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Licenziamento: la patologia professionale non rientra nel periodo di comporto

La patologia professionale non concorre a formare il periodo di comporto per il licenziamento

a cura dell’Avvocato Luca Grande

Una recente pronuncia della Cassazione, la 22823/2015, ha statuito in modo chiaro il principio, già consolidato, per cui la patologia professionale non concorre al computo del periodo di comporto computabile al fine di configurare un possibile licenziamento.

Nel caso oggetto della pronuncia, il lavoratore aveva superato il periodo di comporto di 12 mesi idoneo a fondare l’intimazione del licenziamento, che puntualmente era stato comminata dal datore di lavoro.
Il lavolicenziamento3ratore, tuttavia, aveva impugnato il licenziamento innanzi alle sedi giudiziali, lamentando il fatto che la patologia che l’aveva afflitto era di origine professionale.
Nei gradi di merito, veniva accertato – e affermato – il non superamento del periodo di comporto, in quanto la maggior parte delle assenze indicate nella lettera di licenziamento poteva essere ricondotta a una patologia oculistica di natura professionale, peraltro a sua volta confermata in un altro giudizio passato in giudicato.
Operando un ricalcolo delle assenze, infatti, non veniva superato il periodo di comporto di 12 mesi necessario per fondare il licenziamento, quindi lo stesso doveva ritenersi infondato, con conseguente condanna del datore di lavoro a corrispondere l’indennità risarcitoria di 15 mensilità ai sensi dell’art. 18 Statuto dei Lavoratori, nonché a corrispondere tutte le mensilità non percepite tra la data del licenziamento e quella della reintegra.

La Corte di Cassazione, veniva, quindi, chiamata a giudicare la legittimità della pronuncia d’Appello che aveva condannato il datore di lavoro, in quanto, secondo quest’ultimo doveva operarsi un computo oggettivo del periodo di comporto. Inoltre, veniva eccepito dal datore di lavoro che i giudici di merito fossero incorsi in un travisamento dei fatti, sbagliando anche nel cumulare una doppia sanzione ossia un’indennità risarcitoria ex art. 18, comma 5, legge 300/70 nella misura di quindici mensilità, in sostituzione dell’originaria domanda di reintegra nel posto di lavoro, nonché il pagamento di tutte le retribuzioni globali di fatto dovute dalla data del licenziamento a quella del deposito del ricorso d’appello.

Per la Cassazione il ricorso è infondato, per il rilievo che le pronunce di merito avevano correttamente valutato l’origine professionale della patologia del lavoratore e quindi, correttamente, l’avessero esclusa dal computo del comporto. Inoltre, il Supremo Collegio afferma come nessuna incompatibilità sussista tra la condanna al pagamento delle 15 mensilità, in sostituzione della reintegra originariamente richiesta dal lavoratore, e quella al risarcimento del danno nella misura della retribuzione globale di fatto dovuta dal licenziamento fino al deposito del ricorso d’appello, in quanto si tratta di due risarcimenti fondati su titoli autonomi e differenti, come si può ricavare dalla lettura del IV e del V comma dell’art. 18 della legge n. 300 dei 1970, per cui “il diritto al risarcimento del danno conseguente al licenziamento dichiarato invalido o inefficace, decorrente dal licenziamento all’effettiva reintegra, è fatto espressamente salvo dal successivo quinto comma che contempla la facoltà per il lavoratore di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un’indennità pari a quindici mensilità di retribuzione globale di fatto“.

Peraltro, veniva, ulteriormente rigettata, in quanto infondata, l’obiezione sollevata da parte datoriale per cui il Giudice, nel determinare il danno, non avrebbe considerato la fruizione, da parte dei lavoratore, di una rendita erogatagli dall’Inail a titolo di inabilità. La Cassazione statuisce come tale rendita di inabilità vada a costituire un supporto di natura assistenziale, concettualmente diversa da un risarcimento quale quello previsto dall’art. 18 dello Statuto del Lavoratori in caso di accertata illegittimità del licenziamento intimato dal datore.

Pertanto, assistiamo a un’altra forte e chiara pronuncia della Suprema Corte a tutela del lavoratore nella misura in cui viene ulteriormente statuito che una patologia professionale non deve e non può ricadere nel computo del periodo di comporto idoneo a giustificare il licenziamento.

Vademecum in materia di tutela della privacy

Vademecum in materia di tutela della privacy

a cura dell’Avvocato Luca Bonjour

Il presente intervento intende costituire un breve excursus, senza peraltro pretese di esaustività, in merito alla disciplina oggi vigente in materia di privacy.

Al fine di meglio inquadrare la fattispecie e le problematiche ad essa sottese, è necessario soffermare inizialmente l’attenzione su quelle che sono le fonti normative: ovviamente, preminente importanza è rivestita dal Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, c.d. Codice della Privacy, unitamente all’allegato b) “Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza”.

laprivacy

La ratio della normativa è quella di evitare un uso improprio, illecito e in ogni caso non previsto né autorizzato dei dati, garantendone un’adeguata protezione.

Deve essere garantito un livello minimo di protezione, al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato e/o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. Gli obblighi di sicurezza sottesi a scongiurare detti rischi devono essere adottati in via preventiva e devono permanere durante tutto il periodo del trattamento.

I dati oggetto di trattamento possono essere:

1) personali (cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, partita iva, …)

2) sensibili (tutti i dati idonei a rivelare l’origine razziale o etnica, le convinzioni religiose o filosofiche, l’opinione politica, l’iscrizione a sindacati o associazioni, lo stato di salute e/o la vita sessuale, …)

3) giudiziari (tutti i dati idonei a rivelare l’esistenza di provvedimenti di natura giudiziaria)

I soggetti preposti alla gestione dei dati sono:

1) titolare: è il soggetto che vigila sull’applicazione della normativa sulla privacy

2) responsabile: è il soggetto preposto al trattamento dei dati

3) incaricato: è il soggetto autorizzato a compiere operazioni di trattamento dal titolare e/o dal responsabile

4) interessato: è la persona fisica o giuridica, ente o associazione, cui si riferiscono i dati

I dati possono essere oggetto di:

1) trattamento, cioè raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, …

2) comunicazione, cioè possono essere forniti a terzi soggetti diversi dall’interessato

3) diffusione, cioè possono essere forniti a terzi indeterminati

In merito al trattamento dei dati, va poi precisato come questi debbano essere trattati in modo lecito e secondo correttezza, devono essere raccolti per scopi determinati, espliciti e legittimi, devono essere esatti e aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per i quali sono stati raccolti e devono altresì essere conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi della raccolta.

Ai sensi dell’art. 13, Codice Privacy, l’interessato deve essere previamente informato:

a) delle finalità e delle modalità del trattamento

b) della natura obbligatoria o facoltativa del conferimento

c) delle conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere

d) dei soggetti o delle categorie di soggetti cui i dati possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di responsabili e di incaricati e l’ambito di diffusione dei dati medesimi

e) del diritto di accesso, aggiornamento, rettificazione o integrazione, cancellazione, trasformazione in forma anonima o blocco, di opposizione al trattamento anche per l’invio di materiale pubblicitario

f) degli estremi identificativi del titolare e, se nominato, del responsabile

Il trattamento è ammesso solo con il consenso espresso dell’interessato: questo è valido se espresso liberamente, specifico, documentato per iscritto ed è preceduto dalla suddetta informativa. Se l’informativa è incompleta o omessa, il consenso non è valido e il trattamento è illecito.

Una volta posta in essere detta attività di raccolta, debitamente preceduta da un’adeguata informativa, si procede alla notificazione del trattamento, id est si rende noto al Garante per la protezione dei dati personali l’esistenza di un’attività di raccolta e di utilizzazione di dati personali al fine di costituire un registro pubblico, liberamente e gratuitamente consultabile.

Inevitabilmente il trattamento dei dati così come enunciato corre in concreto una pluralità di rischi interconnessi allo sviluppo delle tecnologie informatiche. In particolare, vi è la possibilità di perdere i dati in caso di non idoneità dell’hardware o che terzi non autorizzati accedano a dati in caso di non idoneità del software. Per tali motivi, il disciplinare tecnico sulle misure di sicurezza allegato al codice della Privacy descrive le modalità tecniche da adottare nel caso in cui il trattamento dei dati avvenga con strumenti elettronici o con altre modalità.

In conclusione di questa breve dissertazione, è bene sottolineare quali siano i soggetti tenuti alle obbligazioni previste dal Codice della Privacy: chiunque tratti dati personali / sensibili / giudiziari, qualunque attività lavorativa in merito ai dati dei propri clienti, fornitori, dipendenti.

Quindi, a seconda della natura del dato e del suo trattamento (cartaceo o elettronico), troverà applicazione il codice in materia di Privacy, tenendo sempre ben presente le prescrizioni contenute nel disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza.