Archivi categoria: Diritto del Consumatore

Consumatori tutelati dalla truffa contrattuale delle Multiproprietà

Accade ormai di frequente che, all’atto di acquistare un bene o un servizio, sia prospettata ai consumatori la possibilità (talvolta la necessità) di stipulare un contratto di finanziamento collegato.

Cosa accade allora in questi casi se il contratto di acquisto del bene o servizio dovesse risultare viziato? Si è tenuti a rispettare gli obblighi derivanti dal contratto di finanziamento stipulato per l’acquisto o è possibile sottrarvisi? Questo è quanto è stato domandato dai clienti all’Avv. Luca Grande e all’Avv. Giorgia Riba.

I nostri clienti erano caduti nel tranello di una società – ormai nota per le truffe contrattuali perpetrate – e, allettati da un computer omaggio che serviva da “specchietto per le allodole” avevano acquistato, con il sogno di una bella vacanza in posti esotici, un cosiddetto “certificato di associazione” per usufruire, una settimana all’anno, di appartamenti all’interno dei complessi turistici della venditrice in regime di c.d. multiproprietà. In occasione della conclusione dei contratti di vendita, l’agente della società, recatosi a casa dei nostri assistiti, aveva infatti prospettato ai nostri clienti la necessità di stipulare un contratto di finanziamento collegato a tali negozi.

TropiciA fronte del pagamento delle rate oltremodo salate, tuttavia, la società che aveva venduto questi presunti pacchetti vacanze si rendeva da subito irreperibile e non era dato comprendere come poter fruire del servizio.

Dall’esame della vicenda e del contratto di acquisto del certificato, infatti, è emerso che, a causa della totale indeterminabilità dell’oggetto, lo stesso era da considerarsi nullo. Per tale ragione è stato possibile agire in giudizio contro la società venditrice al fine di ottenere l’accertamento dell’invalidità del contratto di vendita del certificato di associazione e chiedere, di conseguenza, la dichiarazione di nullità del contratto di finanziamento collegato.

Con la sentenza n. 1892 del 2018, pubblicata il 18.04.2018, il Tribunale di Torino ha accolto la domanda dei nostri clienti, riconoscendo la ricostruzione da noi prospettata, in base alla quale sussistevano gli indici di un collegamento negoziale tra i contratti di compravendita e il contratto di finanziamento, tale da imporre di considerare in modo unitario l’intera operazione giuridico-economica. Di conseguenza, riconosciuta l’invalidità del contratto di acquisto del certificato di associazione, il Giudice ha dovuto dichiarare altresì nullo il contratto di finanziamento collegato.

A seguito dell’accoglimento delle domande formulate, i nostri clienti sono stati quindi liberati dall’obbligo di corrispondere alcunché alla società finanziaria e, anzi, si sono visti riconoscere il diritto di ottenere la restituzione di tutto quanto versato alla stessa a titolo di rate del finanziamento.

Ancora una volta, quindi, siamo riusciti a tutelare i diritti dei consumatori, che erano caduti nella allettante trappola di una nota società che prometteva mari e monti ma che, in concreto, non concedeva nulla a fronte del pagamento di parecchie rate di finanziamento.

Concorrenza sleale e diritto d’autore – il caso delle statuine del presepe

Tra le prime pronunce dell’anno merita un accenno l’Ordinanza 658 del 2018 – Cassazione (cliccando sul link troverete il testo integrale della pronuncia) che tratta l’annoso problema della concorrenza sleale allorquando si debba tutelare il diritto d’autore.

La controversia nasce quando la Società X accusa la Società Y di aver copiato le proprie statuine del presepe.

Sebbene l’oggetto della controversia possa suscitare qualche ilarità, nel caso di specie la Cassazione ravvisa l’opportunità per ribadire ancora una volta il principio di diritto che regola nel nostro ordinamento il diritto d’autore.

In particolare, limg029-1_1a Corte puntualizza la differenza esistente tra le opere delle c.d. arti figurative, tutelate dall’art. 2 n. 4 della legge n. 633 del 1941 e quelle del c.d. disegno industriale, tutelate dal n. 10 del medesimo articolo.

Mentre queste ultime trovano la loro collocazione nella fase progettuale di un oggetto destinato ad una produzione seriale, quale è quella industriale, le prime costituiscono un prodotto della creatività, identificabile attraverso il suo autore, trovando espressione in un unico esemplare o in un numero limitato di esemplari, considerata altresì la destinazione ad un mercato più ristretto rispetto a quello cui sono indirizzati i beni di produzione industriale.

Per la cronaca, il ricorso è stato infine bocciato dalla Corte, la quale non ha ravvisato nel caso di specie la tutela dell’opera d’ingegno, non essendo riconoscibile l’impronta personale dell’autore.

Accertamento dell’Agenzia delle entrate e responsabilità del Notaio

Con il conferimento dell’incarico professionale, si instaura tra cliente e professionista un rapporto contrattuale implicante una responsabilità contrattuale del professionista ai sensi dell’art. 1218 c.c. che nasce nel momento stesso in cui egli viene meno agli obblighi connessi all’attività esercitata, con il conseguente diritto del cliente al risarcimento dei danni subiti. A norma del secondo comma dell’art. 1176 c.c., tale inadempimento dovrà essere valutato avendo riguardo al contenuto dell’obbligazione del professionista ed al grado di diligenza da questo applicato nello svolgimento che dovrà essere conforme alla diligenza richiesta per la specifica attività svolta.

Se riferito all’attività del professionista infatti, tale criterio, ai sensi del secondo comma del citato articolo, prescinde dalla generale diligenza del buon padre di famiglia e deve parametrarsi alla tipologia di attività esercitata: secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, l’inadempimento del professionista deve desumersi solamente “dalla violazione del dovere di diligenza adeguato alla natura dell’attività esercitata, ragion per cui l’affermazione della sua responsabilità implica l’indagine (…) circa il sicuro e chiaro fondamento dell’azione che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente coltivata e, in definitiva, la certezza morale che gli effetti di una diversa sua attività sarebbero stati più vantaggiosi per il cliente medesimo” (Cass. Civ., sez. II, 11 agosto 2005, n. 16846, Cass. Civ. 12 settembre 1970, n. 1386, Cass. Civ. Sez. III, 09 novembre 2006, n. 23918, Cass. Civ. Sez. III, 13 gennaio 2005, n. 583).

Orbene, nel caso che affrontiamo, l’inadempimento contrattuale del notaio si ravvisa nella mancata informazione alla cliente riguardante il regime fiscale applicabile all’atto di compravendita che si accingeva a stipulare: tale atto infatti, avendo ad oggetto la cessione a titolo oneroso di un immobile prima del quinquennio dal suo acquisto, avrebbe realizzato una plusvalenza tassabile ai sensi del D.P.R. 917/1986, circostanza del tutto ignota alla cliente. Inoltre veniva omeslogo-agenzia-delle-164554sa l’informativa circa la possibilità, ai sensi della L. 266/2006, di avvalersi dell’imposta sostitutiva del 20% da applicarsi alla plusvalenza realizzata, che avrebbe permesso alla cliente in primo luogo di evitare l’accertamento fiscale e le sanzioni da questo derivanti, e, in aggiunta, di beneficiare di un trattamento fiscale più favorevole.

Nell’obbligazione assunta dal notaio di rogare l’atto di compravendita immobiliare rientra, infatti, anche un preciso dovere di cura degli aspetti fiscali dell’atto medesimo, al fine di permettere al cliente di beneficiare del trattamento maggiormente vantaggioso. La sussistenza di tale obbligo è stata sostenuta dalla giurisprudenza di legittimità, la quale lo ha ritenuto parte integrante dell’incarico di redazione dell’atto notarile e pertanto sussistente anche in assenza di uno specifico incarico in tal senso (Cass. Civ. 26369/2014, Cass. Civ. 6/1994).

Rientra, infatti, nel contenuto essenziale della prestazione professionale del notaio un dovere di consiglio delle parti che deve avere ad oggetto tutte le questioni tecniche che una persona non dotata di specifica competenza al riguardo non sia in grado di percepire autonomamente. Il compito del professionista è pertanto quello di assistere e consigliare le parti avendo riguardo a tutti gli aspetti dell’atto pubblico che esse pongono in essere in sua presenza, finanche quelli accessori, in considerazione della funzione che assume e che lo qualifica non quale mero destinatario passivo delle dichiarazioni delle parti (Cass. Civ. 7707/2007), bensì quale consulente delle parti, le quali si rivolgono a lui per la redazione degli atti pubblici e sulla cui competenza le stesse fanno affidamento non solamente per gli aspetti concernenti il raggiungimento dello scopo dell’atto, bensì anche per assicurarsi il rispetto degli obblighi imposti dalla normativa fiscale e per poter beneficiare dei suoi eventuali effetti vantaggiosi. Da ciò la giurisprudenza di legittimità ha fatto derivare una responsabilità del professionista, imputabile anche a titolo di colpa lieve, per le ipotesi in cui, con il proprio comportamento contrario al dovere di consulenza e di informazione connesso all’attività esercitata, abbia causato dei danni alle parti (Cass. Civ. 26369/2014).

Questo principio è da ritenersi a fortiori valido nel caso di specie ove l’informativa omessa non richiedeva l’effettuazione di complesse ricerche legislative ma consisteva nel notiziare la parte venditrice circa una normativa che deve pacificamente rientrare nel normale e minimo bagaglio di conoscenze proprie del notaio.

Tali obblighi accessori insiti nell’assunzione dell’incarico professionale trovano conferma e origine anche nei “principi di deontologia professionale dei notai” emanati dal Consiglio nazionale di Notai a norma dei quali, nell’eseguire la propria prestazione il professionista deve porre in essere “tutti i comportamenti necessari per l’indagine sulla volontà delle parti, da svolgere in modo approfondito e completo, mediante proposizione di domande e scambio di informazioni intese a ricercare anche i motivi e le possibili modificazioni della determinazione volitiva”.

D’altra parte, in giurisprudenza, molteplici sono le pronunce che hanno ravvisato una responsabilità del notaio per violazione dell’obbligo accessorio di informazione al cliente, anche con specifico riguardo alla consulenza fiscale (Cass. Civ. 309/2003, Cass. Civ. 541/2002).

Conseguentemente, può ravvisarsi la violazione dell’obbligo di cui al comma 2 art. 1176 c.c. in tutti i casi in cui il notaio non svolga un’adeguata consulenza, supportata da adeguata ricerca legislativa, al fine di far conseguire alle parti il regime fiscale più favorevole.

Nel nostro caso, se il notaio avesse provveduto ad informare correttamente la Cliente circa il regime fiscale previsto per le cessioni a titolo oneroso di immobili prima che siano trascorsi cinque anni dall’acquisto, la stessa non avrebbe subito un accertamento fiscale da parte dell’Agenzia delle Entrate in quanto si sarebbe determinata a non effettuare il negozio in quel momento ma ad attendere il decorso del quinquennio che sarebbe avvenuto solo undici mesi dopo, accordandosi in tal senso con il promissario acquirente. In ogni caso, la ricorrente, adeguatamente informata, non si sarebbe resa inadempiente ai propri obblighi fiscali ed avrebbe così certamente evitato di incorrere nella sanzione amministrativa.

Peraltro, è opportuno evidenziare l’orientamento assunto dalla Suprema Corte in merito all’onere della prova in caso di domanda di accertamento dell’inadempimento e risarcimento del danno da parte del professionista intellettuale. Con una serie di pronunce, finanche a Sezioni Unite, la Corte ha statuito che “il meccanismo di ripartizione dell’onere della prova ai sensi dell’art. 2697 c.c. in materia di responsabilità contrattuale (…) è identico sia che il creditore agisca per l’adempimento dell’obbligazione, ex art. 1453 c.c., sia che domandi il risarcimento per l’inadempimento contrattuale, ex art. 1218 c.c.” (Cass.Civ. SSUU 15781/2005). Conseguentemente, anche in presenza di un’obbligazione del professionista, al fine di farne accertare l’inadempimento ed il conseguente obbligo risarcitorio, il creditore dovrà dare solamente la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto – nel caso di specie l’affidamento dell’incarico di redigere l’atto notarile – e del danno subito – la sanzione da parte dell’Agenzia delle Entrate subita a causa dell’omesso versamento delle imposte relative alla plusvalenza – e limitarsi alla mera allegazione dell’inadempimento di controparte. Competerà poi al professionista, in quanto debitore, dimostrare l’inesistenza dell’inadempimento (Cass. Civ. SS.UU. 577/2008, Cass. Civ. SS.UU. 13533/2001).

In esito a tali principi, pertanto, il Tribunale di Torino, con l’Ordinanza che si allega, condannava il Notaio professionista a risarcire il danno alla cliente, rappresentata e difesa dall’Avv. Grande.

Mutuo: come evitare la vendita all’asta della casa

Quando il consumatore contrae un mutuo per acquistare la propria abitazione, si sta, in effetti, concludendo un contratto di mutuo fondiario, disciplinato dagli artt. 38 e ss. del Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/1993). In questo modo, infatti, il credito erogato dalla banca a medio o lungo termine risulta garantito da un’ipoteca di primo grado sull’immobile, così da essere garantita in caso di inadempimento.

Ora, qualora in pendenza di pagamento il mutuatario si trovi in una situazione di difficoltà economica e non riesca ad onorare il mutuo, può richiedere, ove ne abbia i requisiti, la cosiddetta “moratoria”, ovvero una sospensione del pagamento delle rate per una durata non superiore a 12 mesi.

A titolo dfotoi esempio, ciò è possibile, presentando una apposita istanza alla banca, nei casi in cui il debitore abbia perso il posto di lavoro, oppure sia deceduto l’intestatario del contratto o ancora in ipotesi di handicap grave che comporti una situazione di non autosufficienza.

Qualora, invece, non si possa accedere alla moratoria di cui sopra, un’altra possibilità per il mutuatario consiste nel chiedere la rinegoziazione, modificando le originarie condizioni del contratto e quindi, di norma, riducendo la rata mensile e allungando il periodo di rientro.

Qualora anche tali soluzioni non siano sufficienti a riprendere regolarmente il rapporto di pagamento, il consumatore è in parte garantito dal fatto che l’art. 40 T.U.B. dispone la risoluzione del contratto soltanto quando il ritardo di pagamento si sia verificato almeno sette volte, dopodiché la Banca provvede a dichiarare l’estinzione del mutuo con giro a sofferenza segnalando alla Centrale Rischi della Banca d’Italia la situazione di grave crisi economica del cliente, in quanto insolvente (comportando che nessuna banca o finanziaria erogheranno più credito al debitore).

Essendovi stata la sottoscrizione di un contratto di mutuo, la Banca in un caso simile non abbisogna di sentenze o decreti ingiuntivi, possedendo già un titolo esecutivo. Pertanto, gli sarà sufficiente notificare al debitore il solo atto di precetto (un’intimazione di pagamento da eseguirsi entro 10 giorni) per avviare l’esecuzione forzata che, vista l’ipoteca sull’immobile, coinciderà con il pignoramento dell’immobile.

A tal punto, il debitore, con l’ausilio di un legale, può percorrere diverse vie per cercare di risolvere la problematica, a partire da un piano di composizione della crisi da sovrindebitamento, sino alla possibilità di giungere ad un accordo transattivo con la Banca.

Infatti, dopo la notifica del pignoramento, il creditore provvederà all’iscrizione a ruolo ed al deposito della documentazione necessaria (ovviamente più l’iter prosegue più aumentano le spese che verranno poste a carico del debitore), ma tale procedura può essere “fermata” sino a 20 giorni prima della vendita all’asta dell’immobile. Ciò, con una trattativa che porti ad un accordo a saldo e stralcio della posizione debitoria con la Banca, anche con l’opzione di giungere ad un accordo tale per cui il debitore, con il consenso della Banca e con la concessione di una sospensione dell’esecuzione per un massimo di 24 mesi, metta il proprio immobile sul mercato con una agenzia immobiliare di sua scelta al fine di ricavarne una somma dignitosa (e non sottostimata come accadrebbe con un’asta giudiziale) al fine di ottenere il denaro sufficiente a estinguere il proprio debito e magari avanzare una piccola somma per sé.

Per tale genere di attività il nostro studio è specializzato nel seguire contenzioso bancario e gestione di trattative di composizione del debito. Ciò è valido, a maggior ragione, se, mediante perizie econometriche effettuate da professionisti seri (diffidate di società che svendono tale prestazione), risultasse che la banca ha applicato interessi e commissioni non dovute o non determinate come la legge impone. Tale circostanza, infatti, darebbe al debitore un’arma più o meno efficace e consistente, a seconda dei casi, per opporre le proprie ragioni in un’ottica transattiva.

Responsabilità medica dell’equipe

La Corte di cassazione, con la sentenza numero 27314/2017 del 31 maggio 2017, in tema di responsabilità medica, precisa come spetti al prudente apprezzamento del Giudicante valutare il ruolo di ciascun componente dell’equipe e le responsabilità cui questi debba farsi carico in relazione alle manchevolezze degli altri o se invece possa fare affidamento sulla corretta esecuzione dei compiti altrui.

A tal fine, occorre tenere conto di due importanti principi:

– ogni sanitario è sempre tenuto a conoscere l’attività svolta dai colleghi anche se di diversa specializzazione, controllarne la correttezza ed, eventualmente, rimediare agli errori evidenti e non settoriali;

– principio di affidamento che libera il sanitario dal dover orientare il proprio comportamento sempre in funzione del rischio di condotte colpose altrui, permettendogli di confidare sul fatto che gli altri agiscano osservando le proprie regole di diligenza.

In forza di tali principi, ogni medico dell’equipe deve esercitare il controllo totale solo in quelle fasi dell’intervento in cui l’attività è corale, mentre nelle fasi in cui i ruoli e i compiti all’interno dell’equipe sono ben distinti la responsabilità per l’errore o l’omissione è del singolo operatore che li abbia commessi.

Nel caso di specie, il medico era stato imputato per il decesso di un paziente a seguito di inidonea satura dell’aorta lesionata durante un intervento di colecistectomia per via laparoscopica. Tuttavia, anche in considerazione di quanto detto sopra, le modalità di effettuazione della saturazione non gli potevano essere addebitate in quanto rientravano nelle competenze proprie dell’operatore che vi aveva provveduto: per la Cassazione, non è possibile infatti riconoscere un obbligo generalizzato di costante raccomandazione al rispetto delle regole cautelari, né tantomeno un obbligo di invadere le competenze altrui. Il sanitario, per tale ragione, va assolto per non aver commesso il fatto.

Ultimi giorni per aderire alla class action contro Volkswagen

TRIBUNALE DI VENEZIA

AVVISO PER L’ADESIONE AD AZIONE DI CLASSE

Con riferimento all’azione di classe introdotta da Altroconsumo, in qualità di rappresentante processuale delle sig.re Martina Marinari e Letizia Benedetta Ghizzi Panizza, dichiarata ammissibile con ordinanza emessa dal tribunale di Venezia in data 5/4/2017, a decorrere dall’1/7/2017 ed entro il 1/10/2017 tutti coloro che abbiano acquistato in Italia nel periodo compreso tra il 15.8.2009 e il 26.9.2015 un’autovettura di marca Volkswagen, Audi, Seat e Skoda con motore EA189 Euro 5, in cui sia stato installato il dispositivo EGR e che siano stati oggetto di richiamo da parte del Gruppo Volkswagen possono aderire alla suddetta azione di classe senza il ministero di difensore, mediante deposito di atto di adesione redatto secondo il modulo disponibile sul sito internet del Tribunale di Venezia (www.tribunale.venezia.it);

a tale modulo dovrà essere allegata copia del certificato di proprietà, della carta di circolazione con attestazione delle revisioni e della lettera di richiamo ricevuta da Volkswagen;

nel periodo indicato la domanda di adesione e i documenti suddetti potranno essere trasmessi nei seguenti modi:

– consegna o trasmissione tramite posta certificata o via fax all’Associazione Altroconsumo che ne curerà il deposito presso la Cancelleria del Tribunale di Venezia entro il 2/11/2017,
– deposito presso la Cancelleria del Tribunale di Venezia dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 o trasmesse via fax al n. 041/2402337 o inviate con posta certificata all’indirizzo e-mail classaction.tribunale.venezia@giustiziacert.it.

N.B.: L’adesione comporta rinuncia a ogni azione restitutoria o risarcitoria individuale fondata sul medesimo titolo, salvo quanto previsto dal comma 15 dell’art. 140 bis Codice del Consumo”.

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MODULO di ADESIONE all’AZIONE di CLASSE

Il/la sottoscritto/a Cognome Nome

Nato/a a in data residente in

indirizzo Codice Fiscale

con riferimento all’azione di classe introdotta dall’Associazione Altroconsumo, dichiarata ammissibile con ordinanza emessa dal Tribunale di Venezia il 5/4/2017,

ADERISCE all’AZIONE di CLASSE R.G. n. 3711/2016

pendente avanti al Tribunale di Venezia

e a tal fine :

– elegge domicilio al seguente indirizzo:

– dichiara:

1) di essere consumatore o utente ai sensi dell’art. 3 D.L.vo n. 206/2005 (“‘persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”);

2) di aver acquistato in Italia nel periodo compreso tra il 15.8.2009 e il 26.9.2015 un’autovettura di marca Volkswagen, Audi, Seat e Skoda con motore EA189 Euro 5, in cui sia stato installato il dispositivo EGR e che siano stati oggetto di richiamo da parte del Gruppo Volkswagen.

– allega:
1. copia del certificato di proprietà
2. copia della carta di circolazione con attestazione delle revisioni
3. copia della lettera di richiamo ricevuta da Volkswagen

Luogo e data della sottoscrizione:

Firma

I danni da insidia stradale e la responsabilità oggettiva del Comune

È argomento sempre più ricorrente quello che vede coinvolte le Pubbliche Amministrazioni per i danni subiti dagli utenti a causa dell’insufficiente od omessa manutenzione delle strade. È, quindi opportuno fare chiarezza in punto responsabilità, analizzando l’onere della prova incombente sulle parti interessate.

I giudici di merito sono soliti individuare una responsabilità di tipo oggettivo ai sensi dell’art. 2051 del codice civile: andrà accertata la sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato. Sussistendo tale presupposto, la responsabilità risarcitoria si imputerà al soggetto che è in condizione di controllare i rischi inerenti alla cosa essendone il custode. Quindi, il custode avrà un’unica possibilità di andare esente da responsabilità, cioè provare il caso fortuito.

Trattandosi di responsabilità oggettiva, il caso fortuito non può identificarsi nella mera assenza di colpa del custode, ma deve risolversi in un vero e proprio fattore oggettivamente individuabile, esterno alla cosa e dotato dei caratteri dell’imprevedibilità ed inevitabilità da parte del custode, che incida – interrompendola – sulla serie causale che dalla cosa conduce al danno. Tali fattori esterni alla cosa rilevano, ai fini dell’esclusione della responsabilità, soltanto nella misura in cui esulino dalla sfera di controllo del custode e, in particolare, dall’attività di controllo e di manutenzione da esso esigibile per garantire un intervento tempestivo di rimozione.

Ciò significa che una voltinsidie stradalia che il danneggiato abbia dato la prova del nesso causale, incomberà all’ente convenuto, per liberarsi dalla responsabilità, dare la prova del caso fortuito così rigorosamente inteso.

In tale senso si esprimono, ex multis, i Tribunali di Verona (sentenza del Tribunale di Verona n. 1951/2012) e di Napoli (Trib. Napoli, sez. II, sentenza 06/01/2016 n° 144).

In particolare, il Giudice Partenopeo motiva la propria decisione considerando la concreta possibilità per la Pubblica Amministrazione, ivi compresi i concessionari di autostrade, di un controllo sempre più pregnante sul proprio territorio grazie alle “moderne tecnologie che offrono sempre più efficaci dotazioni e sistemi di assistenza, unitamente al continuo diffondersi della cultura dell’organizzazione gestionale all’interno degli enti, laddove siano adottate politiche di programmazione periodica di interventi, controlli e verifiche costanti dello stato manutentivo di ogni ordine di strada”.

Di recente anche la Cassazione ha avuto modo di esprimersi in materia di insidie stradali (cfr. Corte di cassazione – Sezione VI civile – Ordinanza 5 settembre 2016 n. 17625): in una causa di risarcimento per infortunio dovuto al manto stradale sconnesso, una volta accertato il nesso causale con il danno subito, la vittima ricorrente non deve anche dimostrare l’effettiva «pericolosità» della cosa. Lo ha stabilito la Corte di cassazione chiarendo che in questi casi è onere dell’ente – in qualità di custode – dimostrare l’eventuale colpa, o concorso di colpa, del danneggiato per limitare la propria responsabilità.

IL RISARCIMENTO E L’INDENNIZZO

IL RISARCIMENTO E L’INDENNIZZO

a cura dell’Avvocato Luca Bonjour

Il presente intervento intende approfondire la vexata quaestio sulla cumulabilità delle somme erogabili a titolo di risarcimento con quelle spettanti a titolo di indennizzo.

Può capitare, infatti, che un danno ingiusto, oltre ad essere fonte di un diritto risarcitorio, rappresenti anche il rischio per il quale è stata stipulata una polizza assicurativa.

Esempio classico quello delle lesioni subite dal conducente di una vettura coinvolto non per sua colpa in un sinistro stradale, il quale ha stipulato anche un’assicurazione contro gli infortuni: è possibile cumulare l’indennizzo ricevuto dalla compagnia assicurativa con il risarcimento danni nell’ambito della copertura r.c.a.?

assicurazione

Secondo la tesi più risalente, il cumulo tra indennizzo assicurativo e risarcimento del danno sarebbe possibile, in quanto il credito risarcitorio vantato nei confronti del responsabile ed il credito indennitario vantato nei confronti del proprio assicuratore privato hanno fonte diversa: il primo ha natura legale, mentre il secondo ha natura contrattuale in quanto frutto di un contratto con il quale l’assicuratore, dietro corrispettivo del premio, si impegna a corrispondere all’assicurato una somma al verificarsi di un determinato evento, al di là della responsabilità per il suo accadimento.

In base ad un’altra ricostruzione, il cumulo sarebbe vietato solo nel caso in cui l’assicuratore privato della vittima – con la quale questa ha stipulato la polizza danni/infortunio – manifesti la volontà di surrogarsi nei diritti di quest’ultima verso il danneggiante ex art. 1916 c.C.: diversamente il danneggiato, anche se ha riscosso l’indennizzo, può agire per il risarcimento totale, senza che il responsabile possa opporgli l’avvenuta riscossione.

In forza, invece, di una recente pronuncia della Cassazione (cfr. Cass. Civ., sez. III, sentenza 11/06/2014 n° 13233), non è possibile cumulare l’indennizzo ed il risarcimento, almeno nel caso di polizza assicurativa contro lesioni non mortali.

Presupposto logico giuridico è che l’assicurazione contro gli infortuni non mortali rientra nell’assicurazione contro i danni, mentre quella stipulata per il caso morte rientra nell’assicurazione vita.

Nell’ambito delle assicurazioni contro i danni vige il principio indennitario, in base al quale la somma riscossa dall’assicurato non può mai superare l’entità effettiva del danno subito, sicché non è possibile cumulare l’indennizzo dovuto dall’assicuratore col risarcimento eventualmente dovuto dal terzo per lo stesso fatto.

Deve, dunque, concludersi nel senso che indennizzo dovuto dall’assicuratore e risarcimento dovuto dal responsabile assolvano ad una identica funzione risarcitoria e non possano essere cumulati: non perché nel caso di specie non trovi applicazione l’istituto della compensatio lucri cum damno, ma semplicemente perché non c’è più danno risarcibile per la parte indennizzata dall’assicuratore o viceversa.

Quindi, l’assicuratore potrebbe legittimamente rifiutare il pagamento dell’indennizzo (in tutto od in parte), ove l’assicurato abbia già ottenuto il risarcimento del danno (in tutto od in parte) dal responsabile. D’atra parte, il responsabile del danno potrebbe legittimamente rifiutare il pagamento del risarcimento (in tutto od in parte), ove l’assicurato abbia già ottenuto il pagamento dell’indennità (in tutto od in parte) dal proprio assicuratore privato contro i danni.

Da ultimo, la Corte precisa che la detrazione del risarcimento del danno aquiliano dall’indennizzo o viceversa è applicabile solo nella misura in cui il danno patito ed il rischio assicurato coincidano: ad esempio, “se l’assicurazione copre il danno da perdita della capacità di lavoro (danno patrimoniale), e la vittima del fatto illecito abbia subito soltanto un danno biologico (danno non patrimoniale), nessuna detrazione sarà possibile, a nulla rilevando che l’assicuratore abbia, per effetto di particolari clausole contrattuali che ammettano l’indennizzabilità d’un danno presunto, pagato ugualmente l’indennizzo”.

Vademecum in materia di tutela della privacy

Vademecum in materia di tutela della privacy

a cura dell’Avvocato Luca Bonjour

Il presente intervento intende costituire un breve excursus, senza peraltro pretese di esaustività, in merito alla disciplina oggi vigente in materia di privacy.

Al fine di meglio inquadrare la fattispecie e le problematiche ad essa sottese, è necessario soffermare inizialmente l’attenzione su quelle che sono le fonti normative: ovviamente, preminente importanza è rivestita dal Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, c.d. Codice della Privacy, unitamente all’allegato b) “Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza”.

laprivacy

La ratio della normativa è quella di evitare un uso improprio, illecito e in ogni caso non previsto né autorizzato dei dati, garantendone un’adeguata protezione.

Deve essere garantito un livello minimo di protezione, al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato e/o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. Gli obblighi di sicurezza sottesi a scongiurare detti rischi devono essere adottati in via preventiva e devono permanere durante tutto il periodo del trattamento.

I dati oggetto di trattamento possono essere:

1) personali (cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, partita iva, …)

2) sensibili (tutti i dati idonei a rivelare l’origine razziale o etnica, le convinzioni religiose o filosofiche, l’opinione politica, l’iscrizione a sindacati o associazioni, lo stato di salute e/o la vita sessuale, …)

3) giudiziari (tutti i dati idonei a rivelare l’esistenza di provvedimenti di natura giudiziaria)

I soggetti preposti alla gestione dei dati sono:

1) titolare: è il soggetto che vigila sull’applicazione della normativa sulla privacy

2) responsabile: è il soggetto preposto al trattamento dei dati

3) incaricato: è il soggetto autorizzato a compiere operazioni di trattamento dal titolare e/o dal responsabile

4) interessato: è la persona fisica o giuridica, ente o associazione, cui si riferiscono i dati

I dati possono essere oggetto di:

1) trattamento, cioè raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, …

2) comunicazione, cioè possono essere forniti a terzi soggetti diversi dall’interessato

3) diffusione, cioè possono essere forniti a terzi indeterminati

In merito al trattamento dei dati, va poi precisato come questi debbano essere trattati in modo lecito e secondo correttezza, devono essere raccolti per scopi determinati, espliciti e legittimi, devono essere esatti e aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per i quali sono stati raccolti e devono altresì essere conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi della raccolta.

Ai sensi dell’art. 13, Codice Privacy, l’interessato deve essere previamente informato:

a) delle finalità e delle modalità del trattamento

b) della natura obbligatoria o facoltativa del conferimento

c) delle conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere

d) dei soggetti o delle categorie di soggetti cui i dati possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di responsabili e di incaricati e l’ambito di diffusione dei dati medesimi

e) del diritto di accesso, aggiornamento, rettificazione o integrazione, cancellazione, trasformazione in forma anonima o blocco, di opposizione al trattamento anche per l’invio di materiale pubblicitario

f) degli estremi identificativi del titolare e, se nominato, del responsabile

Il trattamento è ammesso solo con il consenso espresso dell’interessato: questo è valido se espresso liberamente, specifico, documentato per iscritto ed è preceduto dalla suddetta informativa. Se l’informativa è incompleta o omessa, il consenso non è valido e il trattamento è illecito.

Una volta posta in essere detta attività di raccolta, debitamente preceduta da un’adeguata informativa, si procede alla notificazione del trattamento, id est si rende noto al Garante per la protezione dei dati personali l’esistenza di un’attività di raccolta e di utilizzazione di dati personali al fine di costituire un registro pubblico, liberamente e gratuitamente consultabile.

Inevitabilmente il trattamento dei dati così come enunciato corre in concreto una pluralità di rischi interconnessi allo sviluppo delle tecnologie informatiche. In particolare, vi è la possibilità di perdere i dati in caso di non idoneità dell’hardware o che terzi non autorizzati accedano a dati in caso di non idoneità del software. Per tali motivi, il disciplinare tecnico sulle misure di sicurezza allegato al codice della Privacy descrive le modalità tecniche da adottare nel caso in cui il trattamento dei dati avvenga con strumenti elettronici o con altre modalità.

In conclusione di questa breve dissertazione, è bene sottolineare quali siano i soggetti tenuti alle obbligazioni previste dal Codice della Privacy: chiunque tratti dati personali / sensibili / giudiziari, qualunque attività lavorativa in merito ai dati dei propri clienti, fornitori, dipendenti.

Quindi, a seconda della natura del dato e del suo trattamento (cartaceo o elettronico), troverà applicazione il codice in materia di Privacy, tenendo sempre ben presente le prescrizioni contenute nel disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza.

DANNO DA VACANZA ROVINATA (Giudice di Pace di Napoli, sentenza n. 28288/15)

DANNO DA VACANZA ROVINATA (Giudice di Pace di Napoli, sentenza n. 28288/15)

a cura dell’Avvocato Luca Bonjour

Sul solco della Sentenza del Giudice di Pace di Taranto dell’11 maggio 2015 – che ha sancito la vessatorietà della clausola del coupon che stabilisce, in caso di reclamo sulla fruizione dell’offerta acquistata, l’obbligo per il consumatore di rivolgersi esclusivamente al commerciante in virtù del principio in forza del quale “chi vende il coupon si limita meramente a fornire il coupon stesso”, si è pronunciato – sempre in materia di coupon – il Giudice di Pace di Napoli: con sentenza 28288/15 del 27.7.2015, quest’ultimo ha condannato una nota società emittente di coupon non solo al mero rimborso del coupon non goduto (causa overbooking della struttura convenzionata), ma anche al risarcimento del danno per la vacanza rovinata.

Nella fattispecie concreta, con atto di citazione ritualmente notificato, la Signora ALFA conveniva in giudizio avanti il Giudice di Pace di Napoli la Società BETA, in persona del legale rappresentante pro tempore, per sentirla condannare al risarcimento dei danni per responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, in seguito all’acquisto di due coupon (pacchetti promozionali), entrambi consistenti in un pernottamento per due persone presso la struttura GAMMA, la quale replicava sempre di non avere disponibilità ovvero accettava la prenotazione per poi disdirla pochi giorni dopo. L’istante si vedeva quindi costretta a rinunciare ai coupon acquistati e chiedeva contestuale rimborso alla Società BETA, la quale replicava di non poter rimborsare il coupon poiché scaduto.

Il caso è stato deciso con sentenza del 27.07.2015 dal Giudice di pace di Napoli che ha condannato la Società BETA al il rimborso della somma pagata per l’acquisto dei due “coupon” a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali, oltre al risarcimento dei danni non patrimoniali e al pagamento delle spese processuali.

È parsa, infatti, evidente la responsabilità della Società BETA, la quale avrebbe dovuto controllare la veridicità delle informazioni presenti sulle brouchure prima di consigliare tali pacchetti ai consumatori. Pertanto, il Giudicante ha ritenuto sussistente la responsabilità del prestatore del servizio che assume un’obbligazione di risultato e che, nel caso di specie, aveva fornito un alloggio non conforme alle richieste e a quanto ragionevolmente poteva attendere un turista di media aspettativa come la signora ALFA. Il convenuto BETA si era quindi reso inadempiente agli obblighi contrattualmente assunti, non dimostrando l’impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

Inoltre, il Giudicante ha ritenuto che l’istante ha dimostrato di aver subito un pregiudizio sostanziatosi nel disagio e nell’afflizione di non aver potuto godere delle vacanze come occasione di piacere, di svago o riposo, oltre ai sofferti disagi psicologici; per di più, il gradevole svolgimento della vacanza, si qualifica come un valore degno di tutela e, pertanto, il danno conseguente al suo mancato godimento assume una specificità tale da giustificarne l’indennizzo.

Tale danno viene qualificato dal Giudice di Pace di Napoli quale danno morale, giusta interpretazione dell’art. 5 della Direttiva n.90/3I4/CEE data dalla Corte di Giustizia con sentenza n. 168 del 12.3.2002: il consumatore ha diritto al risarcimento del danno morale derivante dall’inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni fornite in occasione del viaggio “tutto compreso”.