Archivi categoria: Diritto Civile

Accertamento della quota di legittima in ambito successorio

In caso di decesso, non è insolito si aprano questioni di successione ereditaria, molte volte dovute all’esclusione o alla minor quota di un erede dai cespiti ereditari.

In tali casi, occorre accertare giudizialmente la lesione della quota di legittima spettante al legittimario e conseguentemente, far dichiarare l’inefficacia (totale o parziale), nei suoi confronti, delle disposizioni testamentarie bilancia-giustiziae delle donazioni che hanno ecceduto la quota di cui il defunto poteva disporre. Conformemente alla costante giurisprudenza di legittimità, l’azione può essere esperita esclusivamente contro i beneficiari delle disposizioni lesive. Il legittimario, dunque, non gode di un diritto reale sui beni oggetto delle donazioni, bensì può far valere in via giudiziale i propri diritti nei confronti del donatario e del legatario, cui corrisponde un’obbligazione alla quale rispondono con tutto il loro patrimonio (Cass. Civ. 22 marzo 2001, n. 4130).

Qualora, il beneficiario della disposizione lesiva della legittima abbia alienato a terzi il bene, la legittimazione passiva per l’azione di riduzione esperita dal legittimario permane sul beneficiario della donazione o della disposizione testamentaria lesiva, che dovrà essere tenuto e condannato alla restituzione per equivalente, di una somma di denaro che rappresenti il valore del bene determinato con riferimento alla data dell’apertura della successione (Cass. Civ. 5 giugno 2000, n. 7478).

Orbene, a mente degli artt. 556 c.c. e del richiamato art. 747 c.c., come ben chiarisce il Supremo Collegio, “ai fini della determinazione della quota di eredità riservata al legittimario, il valore dell’asse ereditario residuo e dei beni donati in vita dal “de cuius” va calcolato al momento dell’apertura della successione” (Cass. Civ., Sez. II, 24 novembre 2009, n. 27711).

Nel caso occorso al Cliente del nostro studio, l’Assistito era stato pretermesso dall’eredità ed escluso dalla successione di un bene immobile che era stato oggetto di donazione qualificabile come anticipazione di successione. Pertanto, l’azione in giudizio era volta in primis a far riconoscere il diritto a succedere del Cliente, nipote della defunta e avente madre premorta alla nonna. Dopodiché si è richiesto l’accertamento del valore dell’immobile conformemente ai dettami di legge sopra menzionati, e si è richiesto condannare i coeredi (due zii, fratelli della defunta madre) a corrispondere al Cliente la sua quota di legittima, pari al terzo del valore dei beni ereditari della nonna al momento dell’apertura della successione, ivi compreso l’immobile oggetto di donazione pre-successoria.

La “nuova” responsabilità (civile) medica a sensi della Legge n. 24/2017

La recente legge n. 24/2017 ha riformato profondamente la disciplina della responsabilità medica.

Per quanto concerne la responsabilità civile della struttura sanitaria e dell’esercente la professione, la novella citata opera una importante distinzione sotto il profilo dell’inquadramento giuridico:

– la responsabilità della struttura, pubblica o privata che sia, ha natura contrattuale e questo significa che, nell’adempimento della propria obbligazione, la struttura che si avvalga dell’opera di esercenti la professione sanitaria (anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa) risponderà delle loro condotte dolose o colpose ai sensi degli artt. 1218 e 1228 del codice civile.
Questa regola vale anche per le prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria o nell’ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica o in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale o attraverso la telemedicina.

– la responsabilità del sanitario ha invece natura extracontrattuale: quest’ultimo risponderà del proprio operato in base all’art. 2043 c.c., salvo che abbia agito nell’adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente.

Ciò comporta notevoli ricadute in punto prescrizione – decennale in caso di responsabilità contrattuale, quinquennale per quella extracontrattuale – e in punto onere della prova.

