Archivi categoria: Diritto Assicurativo

La responsabilità per i danni prodotti dalla circolazione dei veicoli – Art. 2054 Codice Civile

Il presente intervento intende operare una sintetica ricostruzione, senza alcuna pretesa di esaustività, in merito alla disciplina che il nostro ordinamento giuridico riserva alla responsabilità per i danni prodotti dalla circolazione dei veicoli.

La normativa di riferimento è contenuta nell’articolo 2054 del Codice Civile.

COMMA 1

Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.

Il comma 1 dell’art. 2054 c.c. dispone che il conducente è obbligato a risarcire il danno, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitarlo: è contemplata quindi la possibilità per la parte di dimostrare non solo di aver tenuto un comportamento corretto, ma di essersi impegnato attivamente a cercare di prevenire ogni conseguenza dannosa della propria circolazione.

COMMA 2

“Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”.

Il comma 2 ammette la prova liberatoria da parte di entrambi i soggetti coinvolti, in mancanza della quale ciascuno dei due sarà tenuto a rifondere i danni nella misura del 50%.

COMtrasferimentoMA 3

“Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l’usufruttuario o l’acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà”.

Il comma 3 prevede invece l’istituto della solidarietà passiva nel risarcimento fra titolare del veicolo e conducente dello stesso (quando si tratti di persone diverse): la ratio della norma in parola è chiaramente quella di favorire il soggetto danneggiato, il quale potrà quindi escutere indifferentemente conducente o proprietario (o usufruttuario o acquirente con patto di riservato dominio) per l’intero importo.

In ordine al contenuto della prova liberatoria la giurisprudenza è particolarmente esigente, richiedendo la dimostrazione che siano stato concretamente adottati tutti i mezzi necessari ad evitare la circolazione del veicolo.

Per risalente e costante giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, la circolazione prohibente domino idonea ad escludere la responsabilità del proprietario per i danni causati dall’autoveicolo, ai sensi dell’art. 2054 c.c., comma 3, sussiste quando il proprietario non solo manifesta il proprio dissenso a concedere l’uso del mezzo a terzi, ma adotta tutte le misure ragionevolmente esigibile dall’uomo medio per impedire che ciò accada (chiusura a chiave del mezzo attenta custodia delle chiavi, inserimento dell’antifurto).
In applicazione di tali principi, è divenuta ormai tralatizia la massima secondo cui per fornire la prova liberatoria di cui all’art. 2054 c.c., comma 3, non è sufficiente la dimostrazione che la circolazione del veicolo sia avvenuta senza il consenso del proprietario (e cioè invito domino), ma è necessario dimostrare che il mezzo abbia circolato contro la sua volontà (e cioè prohibente domino): e tale volontà contraria deve desumersi da un concreto ed idoneo comportamento ostativo, specificamente inteso a vietare ed impedire la circolazione del veicolo ed estrinsecatosi in atti e fatti rivelatori della diligenza e delle cautele allo scopo adottate

COMMA 4

“In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo”.

Quanto al fatto-presupposto del danno – la circolazione – recenti sentenze della Corte di Cassazione hanno chiarito che questa va intesa nel senso più lato di “idoneità del veicolo a circolare”, ricomprendendo quindi nelle disposizioni di cui all’art. 2054 c.c. anche i danni cagionati da auto ferme o in sosta.

Merita infine un cenno l’istituto della prescrizione: come da art. 2947 c.c., l’azione per il risarcimento dei danni prodotti dalla circolazione dei veicoli si prescrive in 2 anni. Se però il fatto è considerato dalla legge come reato (come ad esempio in cui ci sono danni alla persona che rientrano nella fattispecie del reato di lesioni colpose) e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all’azione civile.

 

 

Responsabilità medica: sì al risarcimento per l’intervento inutile

La Corte di Cassazione, III sezione civile, con la sentenza n. 12597/2017, ha sancito che l’intervento inutile, anche se eseguito a regola d’arte e senza far peggiorare la salute del paziente, determina un pregiudizio risarcibile.

Qualora un intervento operatorio, sebbene eseguito in modo conforme alla lex artis e non determinativo di un peggioramento della condizione patologica che doveva rimuovere, risulti, all’esito degli accertamenti tecnici effettuati, del tutto inutile, viene a crearsi in capo al paziente un danno a causa dell’inutile ingerenza sulla sua sfera psico-fisica: si realizza così non solo un danno evento, ma anche un danno-conseguenza alla persona di natura non patrimoniale, ravvisabile sia nella limitazione e nella sofferenza patita per il tempo occorso per le fasi preparatorie, di esecuzione e postoperatorie dell’intervento, sia nella sofferenza ricollegabile alla successiva percezione della inutilità dell’intervento.

Per gli Ermellini, in effetti, è pacifico che un intervento chirurgico incida sulla sfera psicofisica del paziente, qualora non vi siano le condizioni di preparazione necessarie per il successo dell’intervento, cioè per la rimozione della patologia, cui l’intervento doveva essere funzionale, e senza che, dopo la sua esecuzione, si prescrivesse la terapia riabilitativa parimenti necessaria per il suo successo.

A causa di questo duplice comportamento omissivo, l’esecuzione dell’intervento risulta inutile, nonostante la correttezza della tecnica impiegata per eseguirlo e si ravvisa una condotta di inesatto adempimento dell’obbligazione sanitaria.

Nonostante la condotta inadempiente, però, i giudici di merito hanno mancato di apprezzarla ai fini della causazione del danno, limitandosi a rilevare il non peggioramento della situazione patologica della donna, la mancanza quindi di una diminuzione della sua condizione fisica rispetto a quella precedente l’intervento e di un danno consequenziale alla capacità patrimoniale della medesima.

Si è trascurato, secondo la Cassazione,foto_4-1 che l’esecuzione dell’intervento, pur corretta nelle sue modalità, a cagione del comportamento omissivo preparatorio e di quello successivo inerente alla prescrizione della riabilitazione, si era concretata in una ingerenza nella sfera psico-fisica della signora, del tutto inutile e come tale priva di giustificazione, perché oggettivamente inidonea e non finalizzata all’eliminazione della patologia.

Ingerenza, dunque, del tutto priva di corrispondenza alla lex artis sanitaria riguardo alla tipologia di intervento eseguita e, pertanto, non considerabile come condotta di adempimento corretto dell’obbligazione assunta dalla struttura.

I comportamenti omissivi hanno determinato un danno evento, quale ingerenza nella sfera psico-fisica della paziente del tutto ingiustificata e non giustificata dal consenso da essa data all’intervento, oltre che un danno conseguenza che si identifica sia nella menomazione delle normali implicazioni dell’agire della persona, sia nella sofferenza notoriamente ricollegabile alla successiva percezione dell’esito non risolutivo dell’intervento.

 

Responsabilità medica dell’equipe

La Corte di cassazione, con la sentenza numero 27314/2017 del 31 maggio 2017, in tema di responsabilità medica, precisa come spetti al prudente apprezzamento del Giudicante valutare il ruolo di ciascun componente dell’equipe e le responsabilità cui questi debba farsi carico in relazione alle manchevolezze degli altri o se invece possa fare affidamento sulla corretta esecuzione dei compiti altrui.

A tal fine, occorre tenere conto di due importanti principi:

– ogni sanitario è sempre tenuto a conoscere l’attività svolta dai colleghi anche se di diversa specializzazione, controllarne la correttezza ed, eventualmente, rimediare agli errori evidenti e non settoriali;

– principio di affidamento che libera il sanitario dal dover orientare il proprio comportamento sempre in funzione del rischio di condotte colpose altrui, permettendogli di confidare sul fatto che gli altri agiscano osservando le proprie regole di diligenza.

In forza di tali principi, ogni medico dell’equipe deve esercitare il controllo totale solo in quelle fasi dell’intervento in cui l’attività è corale, mentre nelle fasi in cui i ruoli e i compiti all’interno dell’equipe sono ben distinti la responsabilità per l’errore o l’omissione è del singolo operatore che li abbia commessi.

Nel caso di specie, il medico era stato imputato per il decesso di un paziente a seguito di inidonea satura dell’aorta lesionata durante un intervento di colecistectomia per via laparoscopica. Tuttavia, anche in considerazione di quanto detto sopra, le modalità di effettuazione della saturazione non gli potevano essere addebitate in quanto rientravano nelle competenze proprie dell’operatore che vi aveva provveduto: per la Cassazione, non è possibile infatti riconoscere un obbligo generalizzato di costante raccomandazione al rispetto delle regole cautelari, né tantomeno un obbligo di invadere le competenze altrui. Il sanitario, per tale ragione, va assolto per non aver commesso il fatto.

La “nuova” responsabilità (penale) medica a sensi della Legge n. 24/2017

La recente legge n. 24/2017 ha riformato profondamente la disciplina della responsabilità medica.

Per quanto concerne la responsabilità penale dell’operatore sanitario, è stato introdotto nel codice penale l’art. 590 – sexies, rubricato “responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario”:

Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell’esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma.

Qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto”.

Quindi, in caso di omicidio o lesioni personali colpose commessi nell’esercizio della professione sanitaria si applicano le pene previste, rispettivamente, dagli artt. 589 e 590 c.p. per i reati di omicidio colposo e lesioni colpose, salvo che ricorra la causa di non punibilità costituita dall’osservanza delle linee guida.

In caso di evento dovuto a imperizia, è infatti esclusa la punibilità quando siano state rispettate le raccomandazioni (purché adeguate alle specificità del caso concreto) previste dalle linee guida o, in mancanza, le buone pratiche clinico-assistenziali.

È conseguentemente abrogata la disposizione dell’art. 3, comma 1, della Legge n. 189/2012 (c.d. Legge Balduzzi), che stabilisce la non punibilità per colpa lieve per il sanitario che “nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica”.

La “nuova” responsabilità (civile) medica a sensi della Legge n. 24/2017

La recente legge n. 24/2017 ha riformato profondamente la disciplina della responsabilità medica.

Per quanto concerne la responsabilità civile della struttura sanitaria e dell’esercente la professione, la novella citata opera una importante distinzione sotto il profilo dell’inquadramento giuridico:

– la responsabilità della struttura, pubblica o privata che sia, ha natura contrattuale e questo significa che, nell’adempimento della propria obbligazione, la struttura che si avvalga dell’opera di esercenti la professione sanitaria (anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa) risponderà delle loro condotte dolose o colpose ai sensi degli artt. 1218 e 1228 del codice civile.
Questa regola vale anche per le prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria o nell’ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica o in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale o attraverso la telemedicina.

– la responsabilità del sanitario ha invece natura extracontrattuale: quest’ultimo risponderà del proprio operato in base all’art. 2043 c.c., salvo che abbia agito nell’adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente.

Ciò comporta notevoli ricadute in punto prescrizione – decennale in caso di responsabilità contrattuale, quinquennale per quella extracontrattuale – e in punto onere della prova.

In ogni caso, l’azione civile di risarcimento danni da responsabilità sanitaria deve essere preceduta, a pena di improcedibilità, dal ricorso per consulenza tecnica preventivcolpa-medicaa di cui all’art. 696 bis c.p.c. o, in alternativa, dal procedimento di mediazione ai sensi del D.lgs. n. 28/2010 (art. 5, comma 1-bis):

– se la conciliazione non riesce o il procedimento non è concluso entro il termine perentorio di 6 mesi, la domanda diviene procedibile; gli effetti della domanda sono salvi se, entro 90 giorni, è depositato il ricorso ai sensi dell’art. 702-bis c.p.c.;

– la partecipazione al procedimento di consulenza tecnica preventiva è obbligatoria per tutte le parti, comprese le imprese di assicurazione, che hanno l’obbligo di formulare l’offerta di risarcimento del danno o comunicare i motivi per cui ritengono di non formularla.

Riveste indubbia rilevanza l’obbligo di assicurazione in capo alle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d’opera: la copertura si estende anche ai danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso le strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche e private (compresi coloro che svolgono attività di formazione, aggiornamento, sperimentazione e ricerca clinica).

L’obbligo assicurativo riguarda anche le prestazioni svolte in regime di libera professione intramuraria o in regime di convenzione con il servizio sanitario nazionale o attraverso la telemedicina.

Resta fermo l’obbligo di copertura assicurativa per il sanitario che eserciti al di fuori di una delle strutture sopra indicate o che presti la propria opera all’interno della stessa in regime libero-professionale o si avvalga della stessa nell’adempimento della propria obbligazione contrattuale assunta con il paziente.

Per garantire efficacia all’eventuale azione di rivalsa ogni sanitario che operi a qualunque titolo in strutture sanitarie o socio-sanitarie pubbliche o private deve provvedere alla stipula, con oneri a proprio carico, di un’adeguata polizza di assicurazione per colpa grave.

È introdotta l’azione diretta del soggetto danneggiato, entro i limiti del massimale, nei confronti dell’impresa di assicurazione che presta la copertura assicurativa alle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private e al sanitario (soggetta al termine di prescrizione pari a quello dell’azione verso la struttura sanitaria o socio-sanitaria pubblica o privata o verso il sanitario). In ogni caso, le disposizioni sull’azione diretta saranno operative a partire dal momento di entrata in vigore del decreto ministeriale sulle polizze assicurative.

È altresì prevista l’istituzione presso il Ministero della Salute di un Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria, che sarà alimentato dal versamento di un contributo annuale da parte delle imprese autorizzate all’esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati da responsabilità sanitaria.

Ulteriori importanti novità riguardano la figura del Garante per il diritto alla salute, l’istituzione del Centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, la creazione dell’Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità e altri interventi per assicurare la trasparenza dei dati e delle attività delle strutture.

I danni da insidia stradale e la responsabilità oggettiva del Comune

È argomento sempre più ricorrente quello che vede coinvolte le Pubbliche Amministrazioni per i danni subiti dagli utenti a causa dell’insufficiente od omessa manutenzione delle strade. È, quindi opportuno fare chiarezza in punto responsabilità, analizzando l’onere della prova incombente sulle parti interessate.

I giudici di merito sono soliti individuare una responsabilità di tipo oggettivo ai sensi dell’art. 2051 del codice civile: andrà accertata la sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato. Sussistendo tale presupposto, la responsabilità risarcitoria si imputerà al soggetto che è in condizione di controllare i rischi inerenti alla cosa essendone il custode. Quindi, il custode avrà un’unica possibilità di andare esente da responsabilità, cioè provare il caso fortuito.

Trattandosi di responsabilità oggettiva, il caso fortuito non può identificarsi nella mera assenza di colpa del custode, ma deve risolversi in un vero e proprio fattore oggettivamente individuabile, esterno alla cosa e dotato dei caratteri dell’imprevedibilità ed inevitabilità da parte del custode, che incida – interrompendola – sulla serie causale che dalla cosa conduce al danno. Tali fattori esterni alla cosa rilevano, ai fini dell’esclusione della responsabilità, soltanto nella misura in cui esulino dalla sfera di controllo del custode e, in particolare, dall’attività di controllo e di manutenzione da esso esigibile per garantire un intervento tempestivo di rimozione.

Ciò significa che una voltinsidie stradalia che il danneggiato abbia dato la prova del nesso causale, incomberà all’ente convenuto, per liberarsi dalla responsabilità, dare la prova del caso fortuito così rigorosamente inteso.

In tale senso si esprimono, ex multis, i Tribunali di Verona (sentenza del Tribunale di Verona n. 1951/2012) e di Napoli (Trib. Napoli, sez. II, sentenza 06/01/2016 n° 144).

In particolare, il Giudice Partenopeo motiva la propria decisione considerando la concreta possibilità per la Pubblica Amministrazione, ivi compresi i concessionari di autostrade, di un controllo sempre più pregnante sul proprio territorio grazie alle “moderne tecnologie che offrono sempre più efficaci dotazioni e sistemi di assistenza, unitamente al continuo diffondersi della cultura dell’organizzazione gestionale all’interno degli enti, laddove siano adottate politiche di programmazione periodica di interventi, controlli e verifiche costanti dello stato manutentivo di ogni ordine di strada”.

Di recente anche la Cassazione ha avuto modo di esprimersi in materia di insidie stradali (cfr. Corte di cassazione – Sezione VI civile – Ordinanza 5 settembre 2016 n. 17625): in una causa di risarcimento per infortunio dovuto al manto stradale sconnesso, una volta accertato il nesso causale con il danno subito, la vittima ricorrente non deve anche dimostrare l’effettiva «pericolosità» della cosa. Lo ha stabilito la Corte di cassazione chiarendo che in questi casi è onere dell’ente – in qualità di custode – dimostrare l’eventuale colpa, o concorso di colpa, del danneggiato per limitare la propria responsabilità.

IL RISARCIMENTO E L’INDENNIZZO

IL RISARCIMENTO E L’INDENNIZZO

a cura dell’Avvocato Luca Bonjour

Il presente intervento intende approfondire la vexata quaestio sulla cumulabilità delle somme erogabili a titolo di risarcimento con quelle spettanti a titolo di indennizzo.

Può capitare, infatti, che un danno ingiusto, oltre ad essere fonte di un diritto risarcitorio, rappresenti anche il rischio per il quale è stata stipulata una polizza assicurativa.

Esempio classico quello delle lesioni subite dal conducente di una vettura coinvolto non per sua colpa in un sinistro stradale, il quale ha stipulato anche un’assicurazione contro gli infortuni: è possibile cumulare l’indennizzo ricevuto dalla compagnia assicurativa con il risarcimento danni nell’ambito della copertura r.c.a.?

assicurazione

Secondo la tesi più risalente, il cumulo tra indennizzo assicurativo e risarcimento del danno sarebbe possibile, in quanto il credito risarcitorio vantato nei confronti del responsabile ed il credito indennitario vantato nei confronti del proprio assicuratore privato hanno fonte diversa: il primo ha natura legale, mentre il secondo ha natura contrattuale in quanto frutto di un contratto con il quale l’assicuratore, dietro corrispettivo del premio, si impegna a corrispondere all’assicurato una somma al verificarsi di un determinato evento, al di là della responsabilità per il suo accadimento.

In base ad un’altra ricostruzione, il cumulo sarebbe vietato solo nel caso in cui l’assicuratore privato della vittima – con la quale questa ha stipulato la polizza danni/infortunio – manifesti la volontà di surrogarsi nei diritti di quest’ultima verso il danneggiante ex art. 1916 c.C.: diversamente il danneggiato, anche se ha riscosso l’indennizzo, può agire per il risarcimento totale, senza che il responsabile possa opporgli l’avvenuta riscossione.

In forza, invece, di una recente pronuncia della Cassazione (cfr. Cass. Civ., sez. III, sentenza 11/06/2014 n° 13233), non è possibile cumulare l’indennizzo ed il risarcimento, almeno nel caso di polizza assicurativa contro lesioni non mortali.

Presupposto logico giuridico è che l’assicurazione contro gli infortuni non mortali rientra nell’assicurazione contro i danni, mentre quella stipulata per il caso morte rientra nell’assicurazione vita.

Nell’ambito delle assicurazioni contro i danni vige il principio indennitario, in base al quale la somma riscossa dall’assicurato non può mai superare l’entità effettiva del danno subito, sicché non è possibile cumulare l’indennizzo dovuto dall’assicuratore col risarcimento eventualmente dovuto dal terzo per lo stesso fatto.

Deve, dunque, concludersi nel senso che indennizzo dovuto dall’assicuratore e risarcimento dovuto dal responsabile assolvano ad una identica funzione risarcitoria e non possano essere cumulati: non perché nel caso di specie non trovi applicazione l’istituto della compensatio lucri cum damno, ma semplicemente perché non c’è più danno risarcibile per la parte indennizzata dall’assicuratore o viceversa.

Quindi, l’assicuratore potrebbe legittimamente rifiutare il pagamento dell’indennizzo (in tutto od in parte), ove l’assicurato abbia già ottenuto il risarcimento del danno (in tutto od in parte) dal responsabile. D’atra parte, il responsabile del danno potrebbe legittimamente rifiutare il pagamento del risarcimento (in tutto od in parte), ove l’assicurato abbia già ottenuto il pagamento dell’indennità (in tutto od in parte) dal proprio assicuratore privato contro i danni.

Da ultimo, la Corte precisa che la detrazione del risarcimento del danno aquiliano dall’indennizzo o viceversa è applicabile solo nella misura in cui il danno patito ed il rischio assicurato coincidano: ad esempio, “se l’assicurazione copre il danno da perdita della capacità di lavoro (danno patrimoniale), e la vittima del fatto illecito abbia subito soltanto un danno biologico (danno non patrimoniale), nessuna detrazione sarà possibile, a nulla rilevando che l’assicuratore abbia, per effetto di particolari clausole contrattuali che ammettano l’indennizzabilità d’un danno presunto, pagato ugualmente l’indennizzo”.