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Tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA) – Fecondazione omologa post mortem – Status giuridico del nato – Art. 8 della legge n. 40 del 2004 – Applicabilità.

Con la sentenza n. 13000 del 15/05/2019, la Suprema Corte di Cassazione affronta il tema della procreazione medicalmente assistita c.d. “postuma”, con particolare riferimento alla condizione giuridica del figlio nato a seguito di fecondazione omologa.

La pronuncia trae origine dal ricorso proposto da una donna che, a causa di difficoltà riscontrate nel concepimento di un figlio, aveva deciso assieme al coniuge di intraprendere un percorso di procreazione medicalmente assistita all’estero.

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Nel corso della terapia il marito aveva appreso di essere gravemente malato e, dovendo assumere farmaci che ne avrebbero definitivamente compromesso la capacità di generare, nonchè consapevole della propria fine imminente, aveva reiterato il proprio consenso ed autorizzato la moglie all’utilizzo, post mortem, del proprio seme criocongelato.

In seguito al decesso del marito la donna si era sottoposta al trattamento di fecondazione medicalmente assistita in Spagna, dando poi alla luce, in Italia, la propria figlia.

La successiva richiesta della madre di trascrizione della paternità del coniuge defunto nell’atto di nascita della piccola (e dunque l’attribuzione del cognome paterno in favore di quest’ultima) era stata tuttavia rigettata dall’ufficiale di stato civile.

Questi aveva infatti ritenuto che la dichiarazione fosse contraria all’ordinamento vigente, dato che la nascita era avvenuta oltre il periodo di trecento giorni previsto dall’art. 232 c.c. per la presunzione di concepimento

A prescindere dalla liceità o meno di tale tecnica in Italia, la Corte statuisce che la parificazione ai figli legittimi, prevista dall’art. 8 della L. n. 40/2004 per i nati a seguito di procreazione medicalmente assistita da entrambi i genitori viventi, deve valere anche per i nati da fecondazione omologa dopo il decesso del padre, ciò anche se sono decorsi i trecento giorni previsti dall’art. 232 del codice civile ai fini della presunzione di paternità del concepito.

Consumatori tutelati dalla truffa contrattuale delle Multiproprietà

Accade ormai di frequente che, all’atto di acquistare un bene o un servizio, sia prospettata ai consumatori la possibilità (talvolta la necessità) di stipulare un contratto di finanziamento collegato.

Cosa accade allora in questi casi se il contratto di acquisto del bene o servizio dovesse risultare viziato? Si è tenuti a rispettare gli obblighi derivanti dal contratto di finanziamento stipulato per l’acquisto o è possibile sottrarvisi? Questo è quanto è stato domandato dai clienti all’Avv. Luca Grande e all’Avv. Giorgia Riba.

I nostri clienti erano caduti nel tranello di una società – ormai nota per le truffe contrattuali perpetrate – e, allettati da un computer omaggio che serviva da “specchietto per le allodole” avevano acquistato, con il sogno di una bella vacanza in posti esotici, un cosiddetto “certificato di associazione” per usufruire, una settimana all’anno, di appartamenti all’interno dei complessi turistici della venditrice in regime di c.d. multiproprietà. In occasione della conclusione dei contratti di vendita, l’agente della società, recatosi a casa dei nostri assistiti, aveva infatti prospettato ai nostri clienti la necessità di stipulare un contratto di finanziamento collegato a tali negozi.

TropiciA fronte del pagamento delle rate oltremodo salate, tuttavia, la società che aveva venduto questi presunti pacchetti vacanze si rendeva da subito irreperibile e non era dato comprendere come poter fruire del servizio.

Dall’esame della vicenda e del contratto di acquisto del certificato, infatti, è emerso che, a causa della totale indeterminabilità dell’oggetto, lo stesso era da considerarsi nullo. Per tale ragione è stato possibile agire in giudizio contro la società venditrice al fine di ottenere l’accertamento dell’invalidità del contratto di vendita del certificato di associazione e chiedere, di conseguenza, la dichiarazione di nullità del contratto di finanziamento collegato.

Con la sentenza n. 1892 del 2018, pubblicata il 18.04.2018, il Tribunale di Torino ha accolto la domanda dei nostri clienti, riconoscendo la ricostruzione da noi prospettata, in base alla quale sussistevano gli indici di un collegamento negoziale tra i contratti di compravendita e il contratto di finanziamento, tale da imporre di considerare in modo unitario l’intera operazione giuridico-economica. Di conseguenza, riconosciuta l’invalidità del contratto di acquisto del certificato di associazione, il Giudice ha dovuto dichiarare altresì nullo il contratto di finanziamento collegato.

A seguito dell’accoglimento delle domande formulate, i nostri clienti sono stati quindi liberati dall’obbligo di corrispondere alcunché alla società finanziaria e, anzi, si sono visti riconoscere il diritto di ottenere la restituzione di tutto quanto versato alla stessa a titolo di rate del finanziamento.

Ancora una volta, quindi, siamo riusciti a tutelare i diritti dei consumatori, che erano caduti nella allettante trappola di una nota società che prometteva mari e monti ma che, in concreto, non concedeva nulla a fronte del pagamento di parecchie rate di finanziamento.

Concorrenza sleale e diritto d’autore – il caso delle statuine del presepe

Tra le prime pronunce dell’anno merita un accenno l’Ordinanza 658 del 2018 – Cassazione (cliccando sul link troverete il testo integrale della pronuncia) che tratta l’annoso problema della concorrenza sleale allorquando si debba tutelare il diritto d’autore.

La controversia nasce quando la Società X accusa la Società Y di aver copiato le proprie statuine del presepe.

Sebbene l’oggetto della controversia possa suscitare qualche ilarità, nel caso di specie la Cassazione ravvisa l’opportunità per ribadire ancora una volta il principio di diritto che regola nel nostro ordinamento il diritto d’autore.

In particolare, limg029-1_1a Corte puntualizza la differenza esistente tra le opere delle c.d. arti figurative, tutelate dall’art. 2 n. 4 della legge n. 633 del 1941 e quelle del c.d. disegno industriale, tutelate dal n. 10 del medesimo articolo.

Mentre queste ultime trovano la loro collocazione nella fase progettuale di un oggetto destinato ad una produzione seriale, quale è quella industriale, le prime costituiscono un prodotto della creatività, identificabile attraverso il suo autore, trovando espressione in un unico esemplare o in un numero limitato di esemplari, considerata altresì la destinazione ad un mercato più ristretto rispetto a quello cui sono indirizzati i beni di produzione industriale.

Per la cronaca, il ricorso è stato infine bocciato dalla Corte, la quale non ha ravvisato nel caso di specie la tutela dell’opera d’ingegno, non essendo riconoscibile l’impronta personale dell’autore.

PIGNORAMENTO IMMOBILIARE: LA NOTIFICA EX ART 143 C.P.C. E IL TERMINE PER IL DEPOSITO DELL’ISTANZA DI VENDITA

Recentemente la Suprema Corte di Cassazione è intervenuta, con la sentenza n. 18758 del 28 luglio 2017, in materia di pignoramento immobiliare, con particolare riferimento al termine per il deposito dell’istanza di vendita allorquando la notifica si perfeziona ai sensi e per gli effetti dell’art. 143 c.p.c., cioè in caso di notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti.

Il “nuovo” art. 479 c.p.c., così come da ultimo modificato, statuisce che “il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi quarantacinque giorni senza che sia stata richiesta l’assegnazione o la vendita”.

Sull’argomento, assume valenza dirimente la ricostruzione della struttura del pignoramento immobiliare offerta da una recente pronuncia della Corte (Cass. 20/04/2015, n. 7998, già ribadita da Cass. 11/03/2016, n. 4751).

