agente della società, recatosi a casa dei nostri assistiti, aveva infatti prospettato ai nostri clienti la necessità di stipulare un contratto di finanziamento collegato a tali negozi.

TropiciA fronte del pagamento delle rate oltremodo salate, tuttavia, la società che aveva venduto questi presunti pacchetti vacanze si rendeva da subito irreperibile e non era dato comprendere come poter fruire del servizio.

Dall’esame della vicenda e del contratto di acquisto del certificato, infatti, è emerso che, a causa della totale indeterminabilità dell’oggetto, lo stesso era da considerarsi nullo. Per tale ragione è stato possibile agire in giudizio contro la società venditrice al fine di ottenere l’accertamento dell’invalidità del contratto di vendita del certificato di associazione e chiedere, di conseguenza, la dichiarazione di nullità del contratto di finanziamento collegato.

Con la sentenza n. 1892 del 2018, pubblicata il 18.04.2018, il Tribunale di Torino ha accolto la domanda dei nostri clienti, riconoscendo la ricostruzione da noi prospettata, in base alla quale sussistevano gli indici di un collegamento negoziale tra i contratti di compravendita e il contratto di finanziamento, tale da imporre di considerare in modo unitario l’intera operazione giuridico-economica. Di conseguenza, riconosciuta l’invalidità del contratto di acquisto del certificato di associazione, il Giudice ha dovuto dichiarare altresì nullo il contratto di finanziamento collegato.

A seguito dell’accoglimento delle domande formulate, i nostri clienti sono stati quindi liberati dall’obbligo di corrispondere alcunché alla società finanziaria e, anzi, si sono visti riconoscere il diritto di ottenere la restituzione di tutto quanto versato alla stessa a titolo di rate del finanziamento.

Ancora una volta, quindi, siamo riusciti a tutelare i diritti dei consumatori, che erano caduti nella allettante trappola di una nota società che prometteva mari e monti ma che, in concreto, non concedeva nulla a fronte del pagamento di parecchie rate di finanziamento.

Vendita di diamanti in banca: come tutelarsi

In molti, negli ultimi mesi, si sono rivolti a noi raccontandoci di essersi recati in banca e di aver ricevuto il consiglio diamantedi investire in diamanti, venduti quali “beni rifugio” dove il rischio di perdite è minimo e la redditività è bassa ma costante nel tempo. Tuttavia, dopo aver acquistato questi diamanti, spesso gli investitori intendevano smobilizzare il capitale ma si trovavano di fronte la indisponibilità della banca a liquidare quanto investito. È così che molti si rivolgevano a gioiellieri che, viste le pietre, decretavano amaramente che le stesse valevano molto meno di quanto fossero state pagate.

Il nostro studio ha seguito tali vicende in plurime occasioni, contestando la violazione delle normative antitrust da parte degli istituti bancari, ma soprattutto qualificando la vendita dei diamanti alla stregua di un investimento finanziario dove l’investitore doveva necessariamente ricevere tutte le informative che la legge prevede.

Poche settimane fa, senza l’introduzione di un contenzioso, ma soltanto con un reclamo e una procedura di media-conciliazione con una trattativa serrata, abbiamo ottenuto che l’investitore a fronte della restituzione alla banca dei diamanti, ottenesse il 100% del capitale nominale investito. Anche in tale occasione, pertanto, siamo riusciti ad ottenere una piena tutela per i consumatori coinvolti in questa spiacevole vicenda bancaria.

Accertamento dell’Agenzia delle entrate e responsabilità del Notaio

Con il conferimento dell’incarico professionale, si instaura tra cliente e professionista un rapporto contrattuale implicante una responsabilità contrattuale del professionista ai sensi dell’art. 1218 c.c. che nasce nel momento stesso in cui egli viene meno agli obblighi connessi all’attività esercitata, con il conseguente diritto del cliente al risarcimento dei danni subiti. A norma del secondo comma dell’art. 1176 c.c., tale inadempimento dovrà essere valutato avendo riguardo al contenuto dell’obbligazione del professionista ed al grado di diligenza da questo applicato nello svolgimento che dovrà essere conforme alla diligenza richiesta per la specifica attività svolta.