In ogni caso, l’azione civile di risarcimento danni da responsabilità sanitaria deve essere preceduta, a pena di improcedibilità, dal ricorso per consulenza tecnica preventivcolpa-medicaa di cui all’art. 696 bis c.p.c. o, in alternativa, dal procedimento di mediazione ai sensi del D.lgs. n. 28/2010 (art. 5, comma 1-bis):

– se la conciliazione non riesce o il procedimento non è concluso entro il termine perentorio di 6 mesi, la domanda diviene procedibile; gli effetti della domanda sono salvi se, entro 90 giorni, è depositato il ricorso ai sensi dell’art. 702-bis c.p.c.;

– la partecipazione al procedimento di consulenza tecnica preventiva è obbligatoria per tutte le parti, comprese le imprese di assicurazione, che hanno l’obbligo di formulare l’offerta di risarcimento del danno o comunicare i motivi per cui ritengono di non formularla.

Riveste indubbia rilevanza l’obbligo di assicurazione in capo alle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d’opera: la copertura si estende anche ai danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso le strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche e private (compresi coloro che svolgono attività di formazione, aggiornamento, sperimentazione e ricerca clinica).

L’obbligo assicurativo riguarda anche le prestazioni svolte in regime di libera professione intramuraria o in regime di convenzione con il servizio sanitario nazionale o attraverso la telemedicina.

Resta fermo l’obbligo di copertura assicurativa per il sanitario che eserciti al di fuori di una delle strutture sopra indicate o che presti la propria opera all’interno della stessa in regime libero-professionale o si avvalga della stessa nell’adempimento della propria obbligazione contrattuale assunta con il paziente.

Per garantire efficacia all’eventuale azione di rivalsa ogni sanitario che operi a qualunque titolo in strutture sanitarie o socio-sanitarie pubbliche o private deve provvedere alla stipula, con oneri a proprio carico, di un’adeguata polizza di assicurazione per colpa grave.

È introdotta l’azione diretta del soggetto danneggiato, entro i limiti del massimale, nei confronti dell’impresa di assicurazione che presta la copertura assicurativa alle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private e al sanitario (soggetta al termine di prescrizione pari a quello dell’azione verso la struttura sanitaria o socio-sanitaria pubblica o privata o verso il sanitario). In ogni caso, le disposizioni sull’azione diretta saranno operative a partire dal momento di entrata in vigore del decreto ministeriale sulle polizze assicurative.

È altresì prevista l’istituzione presso il Ministero della Salute di un Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria, che sarà alimentato dal versamento di un contributo annuale da parte delle imprese autorizzate all’esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati da responsabilità sanitaria.

Ulteriori importanti novità riguardano la figura del Garante per il diritto alla salute, l’istituzione del Centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, la creazione dell’Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità e altri interventi per assicurare la trasparenza dei dati e delle attività delle strutture.

I danni da insidia stradale e la responsabilità oggettiva del Comune

È argomento sempre più ricorrente quello che vede coinvolte le Pubbliche Amministrazioni per i danni subiti dagli utenti a causa dell’insufficiente od omessa manutenzione delle strade. È, quindi opportuno fare chiarezza in punto responsabilità, analizzando l’onere della prova incombente sulle parti interessate.

I giudici di merito sono soliti individuare una responsabilità di tipo oggettivo ai sensi dell’art. 2051 del codice civile: andrà accertata la sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato. Sussistendo tale presupposto, la responsabilità risarcitoria si imputerà al soggetto che è in condizione di controllare i rischi inerenti alla cosa essendone il custode. Quindi, il custode avrà un’unica possibilità di andare esente da responsabilità, cioè provare il caso fortuito.

Trattandosi di responsabilità oggettiva, il caso fortuito non può identificarsi nella mera assenza di colpa del custode, ma deve risolversi in un vero e proprio fattore oggettivamente individuabile, esterno alla cosa e dotato dei caratteri dell’imprevedibilità ed inevitabilità da parte del custode, che incida – interrompendola – sulla serie causale che dalla cosa conduce al danno. Tali fattori esterni alla cosa rilevano, ai fini dell’esclusione della responsabilità, soltanto nella misura in cui esulino dalla sfera di controllo del custode e, in particolare, dall’attività di controllo e di manutenzione da esso esigibile per garantire un intervento tempestivo di rimozione.

Ciò significa che una voltinsidie stradalia che il danneggiato abbia dato la prova del nesso causale, incomberà all’ente convenuto, per liberarsi dalla responsabilità, dare la prova del caso fortuito così rigorosamente inteso.

In tale senso si esprimono, ex multis, i Tribunali di Verona (sentenza del Tribunale di Verona n. 1951/2012) e di Napoli (Trib. Napoli, sez. II, sentenza 06/01/2016 n° 144).