Il pignoramento immobiliare, pur componendosi di due momenti processuali (cui corrispondono i due diversi adempimenti della notifica dell’atto al debitore esecutato e della sua trascrizione nei registri immobiliari), è strutturato come fattispecie a formazione progressiva, nella quale, mentre la notificazione dell’ingiunzione al debitore segna l’inizio del processo esecutivo (e produce, tra gli altri effetti, quello dell’indisponibilità del bene pignorato e della pendenza dell’esecuzione), la trascrizione ha la funzione di completare il pignoramento, non solo consentendo la produzione dei suoi effetti sostanziali nei confronti dei terzi e di pubblicità notizia nei confronti dei creditori concorrenti, ma ponendosi anche come presupposto indispensabile perché il giudice dia seguito all’istanza di vendita del bene.il-pignoramento-immobiliare_NG3

Muovendo da queste premesse, Cass. n. 7998 del 2015 ha precisato che il termine di efficacia del pignoramento immobiliare decorre dalla data di notificazione dell’atto, in tal senso inducendo anche argomenti di ordine sistematico, legati alla ratio dell’art. 497 cod. proc. (che è quella di limitare nel tempo il vincolo cui viene assoggettato il debitore con il pignoramento) ed alla considerazione che la trascrizione potrebbe essere ritardata dal creditore, non sancendo l’art. 555 cod. proc. civ. alcun termine per compiere detta formalità (in maniera conforme, sullo specifico tema, si erano espresse, in passato, Cass. 16/09/1997, n. 9231 e Cass. 27/03/1965, n. 525).

La locuzione «compimento» con cui l’art. 497 cod. proc. civ. segna l’exordium del termine di efficacia del pignoramento non può che essere riferita al perfezionamento della notificazione, dacchè in quel momento si producono (si «compiono», appunto) per ambedue le parti gli effetti di legale conoscenza dell’atto e di pendenza dell’esecuzione.

La scissione degli effetti della notifica per il notificante e il destinatario dell’atto, come risultante dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, trova applicazione solo quando dall’intempestivo esito del procedimento notificatorio, per la parte di questo sottratta alla disponibilità del notificante, potrebbero derivare conseguenze negative per il notificante (quali la decadenza per il tardivo compimento di attività dell’ufficiale giudiziario), non anche quando un termine debba decorrere o un altro adempimento debba essere compiuto dal tempo dell’avvenuta notificazione, in tal caso dovendosi considerare per entrambe le parti l’epoca di perfezionamento della notificazione nei confronti del destinatario (principio affermato in relazione al decorso del termine per la costituzione dell’appellante o per il deposito del ricorso per cassazione: Cass. 11/05/2007, n. 10837; Cass. 26/02/2008, n. 4996; Cass. 20/04/2010, n. 9329; Cass. 29/01/2016, n. 1662).

Correttamente, quindi, la Corte territoriale ha computato il termine per il deposito dell’istanza di vendita non dalla data di consegna dell’atto di pignoramento all’Ufficiale giudiziario, ma dal momento in cui il procedimento notificatorio si era perfezionato, ovvero, essendo state adoperate le modalità del cd. rito degli irreperibili, dal ventesimo giorno dal compimento delle formalità indicate dall’art. 143, comma 1, cod. proc. civ.

Accertamento dell’Agenzia delle entrate e responsabilità del Notaio

Con il conferimento dell’incarico professionale, si instaura tra cliente e professionista un rapporto contrattuale implicante una responsabilità contrattuale del professionista ai sensi dell’art. 1218 c.c. che nasce nel momento stesso in cui egli viene meno agli obblighi connessi all’attività esercitata, con il conseguente diritto del cliente al risarcimento dei danni subiti. A norma del secondo comma dell’art. 1176 c.c., tale inadempimento dovrà essere valutato avendo riguardo al contenuto dell’obbligazione del professionista ed al grado di diligenza da questo applicato nello svolgimento che dovrà essere conforme alla diligenza richiesta per la specifica attività svolta.

Se riferito all’attività del professionista infatti, tale criterio, ai sensi del secondo comma del citato articolo, prescinde dalla generale diligenza del buon padre di famiglia e deve parametrarsi alla tipologia di attività esercitata: secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, l’inadempimento del professionista deve desumersi solamente “dalla violazione del dovere di diligenza adeguato alla natura dell’attività esercitata, ragion per cui l’affermazione della sua responsabilità implica l’indagine (…) circa il sicuro e chiaro fondamento dell’azione che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente coltivata e, in definitiva, la certezza morale che gli effetti di una diversa sua attività sarebbero stati più vantaggiosi per il cliente medesimo” (Cass. Civ., sez. II, 11 agosto 2005, n. 16846, Cass. Civ. 12 settembre 1970, n. 1386, Cass. Civ. Sez. III, 09 novembre 2006, n. 23918, Cass. Civ. Sez. III, 13 gennaio 2005, n. 583).

Orbene, nel caso che affrontiamo, l’inadempimento contrattuale del notaio si ravvisa nella mancata informazione alla cliente riguardante il regime fiscale applicabile all’atto di compravendita che si accingeva a stipulare: tale atto infatti, avendo ad oggetto la cessione a titolo oneroso di un immobile prima del quinquennio dal suo acquisto, avrebbe realizzato una plusvalenza tassabile ai sensi del D.P.R. 917/1986, circostanza del tutto ignota alla cliente. Inoltre veniva omeslogo-agenzia-delle-164554sa l’informativa circa la possibilità, ai sensi della L. 266/2006, di avvalersi dell’imposta sostitutiva del 20% da applicarsi alla plusvalenza realizzata, che avrebbe permesso alla cliente in primo luogo di evitare l’accertamento fiscale e le sanzioni da questo derivanti, e, in aggiunta, di beneficiare di un trattamento fiscale più favorevole.

Nell’obbligazione assunta dal notaio di rogare l’atto di compravendita immobiliare rientra, infatti, anche un preciso dovere di cura degli aspetti fiscali dell’atto medesimo, al fine di permettere al cliente di beneficiare del trattamento maggiormente vantaggioso. La sussistenza di tale obbligo è stata sostenuta dalla giurisprudenza di legittimità, la quale lo ha ritenuto parte integrante dell’incarico di redazione dell’atto notarile e pertanto sussistente anche in assenza di uno specifico incarico in tal senso (Cass. Civ. 26369/2014, Cass. Civ. 6/1994).

Rientra, infatti, nel contenuto essenziale della prestazione professionale del notaio un dovere di consiglio delle parti che deve avere ad oggetto tutte le questioni tecniche che una persona non dotata di specifica competenza al riguardo non sia in grado di percepire autonomamente. Il compito del professionista è pertanto quello di assistere e consigliare le parti avendo riguardo a tutti gli aspetti dell’atto pubblico che esse pongono in essere in sua presenza, finanche quelli accessori, in considerazione della funzione che assume e che lo qualifica non quale mero destinatario passivo delle dichiarazioni delle parti (Cass. Civ. 7707/2007), bensì quale consulente delle parti, le quali si rivolgono a lui per la redazione degli atti pubblici e sulla cui competenza le stesse fanno affidamento non solamente per gli aspetti concernenti il raggiungimento dello scopo dell’atto, bensì anche per assicurarsi il rispetto degli obblighi imposti dalla normativa fiscale e per poter beneficiare dei suoi eventuali effetti vantaggiosi. Da ciò la giurisprudenza di legittimità ha fatto derivare una responsabilità del professionista, imputabile anche a titolo di colpa lieve, per le ipotesi in cui, con il proprio comportamento contrario al dovere di consulenza e di informazione connesso all’attività esercitata, abbia causato dei danni alle parti (Cass. Civ. 26369/2014).

Questo principio è da ritenersi a fortiori valido nel caso di specie ove l’informativa omessa non richiedeva l’effettuazione di complesse ricerche legislative ma consisteva nel notiziare la parte venditrice circa una normativa che deve pacificamente rientrare nel normale e minimo bagaglio di conoscenze proprie del notaio.

Tali obblighi accessori insiti nell’assunzione dell’incarico professionale trovano conferma e origine anche nei “principi di deontologia professionale dei notai” emanati dal Consiglio nazionale di Notai a norma dei quali, nell’eseguire la propria prestazione il professionista deve porre in essere “tutti i comportamenti necessari per l’indagine sulla volontà delle parti, da svolgere in modo approfondito e completo, mediante proposizione di domande e scambio di informazioni intese a ricercare anche i motivi e le possibili modificazioni della determinazione volitiva”.

D’altra parte, in giurisprudenza, molteplici sono le pronunce che hanno ravvisato una responsabilità del notaio per violazione dell’obbligo accessorio di informazione al cliente, anche con specifico riguardo alla consulenza fiscale (Cass. Civ. 309/2003, Cass. Civ. 541/2002).

Conseguentemente, può ravvisarsi la violazione dell’obbligo di cui al comma 2 art. 1176 c.c. in tutti i casi in cui il notaio non svolga un’adeguata consulenza, supportata da adeguata ricerca legislativa, al fine di far conseguire alle parti il regime fiscale più favorevole.

Nel nostro caso, se il notaio avesse provveduto ad informare correttamente la Cliente circa il regime fiscale previsto per le cessioni a titolo oneroso di immobili prima che siano trascorsi cinque anni dall’acquisto, la stessa non avrebbe subito un accertamento fiscale da parte dell’Agenzia delle Entrate in quanto si sarebbe determinata a non effettuare il negozio in quel momento ma ad attendere il decorso del quinquennio che sarebbe avvenuto solo undici mesi dopo, accordandosi in tal senso con il promissario acquirente. In ogni caso, la ricorrente, adeguatamente informata, non si sarebbe resa inadempiente ai propri obblighi fiscali ed avrebbe così certamente evitato di incorrere nella sanzione amministrativa.

Peraltro, è opportuno evidenziare l’orientamento assunto dalla Suprema Corte in merito all’onere della prova in caso di domanda di accertamento dell’inadempimento e risarcimento del danno da parte del professionista intellettuale. Con una serie di pronunce, finanche a Sezioni Unite, la Corte ha statuito che “il meccanismo di ripartizione dell’onere della prova ai sensi dell’art. 2697 c.c. in materia di responsabilità contrattuale (…) è identico sia che il creditore agisca per l’adempimento dell’obbligazione, ex art. 1453 c.c., sia che domandi il risarcimento per l’inadempimento contrattuale, ex art. 1218 c.c.” (Cass.Civ. SSUU 15781/2005). Conseguentemente, anche in presenza di un’obbligazione del professionista, al fine di farne accertare l’inadempimento ed il conseguente obbligo risarcitorio, il creditore dovrà dare solamente la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto – nel caso di specie l’affidamento dell’incarico di redigere l’atto notarile – e del danno subito – la sanzione da parte dell’Agenzia delle Entrate subita a causa dell’omesso versamento delle imposte relative alla plusvalenza – e limitarsi alla mera allegazione dell’inadempimento di controparte. Competerà poi al professionista, in quanto debitore, dimostrare l’inesistenza dell’inadempimento (Cass. Civ. SS.UU. 577/2008, Cass. Civ. SS.UU. 13533/2001).

In esito a tali principi, pertanto, il Tribunale di Torino, con l’Ordinanza che si allega, condannava il Notaio professionista a risarcire il danno alla cliente, rappresentata e difesa dall’Avv. Grande.

Responsabilità medica: sì al risarcimento per l’intervento inutile

La Corte di Cassazione, III sezione civile, con la sentenza n. 12597/2017, ha sancito che l’intervento inutile, anche se eseguito a regola d’arte e senza far peggiorare la salute del paziente, determina un pregiudizio risarcibile.

Qualora un intervento operatorio, sebbene eseguito in modo conforme alla lex artis e non determinativo di un peggioramento della condizione patologica che doveva rimuovere, risulti, all’esito degli accertamenti tecnici effettuati, del tutto inutile, viene a crearsi in capo al paziente un danno a causa dell’inutile ingerenza sulla sua sfera psico-fisica: si realizza così non solo un danno evento, ma anche un danno-conseguenza alla persona di natura non patrimoniale, ravvisabile sia nella limitazione e nella sofferenza patita per il tempo occorso per le fasi preparatorie, di esecuzione e postoperatorie dell’intervento, sia nella sofferenza ricollegabile alla successiva percezione della inutilità dell’intervento.

Per gli Ermellini, in effetti, è pacifico che un intervento chirurgico incida sulla sfera psicofisica del paziente, qualora non vi siano le condizioni di preparazione necessarie per il successo dell’intervento, cioè per la rimozione della patologia, cui l’intervento doveva essere funzionale, e senza che, dopo la sua esecuzione, si prescrivesse la terapia riabilitativa parimenti necessaria per il suo successo.

A causa di questo duplice comportamento omissivo, l’esecuzione dell’intervento risulta inutile, nonostante la correttezza della tecnica impiegata per eseguirlo e si ravvisa una condotta di inesatto adempimento dell’obbligazione sanitaria.

Nonostante la condotta inadempiente, però, i giudici di merito hanno mancato di apprezzarla ai fini della causazione del danno, limitandosi a rilevare il non peggioramento della situazione patologica della donna, la mancanza quindi di una diminuzione della sua condizione fisica rispetto a quella precedente l’intervento e di un danno consequenziale alla capacità patrimoniale della medesima.

Si è trascurato, secondo la Cassazione,foto_4-1 che l’esecuzione dell’intervento, pur corretta nelle sue modalità, a cagione del comportamento omissivo preparatorio e di quello successivo inerente alla prescrizione della riabilitazione, si era concretata in una ingerenza nella sfera psico-fisica della signora, del tutto inutile e come tale priva di giustificazione, perché oggettivamente inidonea e non finalizzata all’eliminazione della patologia.

Ingerenza, dunque, del tutto priva di corrispondenza alla lex artis sanitaria riguardo alla tipologia di intervento eseguita e, pertanto, non considerabile come condotta di adempimento corretto dell’obbligazione assunta dalla struttura.

I comportamenti omissivi hanno determinato un danno evento, quale ingerenza nella sfera psico-fisica della paziente del tutto ingiustificata e non giustificata dal consenso da essa data all’intervento, oltre che un danno conseguenza che si identifica sia nella menomazione delle normali implicazioni dell’agire della persona, sia nella sofferenza notoriamente ricollegabile alla successiva percezione dell’esito non risolutivo dell’intervento.

 

Mutuo: come evitare la vendita all’asta della casa

Quando il consumatore contrae un mutuo per acquistare la propria abitazione, si sta, in effetti, concludendo un contratto di mutuo fondiario, disciplinato dagli artt. 38 e ss. del Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/1993). In questo modo, infatti, il credito erogato dalla banca a medio o lungo termine risulta garantito da un’ipoteca di primo grado sull’immobile, così da essere garantita in caso di inadempimento.

Ora, qualora in pendenza di pagamento il mutuatario si trovi in una situazione di difficoltà economica e non riesca ad onorare il mutuo, può richiedere, ove ne abbia i requisiti, la cosiddetta “moratoria”, ovvero una sospensione del pagamento delle rate per una durata non superiore a 12 mesi.

A titolo dfotoi esempio, ciò è possibile, presentando una apposita istanza alla banca, nei casi in cui il debitore abbia perso il posto di lavoro, oppure sia deceduto l’intestatario del contratto o ancora in ipotesi di handicap grave che comporti una situazione di non autosufficienza.

Qualora, invece, non si possa accedere alla moratoria di cui sopra, un’altra possibilità per il mutuatario consiste nel chiedere la rinegoziazione, modificando le originarie condizioni del contratto e quindi, di norma, riducendo la rata mensile e allungando il periodo di rientro.

Qualora anche tali soluzioni non siano sufficienti a riprendere regolarmente il rapporto di pagamento, il consumatore è in parte garantito dal fatto che l’art. 40 T.U.B. dispone la risoluzione del contratto soltanto quando il ritardo di pagamento si sia verificato almeno sette volte, dopodiché la Banca provvede a dichiarare l’estinzione del mutuo con giro a sofferenza segnalando alla Centrale Rischi della Banca d’Italia la situazione di grave crisi economica del cliente, in quanto insolvente (comportando che nessuna banca o finanziaria erogheranno più credito al debitore).

Essendovi stata la sottoscrizione di un contratto di mutuo, la Banca in un caso simile non abbisogna di sentenze o decreti ingiuntivi, possedendo già un titolo esecutivo. Pertanto, gli sarà sufficiente notificare al debitore il solo atto di precetto (un’intimazione di pagamento da eseguirsi entro 10 giorni) per avviare l’esecuzione forzata che, vista l’ipoteca sull’immobile, coinciderà con il pignoramento dell’immobile.

A tal punto, il debitore, con l’ausilio di un legale, può percorrere diverse vie per cercare di risolvere la problematica, a partire da un piano di composizione della crisi da sovrindebitamento, sino alla possibilità di giungere ad un accordo transattivo con la Banca.

Infatti, dopo la notifica del pignoramento, il creditore provvederà all’iscrizione a ruolo ed al deposito della documentazione necessaria (ovviamente più l’iter prosegue più aumentano le spese che verranno poste a carico del debitore), ma tale procedura può essere “fermata” sino a 20 giorni prima della vendita all’asta dell’immobile. Ciò, con una trattativa che porti ad un accordo a saldo e stralcio della posizione debitoria con la Banca, anche con l’opzione di giungere ad un accordo tale per cui il debitore, con il consenso della Banca e con la concessione di una sospensione dell’esecuzione per un massimo di 24 mesi, metta il proprio immobile sul mercato con una agenzia immobiliare di sua scelta al fine di ricavarne una somma dignitosa (e non sottostimata come accadrebbe con un’asta giudiziale) al fine di ottenere il denaro sufficiente a estinguere il proprio debito e magari avanzare una piccola somma per sé.

Per tale genere di attività il nostro studio è specializzato nel seguire contenzioso bancario e gestione di trattative di composizione del debito. Ciò è valido, a maggior ragione, se, mediante perizie econometriche effettuate da professionisti seri (diffidate di società che svendono tale prestazione), risultasse che la banca ha applicato interessi e commissioni non dovute o non determinate come la legge impone. Tale circostanza, infatti, darebbe al debitore un’arma più o meno efficace e consistente, a seconda dei casi, per opporre le proprie ragioni in un’ottica transattiva.

Responsabilità medica dell’equipe

La Corte di cassazione, con la sentenza numero 27314/2017 del 31 maggio 2017, in tema di responsabilità medica, precisa come spetti al prudente apprezzamento del Giudicante valutare il ruolo di ciascun componente dell’equipe e le responsabilità cui questi debba farsi carico in relazione alle manchevolezze degli altri o se invece possa fare affidamento sulla corretta esecuzione dei compiti altrui.

A tal fine, occorre tenere conto di due importanti principi:

– ogni sanitario è sempre tenuto a conoscere l’attività svolta dai colleghi anche se di diversa specializzazione, controllarne la correttezza ed, eventualmente, rimediare agli errori evidenti e non settoriali;

– principio di affidamento che libera il sanitario dal dover orientare il proprio comportamento sempre in funzione del rischio di condotte colpose altrui, permettendogli di confidare sul fatto che gli altri agiscano osservando le proprie regole di diligenza.

In forza di tali principi, ogni medico dell’equipe deve esercitare il controllo totale solo in quelle fasi dell’intervento in cui l’attività è corale, mentre nelle fasi in cui i ruoli e i compiti all’interno dell’equipe sono ben distinti la responsabilità per l’errore o l’omissione è del singolo operatore che li abbia commessi.

Nel caso di specie, il medico era stato imputato per il decesso di un paziente a seguito di inidonea satura dell’aorta lesionata durante un intervento di colecistectomia per via laparoscopica. Tuttavia, anche in considerazione di quanto detto sopra, le modalità di effettuazione della saturazione non gli potevano essere addebitate in quanto rientravano nelle competenze proprie dell’operatore che vi aveva provveduto: per la Cassazione, non è possibile infatti riconoscere un obbligo generalizzato di costante raccomandazione al rispetto delle regole cautelari, né tantomeno un obbligo di invadere le competenze altrui. Il sanitario, per tale ragione, va assolto per non aver commesso il fatto.

Ultimi giorni per aderire alla class action contro Volkswagen

TRIBUNALE DI VENEZIA

AVVISO PER L’ADESIONE AD AZIONE DI CLASSE

Con riferimento all’azione di classe introdotta da Altroconsumo, in qualità di rappresentante processuale delle sig.re Martina Marinari e Letizia Benedetta Ghizzi Panizza, dichiarata ammissibile con ordinanza emessa dal tribunale di Venezia in data 5/4/2017, a decorrere dall’1/7/2017 ed entro il 1/10/2017 tutti coloro che abbiano acquistato in Italia nel periodo compreso tra il 15.8.2009 e il 26.9.2015 un’autovettura di marca Volkswagen, Audi, Seat e Skoda con motore EA189 Euro 5, in cui sia stato installato il dispositivo EGR e che siano stati oggetto di richiamo da parte del Gruppo Volkswagen possono aderire alla suddetta azione di classe senza il ministero di difensore, mediante deposito di atto di adesione redatto secondo il modulo disponibile sul sito internet del Tribunale di Venezia (www.tribunale.venezia.it);

a tale modulo dovrà essere allegata copia del certificato di proprietà, della carta di circolazione con attestazione delle revisioni e della lettera di richiamo ricevuta da Volkswagen;

nel periodo indicato la domanda di adesione e i documenti suddetti potranno essere trasmessi nei seguenti modi:

– consegna o trasmissione tramite posta certificata o via fax all’Associazione Altroconsumo che ne curerà il deposito presso la Cancelleria del Tribunale di Venezia entro il 2/11/2017,
– deposito presso la Cancelleria del Tribunale di Venezia dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 o trasmesse via fax al n. 041/2402337 o inviate con posta certificata all’indirizzo e-mail classaction.tribunale.venezia@giustiziacert.it.

N.B.: L’adesione comporta rinuncia a ogni azione restitutoria o risarcitoria individuale fondata sul medesimo titolo, salvo quanto previsto dal comma 15 dell’art. 140 bis Codice del Consumo”.

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MODULO di ADESIONE all’AZIONE di CLASSE

Il/la sottoscritto/a Cognome Nome

Nato/a a in data residente in

indirizzo Codice Fiscale

con riferimento all’azione di classe introdotta dall’Associazione Altroconsumo, dichiarata ammissibile con ordinanza emessa dal Tribunale di Venezia il 5/4/2017,

ADERISCE all’AZIONE di CLASSE R.G. n. 3711/2016

pendente avanti al Tribunale di Venezia

e a tal fine :

– elegge domicilio al seguente indirizzo:

– dichiara:

1) di essere consumatore o utente ai sensi dell’art. 3 D.L.vo n. 206/2005 (“‘persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”);

2) di aver acquistato in Italia nel periodo compreso tra il 15.8.2009 e il 26.9.2015 un’autovettura di marca Volkswagen, Audi, Seat e Skoda con motore EA189 Euro 5, in cui sia stato installato il dispositivo EGR e che siano stati oggetto di richiamo da parte del Gruppo Volkswagen.

– allega:
1. copia del certificato di proprietà
2. copia della carta di circolazione con attestazione delle revisioni
3. copia della lettera di richiamo ricevuta da Volkswagen

Luogo e data della sottoscrizione:

Firma