Se riferito all’attività del professionista infatti, tale criterio, ai sensi del secondo comma del citato articolo, prescinde dalla generale diligenza del buon padre di famiglia e deve parametrarsi alla tipologia di attività esercitata: secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, l’inadempimento del professionista deve desumersi solamente “dalla violazione del dovere di diligenza adeguato alla natura dell’attività esercitata, ragion per cui l’affermazione della sua responsabilità implica l’indagine (…) circa il sicuro e chiaro fondamento dell’azione che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente coltivata e, in definitiva, la certezza morale che gli effetti di una diversa sua attività sarebbero stati più vantaggiosi per il cliente medesimo” (Cass. Civ., sez. II, 11 agosto 2005, n. 16846, Cass. Civ. 12 settembre 1970, n. 1386, Cass. Civ. Sez. III, 09 novembre 2006, n. 23918, Cass. Civ. Sez. III, 13 gennaio 2005, n. 583).

Orbene, nel caso che affrontiamo, l’inadempimento contrattuale del notaio si ravvisa nella mancata informazione alla cliente riguardante il regime fiscale applicabile all’atto di compravendita che si accingeva a stipulare: tale atto infatti, avendo ad oggetto la cessione a titolo oneroso di un immobile prima del quinquennio dal suo acquisto, avrebbe realizzato una plusvalenza tassabile ai sensi del D.P.R. 917/1986, circostanza del tutto ignota alla cliente. Inoltre veniva omeslogo-agenzia-delle-164554sa l’informativa circa la possibilità, ai sensi della L. 266/2006, di avvalersi dell’imposta sostitutiva del 20% da applicarsi alla plusvalenza realizzata, che avrebbe permesso alla cliente in primo luogo di evitare l’accertamento fiscale e le sanzioni da questo derivanti, e, in aggiunta, di beneficiare di un trattamento fiscale più favorevole.

Nell’obbligazione assunta dal notaio di rogare l’atto di compravendita immobiliare rientra, infatti, anche un preciso dovere di cura degli aspetti fiscali dell’atto medesimo, al fine di permettere al cliente di beneficiare del trattamento maggiormente vantaggioso. La sussistenza di tale obbligo è stata sostenuta dalla giurisprudenza di legittimità, la quale lo ha ritenuto parte integrante dell’incarico di redazione dell’atto notarile e pertanto sussistente anche in assenza di uno specifico incarico in tal senso (Cass. Civ. 26369/2014, Cass. Civ. 6/1994).

Rientra, infatti, nel contenuto essenziale della prestazione professionale del notaio un dovere di consiglio delle parti che deve avere ad oggetto tutte le questioni tecniche che una persona non dotata di specifica competenza al riguardo non sia in grado di percepire autonomamente. Il compito del professionista è pertanto quello di assistere e consigliare le parti avendo riguardo a tutti gli aspetti dell’atto pubblico che esse pongono in essere in sua presenza, finanche quelli accessori, in considerazione della funzione che assume e che lo qualifica non quale mero destinatario passivo delle dichiarazioni delle parti (Cass. Civ. 7707/2007), bensì quale consulente delle parti, le quali si rivolgono a lui per la redazione degli atti pubblici e sulla cui competenza le stesse fanno affidamento non solamente per gli aspetti concernenti il raggiungimento dello scopo dell’atto, bensì anche per assicurarsi il rispetto degli obblighi imposti dalla normativa fiscale e per poter beneficiare dei suoi eventuali effetti vantaggiosi. Da ciò la giurisprudenza di legittimità ha fatto derivare una responsabilità del professionista, imputabile anche a titolo di colpa lieve, per le ipotesi in cui, con il proprio comportamento contrario al dovere di consulenza e di informazione connesso all’attività esercitata, abbia causato dei danni alle parti (Cass. Civ. 26369/2014).

Questo principio è da ritenersi a fortiori valido nel caso di specie ove l’informativa omessa non richiedeva l’effettuazione di complesse ricerche legislative ma consisteva nel notiziare la parte venditrice circa una normativa che deve pacificamente rientrare nel normale e minimo bagaglio di conoscenze proprie del notaio.

Tali obblighi accessori insiti nell’assunzione dell’incarico professionale trovano conferma e origine anche nei “principi di deontologia professionale dei notai” emanati dal Consiglio nazionale di Notai a norma dei quali, nell’eseguire la propria prestazione il professionista deve porre in essere “tutti i comportamenti necessari per l’indagine sulla volontà delle parti, da svolgere in modo approfondito e completo, mediante proposizione di domande e scambio di informazioni intese a ricercare anche i motivi e le possibili modificazioni della determinazione volitiva”.