In particolare, il Giudice Partenopeo motiva la propria decisione considerando la concreta possibilità per la Pubblica Amministrazione, ivi compresi i concessionari di autostrade, di un controllo sempre più pregnante sul proprio territorio grazie alle “moderne tecnologie che offrono sempre più efficaci dotazioni e sistemi di assistenza, unitamente al continuo diffondersi della cultura dell’organizzazione gestionale all’interno degli enti, laddove siano adottate politiche di programmazione periodica di interventi, controlli e verifiche costanti dello stato manutentivo di ogni ordine di strada”.

Di recente anche la Cassazione ha avuto modo di esprimersi in materia di insidie stradali (cfr. Corte di cassazione – Sezione VI civile – Ordinanza 5 settembre 2016 n. 17625): in una causa di risarcimento per infortunio dovuto al manto stradale sconnesso, una volta accertato il nesso causale con il danno subito, la vittima ricorrente non deve anche dimostrare l’effettiva «pericolosità» della cosa. Lo ha stabilito la Corte di cassazione chiarendo che in questi casi è onere dell’ente – in qualità di custode – dimostrare l’eventuale colpa, o concorso di colpa, del danneggiato per limitare la propria responsabilità.

In bici con il cane al guinzaglio…è reato?

È argomento di recenti dibattiti il presunto divieto di circolare in bicicletta con accanto l’amico a quattro zampe o la presunta configurazione di tale gesto alla stregua del reato di maltrattamenti. Alla luce di plurime differenti opinioni, è opportuno far chiarezza sul tema.

In primo luogo, occorre distinguere il divieto in senso stretto da un’ipotesi di reato come quello di maltrattamenti.

Tale divieto, infatti, esiste ed è disciplinato dal codice della strada all’art. 182 co. 3, che, disciplinando la circolazione dei velocipedi (biciclette), recita testualmente “ai ciclisti è vietato […] condurre animali e farsi trainare da altro veicolo”. Per il trasporto di animali, invece, si richiama l’art. 170 (riferito ai motocicli), che precisa che tale trasporto può avvenire soltanto con l’ausilio di una apposita gabbia o contenitore.

Ciò nondimeno, la conseguenza della violazione di tale divieto è una mera sanzione amministrativa da un minimo di 25,00 € ad un massimo di 100,00 € e non già un reato con conseguenze penalmente rilevanti. Inoltre è bene specificare che l’ambito di applicazione del codice della strada è per tutte le strade percorse altresì da veicoli o su cui in ogni caso vige la normativa stradale. Pertanto, tale divieto non è assoluto e indirizzato al fatto in sé di condurre l’animale accanto alla bicicletta, bensì è indirizzato alla situazione di pericolo che tale gesto provocherebbe nel del contesto della circolazione stradale.

Pertanto, nulla vieterà in concreto una simile attività in un parco, ma generalmente tale attività sarà vietata su ogni tipo di strada e pista ciclabile sottoposta al regime giuridico del codice della strada. Ciò, a meno che non vi sia un divieto esplicito ad opera di un’amministrazione comunale operante su tutto il territorio amministrato, che generalmente è imposto per motivi di tutela al benessere dell’animale.

Anche in tale ultimo caso, tuttavia, l’unica sanzione cui si potrà andare incontro sarà quella pecuniaria e non già quella penale.

Infatti, è cosa ben diversa il reato di maltrattamenti, previsto all’art. 544 ter c.p. che recita testualmente che “Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche ecologiche è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.”.

Ora, è del tutto errato affermare che “chi porti il proprio cane a spasso facendolo correre accanto alla propria bicicletta compia un maltrattamento”. La violazione della norma penale, infatti, deve essere accertata e valutata caso per caso. Quindi, per semplificare drasticamente, un velocipede che procede a velocità moderata e porta a spasso un giovane alano sano e in forma per alcuni minuti non arrecherà alcun maltrattamento all’animale. Per contro, un velocipede che procede a velocità elevata e porta a spasso un anziano bassotto portandolo allo stremo delle proprie forze, commetterà un atto idoneo a configurare la sottoposizione a fatiche insopportabili per le caratteristiche dell’animale e quindi un maltrattamento penalmente rilevante.

