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Consumatori tutelati dalla truffa contrattuale delle Multiproprietà

Accade ormai di frequente che, all’atto di acquistare un bene o un servizio, sia prospettata ai consumatori la possibilità (talvolta la necessità) di stipulare un contratto di finanziamento collegato.

Cosa accade allora in questi casi se il contratto di acquisto del bene o servizio dovesse risultare viziato? Si è tenuti a rispettare gli obblighi derivanti dal contratto di finanziamento stipulato per l’acquisto o è possibile sottrarvisi? Questo è quanto è stato domandato dai clienti all’Avv. Luca Grande e all’Avv. Giorgia Riba.

I nostri clienti erano caduti nel tranello di una società – ormai nota per le truffe contrattuali perpetrate – e, allettati da un computer omaggio che serviva da “specchietto per le allodole” avevano acquistato, con il sogno di una bella vacanza in posti esotici, un cosiddetto “certificato di associazione” per usufruire, una settimana all’anno, di appartamenti all’interno dei complessi turistici della venditrice in regime di c.d. multiproprietà. In occasione della conclusione dei contratti di vendita, l’agente della società, recatosi a casa dei nostri assistiti, aveva infatti prospettato ai nostri clienti la necessità di stipulare un contratto di finanziamento collegato a tali negozi.

TropiciA fronte del pagamento delle rate oltremodo salate, tuttavia, la società che aveva venduto questi presunti pacchetti vacanze si rendeva da subito irreperibile e non era dato comprendere come poter fruire del servizio.

Dall’esame della vicenda e del contratto di acquisto del certificato, infatti, è emerso che, a causa della totale indeterminabilità dell’oggetto, lo stesso era da considerarsi nullo. Per tale ragione è stato possibile agire in giudizio contro la società venditrice al fine di ottenere l’accertamento dell’invalidità del contratto di vendita del certificato di associazione e chiedere, di conseguenza, la dichiarazione di nullità del contratto di finanziamento collegato.

Con la sentenza n. 1892 del 2018, pubblicata il 18.04.2018, il Tribunale di Torino ha accolto la domanda dei nostri clienti, riconoscendo la ricostruzione da noi prospettata, in base alla quale sussistevano gli indici di un collegamento negoziale tra i contratti di compravendita e il contratto di finanziamento, tale da imporre di considerare in modo unitario l’intera operazione giuridico-economica. Di conseguenza, riconosciuta l’invalidità del contratto di acquisto del certificato di associazione, il Giudice ha dovuto dichiarare altresì nullo il contratto di finanziamento collegato.

A seguito dell’accoglimento delle domande formulate, i nostri clienti sono stati quindi liberati dall’obbligo di corrispondere alcunché alla società finanziaria e, anzi, si sono visti riconoscere il diritto di ottenere la restituzione di tutto quanto versato alla stessa a titolo di rate del finanziamento.

Ancora una volta, quindi, siamo riusciti a tutelare i diritti dei consumatori, che erano caduti nella allettante trappola di una nota società che prometteva mari e monti ma che, in concreto, non concedeva nulla a fronte del pagamento di parecchie rate di finanziamento.

Vendita di diamanti in banca: come tutelarsi

In molti, negli ultimi mesi, si sono rivolti a noi raccontandoci di essersi recati in banca e di aver ricevuto il consiglio diamantedi investire in diamanti, venduti quali “beni rifugio” dove il rischio di perdite è minimo e la redditività è bassa ma costante nel tempo. Tuttavia, dopo aver acquistato questi diamanti, spesso gli investitori intendevano smobilizzare il capitale ma si trovavano di fronte la indisponibilità della banca a liquidare quanto investito. È così che molti si rivolgevano a gioiellieri che, viste le pietre, decretavano amaramente che le stesse valevano molto meno di quanto fossero state pagate.

Il nostro studio ha seguito tali vicende in plurime occasioni, contestando la violazione delle normative antitrust da parte degli istituti bancari, ma soprattutto qualificando la vendita dei diamanti alla stregua di un investimento finanziario dove l’investitore doveva necessariamente ricevere tutte le informative che la legge prevede.

Poche settimane fa, senza l’introduzione di un contenzioso, ma soltanto con un reclamo e una procedura di media-conciliazione con una trattativa serrata, abbiamo ottenuto che l’investitore a fronte della restituzione alla banca dei diamanti, ottenesse il 100% del capitale nominale investito. Anche in tale occasione, pertanto, siamo riusciti ad ottenere una piena tutela per i consumatori coinvolti in questa spiacevole vicenda bancaria.

Mutuo: come evitare la vendita all’asta della casa

Quando il consumatore contrae un mutuo per acquistare la propria abitazione, si sta, in effetti, concludendo un contratto di mutuo fondiario, disciplinato dagli artt. 38 e ss. del Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/1993). In questo modo, infatti, il credito erogato dalla banca a medio o lungo termine risulta garantito da un’ipoteca di primo grado sull’immobile, così da essere garantita in caso di inadempimento.

Ora, qualora in pendenza di pagamento il mutuatario si trovi in una situazione di difficoltà economica e non riesca ad onorare il mutuo, può richiedere, ove ne abbia i requisiti, la cosiddetta “moratoria”, ovvero una sospensione del pagamento delle rate per una durata non superiore a 12 mesi.

A titolo dfotoi esempio, ciò è possibile, presentando una apposita istanza alla banca, nei casi in cui il debitore abbia perso il posto di lavoro, oppure sia deceduto l’intestatario del contratto o ancora in ipotesi di handicap grave che comporti una situazione di non autosufficienza.

Qualora, invece, non si possa accedere alla moratoria di cui sopra, un’altra possibilità per il mutuatario consiste nel chiedere la rinegoziazione, modificando le originarie condizioni del contratto e quindi, di norma, riducendo la rata mensile e allungando il periodo di rientro.

Qualora anche tali soluzioni non siano sufficienti a riprendere regolarmente il rapporto di pagamento, il consumatore è in parte garantito dal fatto che l’art. 40 T.U.B. dispone la risoluzione del contratto soltanto quando il ritardo di pagamento si sia verificato almeno sette volte, dopodiché la Banca provvede a dichiarare l’estinzione del mutuo con giro a sofferenza segnalando alla Centrale Rischi della Banca d’Italia la situazione di grave crisi economica del cliente, in quanto insolvente (comportando che nessuna banca o finanziaria erogheranno più credito al debitore).

Essendovi stata la sottoscrizione di un contratto di mutuo, la Banca in un caso simile non abbisogna di sentenze o decreti ingiuntivi, possedendo già un titolo esecutivo. Pertanto, gli sarà sufficiente notificare al debitore il solo atto di precetto (un’intimazione di pagamento da eseguirsi entro 10 giorni) per avviare l’esecuzione forzata che, vista l’ipoteca sull’immobile, coinciderà con il pignoramento dell’immobile.

A tal punto, il debitore, con l’ausilio di un legale, può percorrere diverse vie per cercare di risolvere la problematica, a partire da un piano di composizione della crisi da sovrindebitamento, sino alla possibilità di giungere ad un accordo transattivo con la Banca.

Infatti, dopo la notifica del pignoramento, il creditore provvederà all’iscrizione a ruolo ed al deposito della documentazione necessaria (ovviamente più l’iter prosegue più aumentano le spese che verranno poste a carico del debitore), ma tale procedura può essere “fermata” sino a 20 giorni prima della vendita all’asta dell’immobile. Ciò, con una trattativa che porti ad un accordo a saldo e stralcio della posizione debitoria con la Banca, anche con l’opzione di giungere ad un accordo tale per cui il debitore, con il consenso della Banca e con la concessione di una sospensione dell’esecuzione per un massimo di 24 mesi, metta il proprio immobile sul mercato con una agenzia immobiliare di sua scelta al fine di ricavarne una somma dignitosa (e non sottostimata come accadrebbe con un’asta giudiziale) al fine di ottenere il denaro sufficiente a estinguere il proprio debito e magari avanzare una piccola somma per sé.

Per tale genere di attività il nostro studio è specializzato nel seguire contenzioso bancario e gestione di trattative di composizione del debito. Ciò è valido, a maggior ragione, se, mediante perizie econometriche effettuate da professionisti seri (diffidate di società che svendono tale prestazione), risultasse che la banca ha applicato interessi e commissioni non dovute o non determinate come la legge impone. Tale circostanza, infatti, darebbe al debitore un’arma più o meno efficace e consistente, a seconda dei casi, per opporre le proprie ragioni in un’ottica transattiva.