D’altra parte, in giurisprudenza, molteplici sono le pronunce che hanno ravvisato una responsabilità del notaio per violazione dell’obbligo accessorio di informazione al cliente, anche con specifico riguardo alla consulenza fiscale (Cass. Civ. 309/2003, Cass. Civ. 541/2002).

Conseguentemente, può ravvisarsi la violazione dell’obbligo di cui al comma 2 art. 1176 c.c. in tutti i casi in cui il notaio non svolga un’adeguata consulenza, supportata da adeguata ricerca legislativa, al fine di far conseguire alle parti il regime fiscale più favorevole.

Nel nostro caso, se il notaio avesse provveduto ad informare correttamente la Cliente circa il regime fiscale previsto per le cessioni a titolo oneroso di immobili prima che siano trascorsi cinque anni dall’acquisto, la stessa non avrebbe subito un accertamento fiscale da parte dell’Agenzia delle Entrate in quanto si sarebbe determinata a non effettuare il negozio in quel momento ma ad attendere il decorso del quinquennio che sarebbe avvenuto solo undici mesi dopo, accordandosi in tal senso con il promissario acquirente. In ogni caso, la ricorrente, adeguatamente informata, non si sarebbe resa inadempiente ai propri obblighi fiscali ed avrebbe così certamente evitato di incorrere nella sanzione amministrativa.

Peraltro, è opportuno evidenziare l’orientamento assunto dalla Suprema Corte in merito all’onere della prova in caso di domanda di accertamento dell’inadempimento e risarcimento del danno da parte del professionista intellettuale. Con una serie di pronunce, finanche a Sezioni Unite, la Corte ha statuito che “il meccanismo di ripartizione dell’onere della prova ai sensi dell’art. 2697 c.c. in materia di responsabilità contrattuale (…) è identico sia che il creditore agisca per l’adempimento dell’obbligazione, ex art. 1453 c.c., sia che domandi il risarcimento per l’inadempimento contrattuale, ex art. 1218 c.c.” (Cass.Civ. SSUU 15781/2005). Conseguentemente, anche in presenza di un’obbligazione del professionista, al fine di farne accertare l’inadempimento ed il conseguente obbligo risarcitorio, il creditore dovrà dare solamente la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto – nel caso di specie l’affidamento dell’incarico di redigere l’atto notarile – e del danno subito – la sanzione da parte dell’Agenzia delle Entrate subita a causa dell’omesso versamento delle imposte relative alla plusvalenza – e limitarsi alla mera allegazione dell’inadempimento di controparte. Competerà poi al professionista, in quanto debitore, dimostrare l’inesistenza dell’inadempimento (Cass. Civ. SS.UU. 577/2008, Cass. Civ. SS.UU. 13533/2001).

In esito a tali principi, pertanto, il Tribunale di Torino, con l’Ordinanza che si allega, condannava il Notaio professionista a risarcire il danno alla cliente, rappresentata e difesa dall’Avv. Grande.

Mutuo: come evitare la vendita all’asta della casa

Quando il consumatore contrae un mutuo per acquistare la propria abitazione, si sta, in effetti, concludendo un contratto di mutuo fondiario, disciplinato dagli artt. 38 e ss. del Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/1993). In questo modo, infatti, il credito erogato dalla banca a medio o lungo termine risulta garantito da un’ipoteca di primo grado sull’immobile, così da essere garantita in caso di inadempimento.

Ora, qualora in pendenza di pagamento il mutuatario si trovi in una situazione di difficoltà economica e non riesca ad onorare il mutuo, può richiedere, ove ne abbia i requisiti, la cosiddetta “moratoria”, ovvero una sospensione del pagamento delle rate per una durata non superiore a 12 mesi.

A titolo dfotoi esempio, ciò è possibile, presentando una apposita istanza alla banca, nei casi in cui il debitore abbia perso il posto di lavoro, oppure sia deceduto l’intestatario del contratto o ancora in ipotesi di handicap grave che comporti una situazione di non autosufficienza.

Qualora, invece, non si possa accedere alla moratoria di cui sopra, un’altra possibilità per il mutuatario consiste nel chiedere la rinegoziazione, modificando le originarie condizioni del contratto e quindi, di norma, riducendo la rata mensile e allungando il periodo di rientro.