Pertanto, la norma penale subentrerà solo in caso di marcata assenza di coscienza e buon senso da parte del padrone; in ogni caso, ai sensi del codice della strada, permane il divieto della circolazione dei velocipedi con accanto l’amico a 4 zampe che il legislatore ha ritenuto foriera, nel contesto di una strada o di una pista ciclabile, di un elevato rischio di incidenti o turbative della circolazione pubblica.

IL RISARCIMENTO E L’INDENNIZZO

IL RISARCIMENTO E L’INDENNIZZO

a cura dell’Avvocato Luca Bonjour

Il presente intervento intende approfondire la vexata quaestio sulla cumulabilità delle somme erogabili a titolo di risarcimento con quelle spettanti a titolo di indennizzo.

Può capitare, infatti, che un danno ingiusto, oltre ad essere fonte di un diritto risarcitorio, rappresenti anche il rischio per il quale è stata stipulata una polizza assicurativa.

Esempio classico quello delle lesioni subite dal conducente di una vettura coinvolto non per sua colpa in un sinistro stradale, il quale ha stipulato anche un’assicurazione contro gli infortuni: è possibile cumulare l’indennizzo ricevuto dalla compagnia assicurativa con il risarcimento danni nell’ambito della copertura r.c.a.?

assicurazione

Secondo la tesi più risalente, il cumulo tra indennizzo assicurativo e risarcimento del danno sarebbe possibile, in quanto il credito risarcitorio vantato nei confronti del responsabile ed il credito indennitario vantato nei confronti del proprio assicuratore privato hanno fonte diversa: il primo ha natura legale, mentre il secondo ha natura contrattuale in quanto frutto di un contratto con il quale l’assicuratore, dietro corrispettivo del premio, si impegna a corrispondere all’assicurato una somma al verificarsi di un determinato evento, al di là della responsabilità per il suo accadimento.

In base ad un’altra ricostruzione, il cumulo sarebbe vietato solo nel caso in cui l’assicuratore privato della vittima – con la quale questa ha stipulato la polizza danni/infortunio – manifesti la volontà di surrogarsi nei diritti di quest’ultima verso il danneggiante ex art. 1916 c.C.: diversamente il danneggiato, anche se ha riscosso l’indennizzo, può agire per il risarcimento totale, senza che il responsabile possa opporgli l’avvenuta riscossione.

In forza, invece, di una recente pronuncia della Cassazione (cfr. Cass. Civ., sez. III, sentenza 11/06/2014 n° 13233), non è possibile cumulare l’indennizzo ed il risarcimento, almeno nel caso di polizza assicurativa contro lesioni non mortali.

Presupposto logico giuridico è che l’assicurazione contro gli infortuni non mortali rientra nell’assicurazione contro i danni, mentre quella stipulata per il caso morte rientra nell’assicurazione vita.

Nell’ambito delle assicurazioni contro i danni vige il principio indennitario, in base al quale la somma riscossa dall’assicurato non può mai superare l’entità effettiva del danno subito, sicché non è possibile cumulare l’indennizzo dovuto dall’assicuratore col risarcimento eventualmente dovuto dal terzo per lo stesso fatto.

Deve, dunque, concludersi nel senso che indennizzo dovuto dall’assicuratore e risarcimento dovuto dal responsabile assolvano ad una identica funzione risarcitoria e non possano essere cumulati: non perché nel caso di specie non trovi applicazione l’istituto della compensatio lucri cum damno, ma semplicemente perché non c’è più danno risarcibile per la parte indennizzata dall’assicuratore o viceversa.

Quindi, l’assicuratore potrebbe legittimamente rifiutare il pagamento dell’indennizzo (in tutto od in parte), ove l’assicurato abbia già ottenuto il risarcimento del danno (in tutto od in parte) dal responsabile. D’atra parte, il responsabile del danno potrebbe legittimamente rifiutare il pagamento del risarcimento (in tutto od in parte), ove l’assicurato abbia già ottenuto il pagamento dell’indennità (in tutto od in parte) dal proprio assicuratore privato contro i danni.

Da ultimo, la Corte precisa che la detrazione del risarcimento del danno aquiliano dall’indennizzo o viceversa è applicabile solo nella misura in cui il danno patito ed il rischio assicurato coincidano: ad esempio, “se l’assicurazione copre il danno da perdita della capacità di lavoro (danno patrimoniale), e la vittima del fatto illecito abbia subito soltanto un danno biologico (danno non patrimoniale), nessuna detrazione sarà possibile, a nulla rilevando che l’assicuratore abbia, per effetto di particolari clausole contrattuali che ammettano l’indennizzabilità d’un danno presunto, pagato ugualmente l’indennizzo”.

Il disegno di legge per la riforma dei Giudici di Pace

In parallelo all’ormai periodica e ricorrente riforma del processo civile, il Senato ha appena approvato (10 marzo 2016) il Disegno di Legge n. 1738, contenente una delega per “la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui Giudici di Pace”.

La situazione, infatti, soprattutto con riferimento alla magistratura onoraria che, di fatto, costituiva una sorta di precariato di giudici onorari facenti in tutto e per tutto le funzioni di un Giudice togato, è quantomeno complessa e articolata.

La delega, che avrà durata di un anno, mira si prefigge i seguenti obiettivi:

  • avere un’unica figura di giudice onorario, ricomprendente le figure degli odierni giudici onorari (GOT e VPO) e le figure dei Giudici di Pace, generando i “giudici onorari di pace” e i “magistrati requirenti onorari”, questi ultimi assegnati alla Procura della Repubblica.
  • Collocare in un solo ufficio giudiziario le figure dei giudici onorari di pace, disciplinandone le modalità di accesso, la durata dell’incarico e specificando il procedimento di nomina, il tirocinio, le modalità di impiego e di eventuale conferma, nonché la precisazione della responsabilità professionale e le relative sanzioni.
  • Istituire un percorso di formazione continua obbligatoria, con corsi a cadenza semestrale, che concorrano a formare la valutazione sull’eventuale conferma dell’incarico.

Ciò che, invece, rileva a livello pratico per ciò che attiene la competenza a giudicare, è l’estensione delle materie che verranno assegnate ai giudici onorari di pace e che sono costituite da:

  • le cause e i procedimento di volontaria giurisdizione connotati da minore complessità quanto all’attività istruttoria e decisoria;
  • le controversie in materia di condominio degli edifici;
  • i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia successoria connotati da minore complessità quanto all’attività istruttoria e decisoria;
  • le cause in materia di diritti reali e di comunione connotate da minore complessità quanto all’attività istruttoria e decisoria;
  • le cause relative a beni mobili di valore non superiore a € 30.000,00 (anziché gli attuali € 5.000,00);
  • le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti di valore non superiore a € 50.000,00 (in luogo dell’attuale limite di € 20.000,00);
  • i procedimenti di espropriazione mobiliare presso il debitore e di espropriazione di cose del debitore che sono in possesso di terzi (attualmente interamente devolute alla competenza del Tribunale);
  • estensione dei casi di decisione secondo equità per le cause il cui valore non eccede € 2.500,00;
  • competenza per i reati, consumati o tentati, previsti dagli articoli 612, primo e secondo comma (minacce) – salvo che sussistano altre circostanze aggravanti – 626 (furto punibile a querela) e 651 (rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale) del codice penale, nonché per le contravvenzioni previste dagli articoli 727 e 727-bis del codice penale (abbandono di animali e Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette) e per quelle previste dall’articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283 (produzione, commercio o vendita di prodotti usati in agricoltura e tossici per l’uomo e di additivi chimici usati nella produzione alimentari senza autorizzazione).

Siamo, pertanto, innanzi a una nuova e potenzialmente rivoluzionaria modifica della situazione giurisdizionale e delle normative in ordine alla competenza per materia. Queste, in particolare, paiono trasferire a Giudici non togati competenze per materie anche potenzialmente complesse e con valori pecuniari decisamente maggiori rispetto a quanto accade con le norme vigenti.

Tale soluzione, tuttavia, pare essere soltanto un’ennesima scappatoia rispetto alle problematiche di organici in funzione presso i tribunali (magistrati ma anche cancellieri) sempre più ridotti all’osso e che determinano, in molti casi, tempistiche di smaltimento del ruolo giudiziario che fisiologicamente sono quindi destinate a crescere.

Licenziamento: la patologia professionale non rientra nel periodo di comporto

La patologia professionale non concorre a formare il periodo di comporto per il licenziamento

a cura dell’Avvocato Luca Grande

Una recente pronuncia della Cassazione, la 22823/2015, ha statuito in modo chiaro il principio, già consolidato, per cui la patologia professionale non concorre al computo del periodo di comporto computabile al fine di configurare un possibile licenziamento.

Nel caso oggetto della pronuncia, il lavoratore aveva superato il periodo di comporto di 12 mesi idoneo a fondare l’intimazione del licenziamento, che puntualmente era stato comminata dal datore di lavoro.
Il lavolicenziamento3ratore, tuttavia, aveva impugnato il licenziamento innanzi alle sedi giudiziali, lamentando il fatto che la patologia che l’aveva afflitto era di origine professionale.
Nei gradi di merito, veniva accertato – e affermato – il non superamento del periodo di comporto, in quanto la maggior parte delle assenze indicate nella lettera di licenziamento poteva essere ricondotta a una patologia oculistica di natura professionale, peraltro a sua volta confermata in un altro giudizio passato in giudicato.
Operando un ricalcolo delle assenze, infatti, non veniva superato il periodo di comporto di 12 mesi necessario per fondare il licenziamento, quindi lo stesso doveva ritenersi infondato, con conseguente condanna del datore di lavoro a corrispondere l’indennità risarcitoria di 15 mensilità ai sensi dell’art. 18 Statuto dei Lavoratori, nonché a corrispondere tutte le mensilità non percepite tra la data del licenziamento e quella della reintegra.

La Corte di Cassazione, veniva, quindi, chiamata a giudicare la legittimità della pronuncia d’Appello che aveva condannato il datore di lavoro, in quanto, secondo quest’ultimo doveva operarsi un computo oggettivo del periodo di comporto. Inoltre, veniva eccepito dal datore di lavoro che i giudici di merito fossero incorsi in un travisamento dei fatti, sbagliando anche nel cumulare una doppia sanzione ossia un’indennità risarcitoria ex art. 18, comma 5, legge 300/70 nella misura di quindici mensilità, in sostituzione dell’originaria domanda di reintegra nel posto di lavoro, nonché il pagamento di tutte le retribuzioni globali di fatto dovute dalla data del licenziamento a quella del deposito del ricorso d’appello.

Per la Cassazione il ricorso è infondato, per il rilievo che le pronunce di merito avevano correttamente valutato l’origine professionale della patologia del lavoratore e quindi, correttamente, l’avessero esclusa dal computo del comporto. Inoltre, il Supremo Collegio afferma come nessuna incompatibilità sussista tra la condanna al pagamento delle 15 mensilità, in sostituzione della reintegra originariamente richiesta dal lavoratore, e quella al risarcimento del danno nella misura della retribuzione globale di fatto dovuta dal licenziamento fino al deposito del ricorso d’appello, in quanto si tratta di due risarcimenti fondati su titoli autonomi e differenti, come si può ricavare dalla lettura del IV e del V comma dell’art. 18 della legge n. 300 dei 1970, per cui “il diritto al risarcimento del danno conseguente al licenziamento dichiarato invalido o inefficace, decorrente dal licenziamento all’effettiva reintegra, è fatto espressamente salvo dal successivo quinto comma che contempla la facoltà per il lavoratore di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un’indennità pari a quindici mensilità di retribuzione globale di fatto“.

Peraltro, veniva, ulteriormente rigettata, in quanto infondata, l’obiezione sollevata da parte datoriale per cui il Giudice, nel determinare il danno, non avrebbe considerato la fruizione, da parte dei lavoratore, di una rendita erogatagli dall’Inail a titolo di inabilità. La Cassazione statuisce come tale rendita di inabilità vada a costituire un supporto di natura assistenziale, concettualmente diversa da un risarcimento quale quello previsto dall’art. 18 dello Statuto del Lavoratori in caso di accertata illegittimità del licenziamento intimato dal datore.

Pertanto, assistiamo a un’altra forte e chiara pronuncia della Suprema Corte a tutela del lavoratore nella misura in cui viene ulteriormente statuito che una patologia professionale non deve e non può ricadere nel computo del periodo di comporto idoneo a giustificare il licenziamento.

Vademecum in materia di tutela della privacy

Vademecum in materia di tutela della privacy

a cura dell’Avvocato Luca Bonjour

Il presente intervento intende costituire un breve excursus, senza peraltro pretese di esaustività, in merito alla disciplina oggi vigente in materia di privacy.

