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La “nuova” responsabilità (penale) medica a sensi della Legge n. 24/2017

La recente legge n. 24/2017 ha riformato profondamente la disciplina della responsabilità medica.

Per quanto concerne la responsabilità penale dell’operatore sanitario, è stato introdotto nel codice penale l’art. 590 – sexies, rubricato “responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario”:

Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell’esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma.

Qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto”.

Quindi, in caso di omicidio o lesioni personali colpose commessi nell’esercizio della professione sanitaria si applicano le pene previste, rispettivamente, dagli artt. 589 e 590 c.p. per i reati di omicidio colposo e lesioni colpose, salvo che ricorra la causa di non punibilità costituita dall’osservanza delle linee guida.

In caso di evento dovuto a imperizia, è infatti esclusa la punibilità quando siano state rispettate le raccomandazioni (purché adeguate alle specificità del caso concreto) previste dalle linee guida o, in mancanza, le buone pratiche clinico-assistenziali.

È conseguentemente abrogata la disposizione dell’art. 3, comma 1, della Legge n. 189/2012 (c.d. Legge Balduzzi), che stabilisce la non punibilità per colpa lieve per il sanitario che “nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica”.

CONVERSIONE DELLA PENA IN LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’ (CASS. PEN., SEZ. IV, sentenza del 4.08.2015 n. 34090)

CONVERSIONE DELLA PENA IN LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’

(CASS. PEN., SEZ. IV, sentenza del 4.08.2015 n. 34090)

A cura dell’Avvocato Luca Bonjour

La Suprema Corte di Cassazione, sezione quarta penale, con la sentenza del 4 agosto 2015 n. 34090, ha statuito che: “in tema di guida sotto l’influenza dell’alcool (art. 186 C.d.S., comma 2, lett. b)), ai fini della sostituzione della pena detentiva o pecuniaria irrogata per il predetto reato con quella del lavoro di pubblica utilità non è richiesto dalla legge che l’imputato debba indicare l’istituzione presso cui intende svolgere l’attività lavorativa e le modalità di esecuzione della misura, essendo sufficiente che egli non esprima la sua opposizione”.

Nell’art. 186 del Codice della Strada, al comma 9-bis, si contempla la possibilità, per il Giudice, di sostituire la pena con quella del lavoro di pubblica utilità, se non vi è opposizione da parte dell’imputato. Non si fa differenza tra pena pecuniaria e detentiva.

Il Giudice può ritenere che vada disposta la sostituzione con la pena del lavoro di pubblica utilità, ma non per questo può provvedere secondo la propria discrezionalità: deve altresì accertare che non vi sia dissenso dell’imputato, acquisire la sua non opposizione. Quest’ultimo deve, semplicemente, non opporsi. La Cassazione precisa che non sussiste alcun obbligo per l’imputato di indicare il dove e il come della misura.

 

LO STATO DI NECESSITÁ NON LEGITTIMA L’OCCUPAZIONE ABUSIVA

LO STATO DI NECESSITÁ NON LEGITTIMA L’OCCUPAZIONE ABUSIVA.

a cura dell’Avvocato Luca Bonjour

La Suprema Corte di Cassazione, Sezione Seconda Penale, con la sentenza n. 28067 del 26 marzo 2015, depositata in cancelleria in data 2 luglio 2015, ha avuto modo di pronunciarsi sul reato di occupazione abusiva e della sua ipotetica compatibilità con la scriminante dello stato di necessità di cui all’art. 54 del codice penale.

La giurisprudenza della Corte (cfr. altresì Cass., Sez. II Pen., n. 19147/2013) è pacifica e costante nell’affermare che la norma di cui all’art. 54 c.p. – presupponendo l’attualità del pericolo – richiede che – nel momento in cui l’agente agisce contra ius al fine di evitare un danno grave alla persona – il pericolo sia imminente e, quindi, individuato e circoscritto nel tempo e nello spazio (cfr. Cass. n. 3310 /1981).

D’altra parte, non può in alcun modo parlarsi di attualità del pericolo in tutte quelle situazioni non contingenti, caratterizzate da una sorte di cronicità, essendo destinate a protrarsi nel tempo, quale appunto l’esigenza di una soluzione abitativa.

Diversamente, ove nelle suddette situazioni si ritenesse configurabile lo stato di necessità, si avrebbe quale risultato un’interpretazione distorta della normativa de qua, in quanto si opererebbe un’inammissibile sostituzione del requisito dell’attualità del pericolo con quello della permanenza, alterando così il significato e la ratio della norma che, essendo di natura eccezionale, necessariamente va interpretata in senso stretto.

Invero, il pericolo non sarebbe più attuale (rectius imminente), bensì permanente, in quanto l’esigenza abitativa – ove non sia transeunte e derivante dalla stretta ed immediata necessità di “salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona” è necessariamente destinata a prolungarsi nel tempo.

Inoltre, considerato il diritto di proprietà, un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 54 c.p. in armonia con l’art. 42 Cost., non può non conciliare l’attualità del pericolo con l’esigenza di tutela del diritto di proprietà del terzo che non può essere compresso in permanenza perché, in caso contrario, si verificherebbe, di fatto, un’alterazione delle destinazione della proprietà stessa, al di fuori di ogni procedura legale o convenzionale (cfr. Cass. n. 35580/2007 e Cass. n. 7183/2008).

Pertanto, una condizione di difficoltà economica non può legittimare, ai sensi dell’art. 54 c.p., un’occupazione permanente di un immobile per risolvere, in realtà, in modo surrettizio, un’esigenza abitativa.