Qualora anche tali soluzioni non siano sufficienti a riprendere regolarmente il rapporto di pagamento, il consumatore è in parte garantito dal fatto che l’art. 40 T.U.B. dispone la risoluzione del contratto soltanto quando il ritardo di pagamento si sia verificato almeno sette volte, dopodiché la Banca provvede a dichiarare l’estinzione del mutuo con giro a sofferenza segnalando alla Centrale Rischi della Banca d’Italia la situazione di grave crisi economica del cliente, in quanto insolvente (comportando che nessuna banca o finanziaria erogheranno più credito al debitore).

Essendovi stata la sottoscrizione di un contratto di mutuo, la Banca in un caso simile non abbisogna di sentenze o decreti ingiuntivi, possedendo già un titolo esecutivo. Pertanto, gli sarà sufficiente notificare al debitore il solo atto di precetto (un’intimazione di pagamento da eseguirsi entro 10 giorni) per avviare l’esecuzione forzata che, vista l’ipoteca sull’immobile, coinciderà con il pignoramento dell’immobile.

A tal punto, il debitore, con l’ausilio di un legale, può percorrere diverse vie per cercare di risolvere la problematica, a partire da un piano di composizione della crisi da sovrindebitamento, sino alla possibilità di giungere ad un accordo transattivo con la Banca.

Infatti, dopo la notifica del pignoramento, il creditore provvederà all’iscrizione a ruolo ed al deposito della documentazione necessaria (ovviamente più l’iter prosegue più aumentano le spese che verranno poste a carico del debitore), ma tale procedura può essere “fermata” sino a 20 giorni prima della vendita all’asta dell’immobile. Ciò, con una trattativa che porti ad un accordo a saldo e stralcio della posizione debitoria con la Banca, anche con l’opzione di giungere ad un accordo tale per cui il debitore, con il consenso della Banca e con la concessione di una sospensione dell’esecuzione per un massimo di 24 mesi, metta il proprio immobile sul mercato con una agenzia immobiliare di sua scelta al fine di ricavarne una somma dignitosa (e non sottostimata come accadrebbe con un’asta giudiziale) al fine di ottenere il denaro sufficiente a estinguere il proprio debito e magari avanzare una piccola somma per sé.

Per tale genere di attività il nostro studio è specializzato nel seguire contenzioso bancario e gestione di trattative di composizione del debito. Ciò è valido, a maggior ragione, se, mediante perizie econometriche effettuate da professionisti seri (diffidate di società che svendono tale prestazione), risultasse che la banca ha applicato interessi e commissioni non dovute o non determinate come la legge impone. Tale circostanza, infatti, darebbe al debitore un’arma più o meno efficace e consistente, a seconda dei casi, per opporre le proprie ragioni in un’ottica transattiva.

Accertamento della quota di legittima in ambito successorio

In caso di decesso, non è insolito si aprano questioni di successione ereditaria, molte volte dovute all’esclusione o alla minor quota di un erede dai cespiti ereditari.

In tali casi, occorre accertare giudizialmente la lesione della quota di legittima spettante al legittimario e conseguentemente, far dichiarare l’inefficacia (totale o parziale), nei suoi confronti, delle disposizioni testamentarie bilancia-giustiziae delle donazioni che hanno ecceduto la quota di cui il defunto poteva disporre. Conformemente alla costante giurisprudenza di legittimità, l’azione può essere esperita esclusivamente contro i beneficiari delle disposizioni lesive. Il legittimario, dunque, non gode di un diritto reale sui beni oggetto delle donazioni, bensì può far valere in via giudiziale i propri diritti nei confronti del donatario e del legatario, cui corrisponde un’obbligazione alla quale rispondono con tutto il loro patrimonio (Cass. Civ. 22 marzo 2001, n. 4130).

Qualora, il beneficiario della disposizione lesiva della legittima abbia alienato a terzi il bene, la legittimazione passiva per l’azione di riduzione esperita dal legittimario permane sul beneficiario della donazione o della disposizione testamentaria lesiva, che dovrà essere tenuto e condannato alla restituzione per equivalente, di una somma di denaro che rappresenti il valore del bene determinato con riferimento alla data dell’apertura della successione (Cass. Civ. 5 giugno 2000, n. 7478).

Orbene, a mente degli artt. 556 c.c. e del richiamato art. 747 c.c., come ben chiarisce il Supremo Collegio, “ai fini della determinazione della quota di eredità riservata al legittimario, il valore dell’asse ereditario residuo e dei beni donati in vita dal “de cuius” va calcolato al momento dell’apertura della successione” (Cass. Civ., Sez. II, 24 novembre 2009, n. 27711).

Nel caso occorso al Cliente del nostro studio, l’Assistito era stato pretermesso dall’eredità ed escluso dalla successione di un bene immobile che era stato oggetto di donazione qualificabile come anticipazione di successione. Pertanto, l’azione in giudizio era volta in primis a far riconoscere il diritto a succedere del Cliente, nipote della defunta e avente madre premorta alla nonna. Dopodiché si è richiesto l’accertamento del valore dell’immobile conformemente ai dettami di legge sopra menzionati, e si è richiesto condannare i coeredi (due zii, fratelli della defunta madre) a corrispondere al Cliente la sua quota di legittima, pari al terzo del valore dei beni ereditari della nonna al momento dell’apertura della successione, ivi compreso l’immobile oggetto di donazione pre-successoria.

In bici con il cane al guinzaglio…è reato?

È argomento di recenti dibattiti il presunto divieto di circolare in bicicletta con accanto l’amico a quattro zampe o la presunta configurazione di tale gesto alla stregua del reato di maltrattamenti. Alla luce di plurime differenti opinioni, è opportuno far chiarezza sul tema.

In primo luogo, occorre distinguere il divieto in senso stretto da un’ipotesi di reato come quello di maltrattamenti.

Tale divieto, infatti, esiste ed è disciplinato dal codice della strada all’art. 182 co. 3, che, disciplinando la circolazione dei velocipedi (biciclette), recita testualmente “ai ciclisti è vietato […] condurre animali e farsi trainare da altro veicolo”. Per il trasporto di animali, invece, si richiama l’art. 170 (riferito ai motocicli), che precisa che tale trasporto può avvenire soltanto con l’ausilio di una apposita gabbia o contenitore.

Ciò nondimeno, la conseguenza della violazione di tale divieto è una mera sanzione amministrativa da un minimo di 25,00 € ad un massimo di 100,00 € e non già un reato con conseguenze penalmente rilevanti. Inoltre è bene specificare che l’ambito di applicazione del codice della strada è per tutte le strade percorse altresì da veicoli o su cui in ogni caso vige la normativa stradale. Pertanto, tale divieto non è assoluto e indirizzato al fatto in sé di condurre l’animale accanto alla bicicletta, bensì è indirizzato alla situazione di pericolo che tale gesto provocherebbe nel del contesto della circolazione stradale.

Pertanto, nulla vieterà in concreto una simile attività in un parco, ma generalmente tale attività sarà vietata su ogni tipo di strada e pista ciclabile sottoposta al regime giuridico del codice della strada. Ciò, a meno che non vi sia un divieto esplicito ad opera di un’amministrazione comunale operante su tutto il territorio amministrato, che generalmente è imposto per motivi di tutela al benessere dell’animale.

Anche in tale ultimo caso, tuttavia, l’unica sanzione cui si potrà andare incontro sarà quella pecuniaria e non già quella penale.

Infatti, è cosa ben diversa il reato di maltrattamenti, previsto all’art. 544 ter c.p. che recita testualmente che “Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche ecologiche è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.”.

Ora, è del tutto errato affermare che “chi porti il proprio cane a spasso facendolo correre accanto alla propria bicicletta compia un maltrattamento”. La violazione della norma penale, infatti, deve essere accertata e valutata caso per caso. Quindi, per semplificare drasticamente, un velocipede che procede a velocità moderata e porta a spasso un giovane alano sano e in forma per alcuni minuti non arrecherà alcun maltrattamento all’animale. Per contro, un velocipede che procede a velocità elevata e porta a spasso un anziano bassotto portandolo allo stremo delle proprie forze, commetterà un atto idoneo a configurare la sottoposizione a fatiche insopportabili per le caratteristiche dell’animale e quindi un maltrattamento penalmente rilevante.

Pertanto, la norma penale subentrerà solo in caso di marcata assenza di coscienza e buon senso da parte del padrone; in ogni caso, ai sensi del codice della strada, permane il divieto della circolazione dei velocipedi con accanto l’amico a 4 zampe che il legislatore ha ritenuto foriera, nel contesto di una strada o di una pista ciclabile, di un elevato rischio di incidenti o turbative della circolazione pubblica.

Studio Legale Pinerolese in Via Clemente Lequio 24!

Lo Studio Legale Pinerolese si sposta!

Da ormai un mese ci siamo spostati nella nuova e più spaziosa location di Via Clemente Lequio n. 24, in pieno centro a Pinerolo. Con un’ampia sala riunioni, il nostro studio si ingrandisce e si migliora per cercare di offrire un servizio sempre migliore per la tutela legale in materia civile e penale e in particolare per le materie che potete trovare nella pagina “Chi siamo”.

Tutti i clienti verranno presto informati del cambiamento.

A presto.

Avv. Luca Bonjour – Avv. Luca Grande

Il disegno di legge per la riforma dei Giudici di Pace

In parallelo all’ormai periodica e ricorrente riforma del processo civile, il Senato ha appena approvato (10 marzo 2016) il Disegno di Legge n. 1738, contenente una delega per “la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui Giudici di Pace”.

La situazione, infatti, soprattutto con riferimento alla magistratura onoraria che, di fatto, costituiva una sorta di precariato di giudici onorari facenti in tutto e per tutto le funzioni di un Giudice togato, è quantomeno complessa e articolata.

La delega, che avrà durata di un anno, mira si prefigge i seguenti obiettivi:

  • avere un’unica figura di giudice onorario, ricomprendente le figure degli odierni giudici onorari (GOT e VPO) e le figure dei Giudici di Pace, generando i “giudici onorari di pace” e i “magistrati requirenti onorari”, questi ultimi assegnati alla Procura della Repubblica.
  • Collocare in un solo ufficio giudiziario le figure dei giudici onorari di pace, disciplinandone le modalità di accesso, la durata dell’incarico e specificando il procedimento di nomina, il tirocinio, le modalità di impiego e di eventuale conferma, nonché la precisazione della responsabilità professionale e le relative sanzioni.
  • Istituire un percorso di formazione continua obbligatoria, con corsi a cadenza semestrale, che concorrano a formare la valutazione sull’eventuale conferma dell’incarico.

Ciò che, invece, rileva a livello pratico per ciò che attiene la competenza a giudicare, è l’estensione delle materie che verranno assegnate ai giudici onorari di pace e che sono costituite da:

  • le cause e i procedimento di volontaria giurisdizione connotati da minore complessità quanto all’attività istruttoria e decisoria;
  • le controversie in materia di condominio degli edifici;
  • i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia successoria connotati da minore complessità quanto all’attività istruttoria e decisoria;
  • le cause in materia di diritti reali e di comunione connotate da minore complessità quanto all’attività istruttoria e decisoria;
  • le cause relative a beni mobili di valore non superiore a € 30.000,00 (anziché gli attuali € 5.000,00);
  • le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti di valore non superiore a € 50.000,00 (in luogo dell’attuale limite di € 20.000,00);
  • i procedimenti di espropriazione mobiliare presso il debitore e di espropriazione di cose del debitore che sono in possesso di terzi (attualmente interamente devolute alla competenza del Tribunale);
  • estensione dei casi di decisione secondo equità per le cause il cui valore non eccede € 2.500,00;
  • competenza per i reati, consumati o tentati, previsti dagli articoli 612, primo e secondo comma (minacce) – salvo che sussistano altre circostanze aggravanti – 626 (furto punibile a querela) e 651 (rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale) del codice penale, nonché per le contravvenzioni previste dagli articoli 727 e 727-bis del codice penale (abbandono di animali e Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette) e per quelle previste dall’articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283 (produzione, commercio o vendita di prodotti usati in agricoltura e tossici per l’uomo e di additivi chimici usati nella produzione alimentari senza autorizzazione).

Siamo, pertanto, innanzi a una nuova e potenzialmente rivoluzionaria modifica della situazione giurisdizionale e delle normative in ordine alla competenza per materia. Queste, in particolare, paiono trasferire a Giudici non togati competenze per materie anche potenzialmente complesse e con valori pecuniari decisamente maggiori rispetto a quanto accade con le norme vigenti.

Tale soluzione, tuttavia, pare essere soltanto un’ennesima scappatoia rispetto alle problematiche di organici in funzione presso i tribunali (magistrati ma anche cancellieri) sempre più ridotti all’osso e che determinano, in molti casi, tempistiche di smaltimento del ruolo giudiziario che fisiologicamente sono quindi destinate a crescere.

Licenziamento: la patologia professionale non rientra nel periodo di comporto

La patologia professionale non concorre a formare il periodo di comporto per il licenziamento

a cura dell’Avvocato Luca Grande

Una recente pronuncia della Cassazione, la 22823/2015, ha statuito in modo chiaro il principio, già consolidato, per cui la patologia professionale non concorre al computo del periodo di comporto computabile al fine di configurare un possibile licenziamento.

Nel caso oggetto della pronuncia, il lavoratore aveva superato il periodo di comporto di 12 mesi idoneo a fondare l’intimazione del licenziamento, che puntualmente era stato comminata dal datore di lavoro.
Il lavolicenziamento3ratore, tuttavia, aveva impugnato il licenziamento innanzi alle sedi giudiziali, lamentando il fatto che la patologia che l’aveva afflitto era di origine professionale.
Nei gradi di merito, veniva accertato – e affermato – il non superamento del periodo di comporto, in quanto la maggior parte delle assenze indicate nella lettera di licenziamento poteva essere ricondotta a una patologia oculistica di natura professionale, peraltro a sua volta confermata in un altro giudizio passato in giudicato.
Operando un ricalcolo delle assenze, infatti, non veniva superato il periodo di comporto di 12 mesi necessario per fondare il licenziamento, quindi lo stesso doveva ritenersi infondato, con conseguente condanna del datore di lavoro a corrispondere l’indennità risarcitoria di 15 mensilità ai sensi dell’art. 18 Statuto dei Lavoratori, nonché a corrispondere tutte le mensilità non percepite tra la data del licenziamento e quella della reintegra.

La Corte di Cassazione, veniva, quindi, chiamata a giudicare la legittimità della pronuncia d’Appello che aveva condannato il datore di lavoro, in quanto, secondo quest’ultimo doveva operarsi un computo oggettivo del periodo di comporto. Inoltre, veniva eccepito dal datore di lavoro che i giudici di merito fossero incorsi in un travisamento dei fatti, sbagliando anche nel cumulare una doppia sanzione ossia un’indennità risarcitoria ex art. 18, comma 5, legge 300/70 nella misura di quindici mensilità, in sostituzione dell’originaria domanda di reintegra nel posto di lavoro, nonché il pagamento di tutte le retribuzioni globali di fatto dovute dalla data del licenziamento a quella del deposito del ricorso d’appello.

Per la Cassazione il ricorso è infondato, per il rilievo che le pronunce di merito avevano correttamente valutato l’origine professionale della patologia del lavoratore e quindi, correttamente, l’avessero esclusa dal computo del comporto. Inoltre, il Supremo Collegio afferma come nessuna incompatibilità sussista tra la condanna al pagamento delle 15 mensilità, in sostituzione della reintegra originariamente richiesta dal lavoratore, e quella al risarcimento del danno nella misura della retribuzione globale di fatto dovuta dal licenziamento fino al deposito del ricorso d’appello, in quanto si tratta di due risarcimenti fondati su titoli autonomi e differenti, come si può ricavare dalla lettura del IV e del V comma dell’art. 18 della legge n. 300 dei 1970, per cui “il diritto al risarcimento del danno conseguente al licenziamento dichiarato invalido o inefficace, decorrente dal licenziamento all’effettiva reintegra, è fatto espressamente salvo dal successivo quinto comma che contempla la facoltà per il lavoratore di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un’indennità pari a quindici mensilità di retribuzione globale di fatto“.

Peraltro, veniva, ulteriormente rigettata, in quanto infondata, l’obiezione sollevata da parte datoriale per cui il Giudice, nel determinare il danno, non avrebbe considerato la fruizione, da parte dei lavoratore, di una rendita erogatagli dall’Inail a titolo di inabilità. La Cassazione statuisce come tale rendita di inabilità vada a costituire un supporto di natura assistenziale, concettualmente diversa da un risarcimento quale quello previsto dall’art. 18 dello Statuto del Lavoratori in caso di accertata illegittimità del licenziamento intimato dal datore.

Pertanto, assistiamo a un’altra forte e chiara pronuncia della Suprema Corte a tutela del lavoratore nella misura in cui viene ulteriormente statuito che una patologia professionale non deve e non può ricadere nel computo del periodo di comporto idoneo a giustificare il licenziamento.