Al fine di meglio inquadrare la fattispecie e le problematiche ad essa sottese, è necessario soffermare inizialmente l’attenzione su quelle che sono le fonti normative: ovviamente, preminente importanza è rivestita dal Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, c.d. Codice della Privacy, unitamente all’allegato b) “Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza”.

laprivacy

La ratio della normativa è quella di evitare un uso improprio, illecito e in ogni caso non previsto né autorizzato dei dati, garantendone un’adeguata protezione.

Deve essere garantito un livello minimo di protezione, al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato e/o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. Gli obblighi di sicurezza sottesi a scongiurare detti rischi devono essere adottati in via preventiva e devono permanere durante tutto il periodo del trattamento.

I dati oggetto di trattamento possono essere:

1) personali (cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, partita iva, …)

2) sensibili (tutti i dati idonei a rivelare l’origine razziale o etnica, le convinzioni religiose o filosofiche, l’opinione politica, l’iscrizione a sindacati o associazioni, lo stato di salute e/o la vita sessuale, …)

3) giudiziari (tutti i dati idonei a rivelare l’esistenza di provvedimenti di natura giudiziaria)

I soggetti preposti alla gestione dei dati sono:

1) titolare: è il soggetto che vigila sull’applicazione della normativa sulla privacy

2) responsabile: è il soggetto preposto al trattamento dei dati

3) incaricato: è il soggetto autorizzato a compiere operazioni di trattamento dal titolare e/o dal responsabile

4) interessato: è la persona fisica o giuridica, ente o associazione, cui si riferiscono i dati

I dati possono essere oggetto di:

1) trattamento, cioè raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, …

2) comunicazione, cioè possono essere forniti a terzi soggetti diversi dall’interessato

3) diffusione, cioè possono essere forniti a terzi indeterminati

In merito al trattamento dei dati, va poi precisato come questi debbano essere trattati in modo lecito e secondo correttezza, devono essere raccolti per scopi determinati, espliciti e legittimi, devono essere esatti e aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per i quali sono stati raccolti e devono altresì essere conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi della raccolta.

Ai sensi dell’art. 13, Codice Privacy, l’interessato deve essere previamente informato:

a) delle finalità e delle modalità del trattamento

b) della natura obbligatoria o facoltativa del conferimento

c) delle conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere

d) dei soggetti o delle categorie di soggetti cui i dati possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di responsabili e di incaricati e l’ambito di diffusione dei dati medesimi

e) del diritto di accesso, aggiornamento, rettificazione o integrazione, cancellazione, trasformazione in forma anonima o blocco, di opposizione al trattamento anche per l’invio di materiale pubblicitario

f) degli estremi identificativi del titolare e, se nominato, del responsabile

Il trattamento è ammesso solo con il consenso espresso dell’interessato: questo è valido se espresso liberamente, specifico, documentato per iscritto ed è preceduto dalla suddetta informativa. Se l’informativa è incompleta o omessa, il consenso non è valido e il trattamento è illecito.

Una volta posta in essere detta attività di raccolta, debitamente preceduta da un’adeguata informativa, si procede alla notificazione del trattamento, id est si rende noto al Garante per la protezione dei dati personali l’esistenza di un’attività di raccolta e di utilizzazione di dati personali al fine di costituire un registro pubblico, liberamente e gratuitamente consultabile.

Inevitabilmente il trattamento dei dati così come enunciato corre in concreto una pluralità di rischi interconnessi allo sviluppo delle tecnologie informatiche. In particolare, vi è la possibilità di perdere i dati in caso di non idoneità dell’hardware o che terzi non autorizzati accedano a dati in caso di non idoneità del software. Per tali motivi, il disciplinare tecnico sulle misure di sicurezza allegato al codice della Privacy descrive le modalità tecniche da adottare nel caso in cui il trattamento dei dati avvenga con strumenti elettronici o con altre modalità.

In conclusione di questa breve dissertazione, è bene sottolineare quali siano i soggetti tenuti alle obbligazioni previste dal Codice della Privacy: chiunque tratti dati personali / sensibili / giudiziari, qualunque attività lavorativa in merito ai dati dei propri clienti, fornitori, dipendenti.

Quindi, a seconda della natura del dato e del suo trattamento (cartaceo o elettronico), troverà applicazione il codice in materia di Privacy, tenendo sempre ben presente le prescrizioni contenute nel disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza.