Archivi categoria: Responsabilità Civile

La responsabilità per i danni prodotti dalla circolazione dei veicoli – Art. 2054 Codice Civile

Il presente intervento intende operare una sintetica ricostruzione, senza alcuna pretesa di esaustività, in merito alla disciplina che il nostro ordinamento giuridico riserva alla responsabilità per i danni prodotti dalla circolazione dei veicoli.

La normativa di riferimento è contenuta nell’articolo 2054 del Codice Civile.

COMMA 1

Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.

Il comma 1 dell’art. 2054 c.c. dispone che il conducente è obbligato a risarcire il danno, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitarlo: è contemplata quindi la possibilità per la parte di dimostrare non solo di aver tenuto un comportamento corretto, ma di essersi impegnato attivamente a cercare di prevenire ogni conseguenza dannosa della propria circolazione.

COMMA 2

“Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”.

Il comma 2 ammette la prova liberatoria da parte di entrambi i soggetti coinvolti, in mancanza della quale ciascuno dei due sarà tenuto a rifondere i danni nella misura del 50%.

COMtrasferimentoMA 3

“Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l’usufruttuario o l’acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà”.

Il comma 3 prevede invece l’istituto della solidarietà passiva nel risarcimento fra titolare del veicolo e conducente dello stesso (quando si tratti di persone diverse): la ratio della norma in parola è chiaramente quella di favorire il soggetto danneggiato, il quale potrà quindi escutere indifferentemente conducente o proprietario (o usufruttuario o acquirente con patto di riservato dominio) per l’intero importo.

In ordine al contenuto della prova liberatoria la giurisprudenza è particolarmente esigente, richiedendo la dimostrazione che siano stato concretamente adottati tutti i mezzi necessari ad evitare la circolazione del veicolo.

Per risalente e costante giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, la circolazione prohibente domino idonea ad escludere la responsabilità del proprietario per i danni causati dall’autoveicolo, ai sensi dell’art. 2054 c.c., comma 3, sussiste quando il proprietario non solo manifesta il proprio dissenso a concedere l’uso del mezzo a terzi, ma adotta tutte le misure ragionevolmente esigibile dall’uomo medio per impedire che ciò accada (chiusura a chiave del mezzo attenta custodia delle chiavi, inserimento dell’antifurto).
In applicazione di tali principi, è divenuta ormai tralatizia la massima secondo cui per fornire la prova liberatoria di cui all’art. 2054 c.c., comma 3, non è sufficiente la dimostrazione che la circolazione del veicolo sia avvenuta senza il consenso del proprietario (e cioè invito domino), ma è necessario dimostrare che il mezzo abbia circolato contro la sua volontà (e cioè prohibente domino): e tale volontà contraria deve desumersi da un concreto ed idoneo comportamento ostativo, specificamente inteso a vietare ed impedire la circolazione del veicolo ed estrinsecatosi in atti e fatti rivelatori della diligenza e delle cautele allo scopo adottate

COMMA 4

“In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo”.

Quanto al fatto-presupposto del danno – la circolazione – recenti sentenze della Corte di Cassazione hanno chiarito che questa va intesa nel senso più lato di “idoneità del veicolo a circolare”, ricomprendendo quindi nelle disposizioni di cui all’art. 2054 c.c. anche i danni cagionati da auto ferme o in sosta.

Merita infine un cenno l’istituto della prescrizione: come da art. 2947 c.c., l’azione per il risarcimento dei danni prodotti dalla circolazione dei veicoli si prescrive in 2 anni. Se però il fatto è considerato dalla legge come reato (come ad esempio in cui ci sono danni alla persona che rientrano nella fattispecie del reato di lesioni colpose) e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all’azione civile.

 

 

Responsabilità medica: sì al risarcimento per l’intervento inutile

La Corte di Cassazione, III sezione civile, con la sentenza n. 12597/2017, ha sancito che l’intervento inutile, anche se eseguito a regola d’arte e senza far peggiorare la salute del paziente, determina un pregiudizio risarcibile.

Qualora un intervento operatorio, sebbene eseguito in modo conforme alla lex artis e non determinativo di un peggioramento della condizione patologica che doveva rimuovere, risulti, all’esito degli accertamenti tecnici effettuati, del tutto inutile, viene a crearsi in capo al paziente un danno a causa dell’inutile ingerenza sulla sua sfera psico-fisica: si realizza così non solo un danno evento, ma anche un danno-conseguenza alla persona di natura non patrimoniale, ravvisabile sia nella limitazione e nella sofferenza patita per il tempo occorso per le fasi preparatorie, di esecuzione e postoperatorie dell’intervento, sia nella sofferenza ricollegabile alla successiva percezione della inutilità dell’intervento.

Per gli Ermellini, in effetti, è pacifico che un intervento chirurgico incida sulla sfera psicofisica del paziente, qualora non vi siano le condizioni di preparazione necessarie per il successo dell’intervento, cioè per la rimozione della patologia, cui l’intervento doveva essere funzionale, e senza che, dopo la sua esecuzione, si prescrivesse la terapia riabilitativa parimenti necessaria per il suo successo.

A causa di questo duplice comportamento omissivo, l’esecuzione dell’intervento risulta inutile, nonostante la correttezza della tecnica impiegata per eseguirlo e si ravvisa una condotta di inesatto adempimento dell’obbligazione sanitaria.

Nonostante la condotta inadempiente, però, i giudici di merito hanno mancato di apprezzarla ai fini della causazione del danno, limitandosi a rilevare il non peggioramento della situazione patologica della donna, la mancanza quindi di una diminuzione della sua condizione fisica rispetto a quella precedente l’intervento e di un danno consequenziale alla capacità patrimoniale della medesima.

Si è trascurato, secondo la Cassazione,foto_4-1 che l’esecuzione dell’intervento, pur corretta nelle sue modalità, a cagione del comportamento omissivo preparatorio e di quello successivo inerente alla prescrizione della riabilitazione, si era concretata in una ingerenza nella sfera psico-fisica della signora, del tutto inutile e come tale priva di giustificazione, perché oggettivamente inidonea e non finalizzata all’eliminazione della patologia.

Ingerenza, dunque, del tutto priva di corrispondenza alla lex artis sanitaria riguardo alla tipologia di intervento eseguita e, pertanto, non considerabile come condotta di adempimento corretto dell’obbligazione assunta dalla struttura.

I comportamenti omissivi hanno determinato un danno evento, quale ingerenza nella sfera psico-fisica della paziente del tutto ingiustificata e non giustificata dal consenso da essa data all’intervento, oltre che un danno conseguenza che si identifica sia nella menomazione delle normali implicazioni dell’agire della persona, sia nella sofferenza notoriamente ricollegabile alla successiva percezione dell’esito non risolutivo dell’intervento.

 

La “nuova” responsabilità (civile) medica a sensi della Legge n. 24/2017

La recente legge n. 24/2017 ha riformato profondamente la disciplina della responsabilità medica.

Per quanto concerne la responsabilità civile della struttura sanitaria e dell’esercente la professione, la novella citata opera una importante distinzione sotto il profilo dell’inquadramento giuridico:

– la responsabilità della struttura, pubblica o privata che sia, ha natura contrattuale e questo significa che, nell’adempimento della propria obbligazione, la struttura che si avvalga dell’opera di esercenti la professione sanitaria (anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa) risponderà delle loro condotte dolose o colpose ai sensi degli artt. 1218 e 1228 del codice civile.
Questa regola vale anche per le prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria o nell’ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica o in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale o attraverso la telemedicina.

– la responsabilità del sanitario ha invece natura extracontrattuale: quest’ultimo risponderà del proprio operato in base all’art. 2043 c.c., salvo che abbia agito nell’adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente.

Ciò comporta notevoli ricadute in punto prescrizione – decennale in caso di responsabilità contrattuale, quinquennale per quella extracontrattuale – e in punto onere della prova.

In ogni caso, l’azione civile di risarcimento danni da responsabilità sanitaria deve essere preceduta, a pena di improcedibilità, dal ricorso per consulenza tecnica preventivcolpa-medicaa di cui all’art. 696 bis c.p.c. o, in alternativa, dal procedimento di mediazione ai sensi del D.lgs. n. 28/2010 (art. 5, comma 1-bis):

– se la conciliazione non riesce o il procedimento non è concluso entro il termine perentorio di 6 mesi, la domanda diviene procedibile; gli effetti della domanda sono salvi se, entro 90 giorni, è depositato il ricorso ai sensi dell’art. 702-bis c.p.c.;

– la partecipazione al procedimento di consulenza tecnica preventiva è obbligatoria per tutte le parti, comprese le imprese di assicurazione, che hanno l’obbligo di formulare l’offerta di risarcimento del danno o comunicare i motivi per cui ritengono di non formularla.

Riveste indubbia rilevanza l’obbligo di assicurazione in capo alle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d’opera: la copertura si estende anche ai danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso le strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche e private (compresi coloro che svolgono attività di formazione, aggiornamento, sperimentazione e ricerca clinica).

L’obbligo assicurativo riguarda anche le prestazioni svolte in regime di libera professione intramuraria o in regime di convenzione con il servizio sanitario nazionale o attraverso la telemedicina.

Resta fermo l’obbligo di copertura assicurativa per il sanitario che eserciti al di fuori di una delle strutture sopra indicate o che presti la propria opera all’interno della stessa in regime libero-professionale o si avvalga della stessa nell’adempimento della propria obbligazione contrattuale assunta con il paziente.

Per garantire efficacia all’eventuale azione di rivalsa ogni sanitario che operi a qualunque titolo in strutture sanitarie o socio-sanitarie pubbliche o private deve provvedere alla stipula, con oneri a proprio carico, di un’adeguata polizza di assicurazione per colpa grave.

È introdotta l’azione diretta del soggetto danneggiato, entro i limiti del massimale, nei confronti dell’impresa di assicurazione che presta la copertura assicurativa alle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private e al sanitario (soggetta al termine di prescrizione pari a quello dell’azione verso la struttura sanitaria o socio-sanitaria pubblica o privata o verso il sanitario). In ogni caso, le disposizioni sull’azione diretta saranno operative a partire dal momento di entrata in vigore del decreto ministeriale sulle polizze assicurative.

È altresì prevista l’istituzione presso il Ministero della Salute di un Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria, che sarà alimentato dal versamento di un contributo annuale da parte delle imprese autorizzate all’esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati da responsabilità sanitaria.

Ulteriori importanti novità riguardano la figura del Garante per il diritto alla salute, l’istituzione del Centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, la creazione dell’Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità e altri interventi per assicurare la trasparenza dei dati e delle attività delle strutture.

IL DANNO DA FERMO TECNICO (Cass. Civ., sez. III, sentenza 14.10.2015 n. 20620)

IL DANNO DA FERMO TECNICO (Cass., sez. III civ., sentenza 14.10.2015 n. 20620)

a cura dell’Avvocato Luca Bonjour

Con la recente pronuncia n. 20620 del 14 ottobre 2015, la Cassazione, sezione III civile, ha operato un revirement in materia di danno da “fermo tecnico”, statuendo, con portata innovativa rispetto al passato, che il danno in esame non è in re ipsa e non può essere ritenuto sussistente per il solo fatto che un veicolo non abbia circolato perchè in riparazione.

Da oltre quarant’anni,  nella giurisprudenza della Suprema Corte si registrava un contrasto irrisolto sulla prova del c.d. danno da fermo tecnico: vale a dire del pregiudizio patito dal proprietario di un veicolo per non averne potuto disporre durante il tempo necessario alle riparazioni.

Secondo un primo e più antico orientamento, il danno da fermo tecnico poteva essere liquidato “anche in assenza di prova specifica, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato dei veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall’uso a cui esso era destinato”.

Questo orientamento si fondava sull’assunto secondo cui il proprietario di un veicolo a motore, durante il tempo delle riparazioni, sopporta necessariamente una perdita economica pari:

(a) alla tassa di circolazione;

(b) al premio di assicurazione;

(c) al deprezzamento del veicolo.

Per un diverso e più recente orientamento, invece, il danno da fermo tecnico non può considerarsi sussistente in re ipsa, quale conseguenza automatica dell’incidente. Esso può essere risarcito soltanto al cospetto “di esplicita prova” non solo del fatto che il mezzo non potesse essere utilizzato, ma anche del fatto che il proprietario avesse davvero necessità di servirsene, e sia perciò dovuto ricorrere a mezzi sostitutivi, ovvero abbia perso l’utilità economica ce ritraeva dall’uso dei mezzo.

La Corte, con la sentenza in commento, ha ritenuto che il primo di tali orientamenti non potesse essere condiviso, perchè gli assunti su cui si fonda sono da ritenersi erronei.

E’ erronea, in primo luogo, l’affermazione secondo cui il danno causato dall’indisponibilità d’un veicolo sia in re ipsa: nel nostro ordinamento infatti non esistono danni in rebus ipsis, e nessun risarcimento è mai esigibile se dalla lesione del diritto o dell’interesse non sia derivato un concreto pregiudizio.

Il danno in senso giuridico, infatti, non può dirsi esistente sol perchè sia stato vulnerato un diritto. La lesione del diritto è il presupposto del danno, non il danno in senso giuridico. Quest’ultimo vi sarà soltanto se dalla lesione del diritto sia altresì derivata una perdita, patrimoniale o non patrimoniale che sia.

E’ erronea, in secondo luogo, l’affermazione secondo cui una volta dimostrato che il veicolo sia stato inutilizzabile per un certo numero di giorni, il danno può essere per ciò liquidato “in via equitativa” ex art. 1226 c.c..

Una simile affermazione costituisce anzi una falsa applicazione del precetto di cui all’art. 1226 c.c.. Tale norma, infatti, non può costituire un commodus discessus per l’attore che non provi l’esistenza del danno. La liquidazione equitativa è consentita quando il danno sia certo nella sua esistenza, ma indimostrabile nel suo ammontare, mentre l’orientamento qui contestato ricorre all’art. 1226 c.c., per liquidare un danno che è addirittura incerto nella sua stessa esistenza.

E’ erronea, in terzo luogo, l’affermazione secondo cui la sosta forzosa del veicolo comporta necessariamente un danno, pari alla spesa sostenuta dal proprietario per la c.d. “tassa di circolazione”.

La tassa di circolazione, già prevista dal D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39, è stata trasformata in tassa sulla proprietà dal D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, art. 5, comma 29, (convertito nella L. 28 febbraio 1983, n. 53).

La norma appena ricordata stabilisce che la tassa è dovuta per il solo fatto dell’iscrizione del veicolo nel pubblico registro automobilistico, ed a prescindere dalla sua circolazione.

Non è quindi corretto sostenere che la tassa sia stata “pagata invano” nel caso di sosta forzosa del veicolo, perchè il fatto costitutivo dell’obbligazione tributaria è la proprietà del veicolo, non la sua circolazione.

E’ erronea, in quarto luogo, l’affermazione secondo cui la sosta forzosa del veicolo comporta necessariamente un danno, pari al premio assicurativo “inutilmente pagato”.

Tale affermazione, secondo la Corte, è doppiamente erronea.

In primo luogo, è erronea perchè il rischio che il veicolo possa causare danni a terzi non viene meno durante il periodo della riparazione (ad es., nel caso di incendio o di danni causati a terzi durante il collaudo), e dunque il premio non è “inutilmente pagato”.

In secondo luogo è erronea perchè durante il periodo della riparazione il proprietario potrebbe chiedere all’assicuratore la sospensione dell’efficacia della polizza, sicchè, ove non si avvalga di questa semplice precauzione, il pagamento del premio non potrebbe costituire un danno risarcibile, perchè dovuto a negligenza del danneggiato (art. 1227 c.c.).

E’ erronea, in quinto luogo, l’affermazione secondo cui il danno da fermo tecnico sarebbe in re ipsa a causa del “deprezzamento dei veicolo”.

In primo luogo, infatti, il deprezzamento è causato dalla necessità della riparazione, non dalla durata di questa.

In secondo luogo, il deprezzamento d’un veicolo non è una conseguenza necessaria del fermo tecnico, ma un danno eventuale e da accertare caso per caso. Così, ad esempio, la riparazione d’un veicolo obsoleto e malandato potrebbe addirittura fargli acquistare un valore superiore a quello che aveva prima del sinistro.

E’ erronea, infine, l’affermazione secondo cui l’indisponibilità del veicolo durante il tempo delle riparazioni costituirebbe un danno patrimoniale “a prescindere dall’uso a cui esso era destinato”.

Non potere utilizzare un veicolo per svago o diporto non costituisce una perdita patrimoniale, ma un pregiudizio d’affezione: come tale non risarcibile ai sensi dell’art. 2059 c.c., mancando la lesione d’un interesse della persona costituzionalmente garantito.

Ciò considerato, la Corte di Cassazione ha concluso nel senso che:

(a) l’indisponibilità d’un autoveicolo durante il tempo necessario per le riparazioni è un danno che deve essere allegato e dimostrato;

(b) la prova del danno non può consistere nella dimostrazione della mera indisponibilità del veicolo, ma deve consistere nella dimostrazione della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero nella dimostrazione della perdita subita per avere dovuto rinunciare ai proventi ricavati dall’uso del mezzo.

Pertanto, la sentenza impugnata, in mancanza non solo della prova, ma sinanche della allegazione di questo tipo di pregiudizi da parte dell’attrice, ha correttamente ha rigettato la relativa domanda.

LA RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE DELL’AVVOCATO

LA RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE DELL’AVVOCATO

a cura dell’Avvocato Luca Bonjour

Secondo la giurisprudenza più recente in merito alla distinzione tra obbligazioni di mezzi e obbligazioni di risultato (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 28 febbraio 2014, n. 4876),  sarebbero da ascrivere alla prima categoria quei rapporti creditizi in cui il debitore, per potersi dire adempiente, è tenuto a dimostrare di aver osservato le regole dell’arte e di essersi conformato ai protocolli dell’attività, poiché l’interesse del creditore trova soddisfazione anche a causa dell’incidenza di fattori estranei alla possibilità di controllo del debitore stesso; nelle obbligazioni c.d. di risultato, invece, manca tale incidenza esterna e l’interesse perseguito dal creditore è in rapporto di causalità esclusiva e necessaria con l’attività del debitore.

Applicando tale costruzione giuridica al rapporto fra cliente ed avvocato, ne dovrebbe discendere che il secondo, in caso di mancato conseguimento del risultato avuto di mira dal primo nel conferirgli l’incarico, può dirsi adempiente e dunque esente da responsabilità, ove l’obbligazione sia ascrivibile a quelle di mezzi, dimostrando di aver agito secondo la diligenza professionale richiesta dall’art. 1176, secondo comma, c.c.; ove, invece, il rapporto fosse ascrivibile al novero delle c.d. obbligazioni di risultato, l’avvocato sarebbe libero da responsabilità solo se dimostrasse di non aver ottenuto detto risultato per motivi estranei al suo controllo.

Tradizionalmente, l’obbligazione professionale dell’avvocato è stata ascritta alle obbligazioni c.d. di mezzi giacché fra l’attività del legale ed il risultato perseguito dal cliente si frappone, in caso di azione giudiziaria, la c.d. alea del giudizio, ovvero quel grado di imprevedibilità che contraddistingue il processo e che impedisce di fare previsioni in termini di certezza o di elevata probabilità sul relativo risultato.

La Corte di Cassazione, con la sentenza 22 luglio 2014 n. 16690, ribadendo come la responsabilità professionale dell’avvocato configuri un’obbligazione di mezzi e non di risultato, ha avuto modo di statuire che una siffatta tipologia di responsabilità presuppone necessariamente una violazione del dovere di diligenza.

Non deve, tuttavia, essere assunto quale parametro il criterio generale della diligenza del buon padre di famiglia, bensì quello della diligenza professionale media esigibile, ai sensi dell’art. 1176, secondo comma, c.c., da commisurare alla natura dell’attività esercitata.

La Corte precisa, quindi, che per affermare la responsabilità dell’avvocato non è sufficiente un non corretto adempimento dell’attività professionale, dovendosi in concreto verificare se:

  1.  l’evento produttivo del danno al cliente è riconducibile alla condotta professionale;
  2.  se un danno vi è stato effettivamente;
  3.  se, nel caso in cui il professionista avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone.

L’accoglimento della domanda risarcitoria nei confronti dell’avvocato presuppone, dunque, la positiva dimostrazione del nesso di causalità fra il danno lamentato dal cliente e la condotta negligente del professionista.

In tale prospettiva, il principio di diritto applicato dalla giurisprudenza risulta essere quello posto dalla certezza che, in caso di comportamento diligente da parte dell’avvocato, i risultati conseguibili sarebbero stati più vantaggiosi per il cliente (cfr. Cass. Civ. Sez. II, 11 agosto 2005, n. 16846) o, comunque, della probabilità che tali effetti favorevoli si sarebbero prodotti (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 27 marzo 2006 n. 6967).

Sul punto, la Corte precisa che, se è vero che la parte che si afferma lesa può dimostrare anche solo in termini di probabilità e non di certezza che la condotta del professionista assunta come diligente le avrebbe permesso di ottenere una maggiore utilità rispetto a quella concretamente acquisita, allo stesso modo tale dimostrazione esige un certo grado di concretezza e di specificità, non potendo prescindere dalla necessità di un vaglio che superi nel caso di azione giudiziale l’ostacolo formato dall’alea del giudizio.

In conclusione, vengono confermati i criteri della riconducibilità della relativa obbligazione al novero di quelle c.d. di mezzi, in cui il debitore può definirsi adempiente se ha predisposto tutti i mezzi a sua disposizione per far conseguire al cliente il risultato sperato, secondo la diligenza professionale richiesta dall’art. 1176, secondo comma, c.c.; tale opzione, peraltro, ben si sposa con la sussistenza della ricordata alea del giudizio, che funge da elemento estraneo alla potestà di controllo dell’avvocato e che si frappone fra l’attività di questi ed il raggiungimento del fine perseguito dal cliente stesso.

L’AUTONOMA RISARCIBILITÀ DEL DANNO MORALE (Corte Cass., Sez. III Civ., sentenza del 20.01.2015 n. 811)

L’AUTONOMA RISARCIBILITÀ DEL DANNO MORALE

(Corte Cass., Sez. III Civ., sentenza del 20.01.2015 n. 811)

a cura dell’Avvocato Luca Bonjour

Con le c.d. “sentenze di San Martino” (sent. Cass. SS.UU. nn. 26972/3/4/5 del 2008), i giudici della Suprema Corte di Cassazione hanno ridefinito il concetto di danno non patrimoniale, sussumendolo in una categoria generale non suscettibile di frazionamenti: in tale contesto, tuttavia, il danno morale è considerato ancora come parte integrante del danno biologico, difettando, quindi, il riconoscimento dell’autonomia del primo rispetto al secondo.

Sul piano processuale, una simile impostazione comportava ancora l’esclusione della richiesta di condanna al risarcimento di entrambi i pregiudizi, in quanto la stessa era intesa come ultronea duplicazione di una medesima voce.

Tuttavia, l’orientamento giurisprudenziale si è evoluto nella direzione di un riconoscimento dell’autonomia ontologica del danno morale rispetto a quello biologico: il danno biologico, inteso come menomazione dell’integrità psico-fisica di un soggetto; il pregiudizio morale, definito come turbamento dell’animo ed insieme di sofferenze patite dall’individuo.

La prima sentenza che ha decretato tale autonomia ontologica è stata la n. 24082/2011 della III Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione.

I giudici di legittimità sono stati chiamati in causa per rovesciare la decisione adottata dalla Corte di Appello di Catanzaro in merito alla vicenda di un padre che aveva perso la figlia a seguito di un sinistro stradale. Il giudice calabrese aveva respinto la richiesta di risarcimento del pregiudizio morale subito, non riconoscendo al ricorrente il c.d. danno morale riflesso da morte di un congiunto. La Cassazione, accogliendo il ricorso, ha invece statuito che il danno morale riflesso può essere individuato ed identificato indipendentemente dall’ esistenza dell’insorgere di una patologia (come, al contrario, sosteneva il giudice di merito).

Secondo la Suprema Corte, il danno morale trova causa diretta ed immediata nel medesimo fatto dannoso (l’incidente mortale), mentre la prova del pregiudizio riflesso può essere dedotta dal vincolo familiare di coabitazione che i congiunti avevano con la vittima. In tale maniera, è stata fortemente sottolineata l’autonomia del danno morale, pur in assenza di una specifica offesa di tipo biologica.

Lo svincolo del primo elemento da quello biologico è stato infine ribadito dalla recente sentenza n. 811 del 2015.

La Cassazione è stata chiamata a giudicare il caso di un ragazzo travolto a bordo del suo ciclomotore da una cisterna; in sede di Appello, i congiunti del giovane si erano visti ridotti l’entità del risarcimento del danno morale, in quanto quello biologico risultava essere di lieve consistenza. I congiunti del ragazzo, nel ricorso presentato alla S.C., adducevano una falsa applicazione dell’art. 2059 c.c. da parte del giudice di merito in ordine al quantum del pregiudizio morale patito.

La Corte di Cassazione, ribaltando il precedente esito decisionale, e richiamando apertamente le storiche sentenze di San Martino del 2008, ha stabilito che la valutazione del danno morale, inteso come entità autonoma, deve essere effettuata caso per caso, senza che il pregiudizio biologico funga da riferimento assoluto e necessario. La quantificazione della lesione morale subita prescinde in toto da quella relativa al danno biologico: se questo risulta essere lieve, pertanto, non significa che l’altro tipo di pregiudizio non debba essere valutato autonomamente, e che non possa essere rilevante.

Qui di seguito viene riportato il testo della sentenza n. 811 del 20.01.2015 della Corte di Cassazione, sezione terza civile:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIUSEPPE MARIA BERRUTI – Presidente

Dott. ANNAMARIA AMBROSIO Consigliere PU

Dott. GIACOMO TRAVAGLINO Rel. Consigliere

Dott. PAOLO D’AMICO – Consigliere

Dott. ENZO VINCENTI – – Consigliere –

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 26968-2008 proposto da:

SM CD CC elettivamente domiciliati in ROMA, VIA <…> presso lo studio dall’avvocato <…>, rappresentati e difesi dall’avvocato <…> giusta procura speciale ricorso; – ricorrente –

contro

Generali SPA nella qualità di Impresa designata alla gestione dei sinistri a carico del Fondo di garanzia per le Vittime della strada in persona dei legali rappresentanti Dott. <…> Sig. <…> elettivamente domiciliata in ROMA, VIA <…>, presso lo studio dell’avvocato <…>I, rappresentata e difesa dagli avvocati <…>,<…> giusta procura speciale a margine del controricorso; – controricorrente –

avverso la sentenza n. 2089/2008 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 28/05/2008, R.G.N. 5094/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dei. 26/05/2014 dal.. Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito l’Avvocato <…> per delega ;

udito il P.M. persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso per l’inammissibilità.

I FATTI

D C, la moglie M S e la figlia C c convennero dinanzi ai Tribunale di Nola le Generali Ass.ni in qualità di impresa designata per il FGVS, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti a seguito della morte di GC figlio e fratello degli istanti, investito da una autocisterna rimasta non identificata mentre era alla guida dei proprio ciclomotore.

Il giudice dì primo grado accolse la domanda, ritenendo l’ignoto camionista responsabile dell’incidente nella misura del 70% e condannando conseguentemente la compagnia assicuratrice al pagamento della complessiva somma di circa 354 mila euro in favore degli attori.

La Corte di appello di Napoli, pronunciando sulle impugnazioni, principale e incidentale, hinc et inde proposte, le accolse entrambe in parte qua, riducendo, da un canto, l’importo risarcitorio ad E. 171.379, liquidando, dall’altro, in favore dei familiari della vittima le spese di lite del primo grado in misura di circa 5500 euro.

La sentenza del giudice territoriale è stata impugnata dai C con ricorso sorretto da motivi 3 di censura illustrati da memoria.

Resiste la Generali s.p.a. con controricorso illustrato a sua volta da memoria.

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato quanto al suo terzo motivo.

Con il primo motivo, si denuncia motivazione insufficiente e contraddittoria con erronea valutazione delle risultanze istruttorie.

La censura è inammissibile, volta che essa non risulta in alcun modo corredata dalla sintesi espositiva dei fatti di causa, come previsto dall’ art. 366 bis c.p.c. applicabile nella specie ratione temporis, essendo stata la sentenza d’appello depositata nel vigore del D.lgs. 40/2006.

L’esposizione del denunciato vizio di motivazione non tiene conto, difatti, di quanto più volte affermato dal giudice di legittimità sul tema della sintesi necessaria per il relativo esame, tema affrontato dalle stesse sezioni unite di questa Corte, che hanno all’uopo specificato (Cass. Ss.uu. 20603/07) l’esatta portata del sintagma chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione.

Si è così affermato che la relativa censura deve contenere un momento di sintesi omologo del quesito di diritto (cd.. “quesito di fatto”) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità.

Tale momento di sintesi, formulato in veste di quesito di fatto, nella specie risulta del tutto omesso, in aperta violazione della norma in parola.

Con il secondo motivo, si denuncia mancato riconoscimento del danno biologico iure proprio alla ricorrente S M Contraddittoria motivazione. Violazione di legge.

La censura è corredata dal seguente quesito di diritto: Accertata la sussistenza di un danno biologico e rilevata la impossibilità, per qualsiasi motivo (premorienza, incapacità, pazzia, depressione) di procedere ad accertamento medico-legale sulla persona, deve il giudice di merito procedere alla valutazione equitativa del danno?

Il motivo – prima ancora che del tutto infondato nel merito, attesa la chiara definizione legislativa di danno biologico in guisa di lesione medicalmente accertabile – è inammissibile in rito.

Questo giudice di legittimità ha già avuto più volte modo di affermare come il quesito di diritto vada formulato, ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., in termini tali da costituire una sintesi logico-giuridica unitaria della questione, con conseguente inammissibilità del motivo di ricorso tanto se sorretto da un quesito la cui formulazione sia del tutto inidonea a chiarire, in concreto, l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in relazione alla concreta controversia (Cass. 25-3-2009, n. 7197), quanto che sia destinato a risolversi (Casa. 19-2-2009, n. 4044) in una richiesta del tutto generica (quale risulta quelle di specie) rivolta al giudice di legittimità di stabilire se sia stata o meno violata – o disapplicata o erroneamente applicata, in astratto, una norma di legge. Il quesito deve, di converso, investire ex se la ratio decidendi della sentenza impugnata con riferimento, sia pur sintetico, ai fatti essenziali di causa, proponendone una alternativa di segno opposto destinata ad una soluzione che, partendo dalla fattispecie concreta, e poi trascendendo la medesima, come sottoposta all’esame del giudice di legittimità, ne dia specifico conto ed esaustiva esposizione: le stesse sezioni unite di questa corte hanno chiaramente specificato (Cass. ss. uu. 2-12-2008, n. 28536) che deve ritenersi inammissibile per violazione dell’art. 366 bis cod. proc. civ. il ricorso per cassazione nel quale l’illustrazione dei singoli motivi sia accompagnata dalla formulazione di un quesito di diritto che si risolve in una tautologia o in un interrogativo circolare, e che già presupponga la risposta senza peraltro consentire un utile riferimento alla fattispecie in esame.

La corretta formulazione del quesito esige, in definitiva (ex multis, Cass. 19892/09), che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli, in forma interrogativa e non (sia pur implicitamente) assertiva, il principio giuridico di cui si chiede l’affermazione; onde, va ribadito (Cass. 19892/2007) l’inammissibilità del motivo di ricorso il cui quesito si risolva (come nella specie) in una generica istanza di decisione sull’esistenza di una astratta violazione di legge.

Con il terzo motivo, si denuncia determinazione della misura del danno morale subito dalla vittima in rapporto al danno biologico. Insufficiente e contraddittoria motivazione.

Violazione e falsa applicazione dell’art. 2059 c.c..

La censura è corredata dalla seguente sintesi espositiva (contenuta al folio 9 del ricorso), da ritenersi tale sul piano contenutistico (nonostante l’assenza di una specifica evidenziazione grafica).

Ricorrono numerosi casi in cui, pur non sussistendo un significativo danno biologico, sussiste invece un rilevante danno morale, ragione per la quale la valutazione del danno morale va operata caso per caso e senza che il danno biologico possa essere un riferimento assoluto. Il caso che occupa rientra tra quelli nei quali il danno morale è altamente significativo anche in presenza di un danno biologico lieve o da liquidarsi in misura lieve.

Il motivo è fondato.

Con esso si chiede al collegio la riaffermazione e la enunciazione di un principio di diritto del tutto conforme alla giurisprudenza di questa Corte, che, con le sentenze a sezioni unite dell’11 novembre 2008, ha evidenziato, con specifico riferimento a casi come quello di specie, come il danno derivante dalla consapevolezza dell’incombere della propria fine sia del tutto svincolato da quello più propriamente biologico, e postuli una ben diversa valutazione sul piano equitativo, sub specie di una più corretta valutazione della intensissima sofferenza morale della vittima.

A tali principi non si è attenuta la Corte territoriale, che ha quantificato il risarcimento di tale voce di danno liquidando agli aventi diritto una cifra correttamente definita da parte ricorrente “del tutto irrisoria”.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigetta il primo e il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Napoli in altra composizione.

Così deciso in Roma, li. 26.5.2014

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

 

LE SPESE LEGALI STRAGIUDIZIALI NELLA RCA

LE SPESE LEGALI STRAGIUDIZIALI NELLA RCA

a cura dell’Avvocato Luca Bonjour

La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 11154 del 20.02.2015, depositata in data 29.05.2015, ha avuto modo di pronunciarsi in materia di riconoscimento di spese legali stragiudiziali in ambito RCA.

L’art. 9, secondo comma, Regolamento n. 254/2006 – Assistenza tecnica e informativa ai danneggiati – statuisce che: “Nel caso in cui la somma offerta dall’impresa di assicurazione sia accettata dal danneggiato, sugli importi corrisposti non sono dovuti compensi per la consulenza o assistenza professionale di cui si sia avvalso il danneggiato diversa da quella medico – legale per i danni per i danni alla persona”.

Le questioni di costituzionalità sollevate relativamente a detta normativa sono state dichiarate inammissibibli, in quanto di fonte regolamentare e, pertanto, sottratte al giudizio di legittimità.

Ad ogni modo, a prescindere dai profili di illegittimità costituzionali, la norma regolamentare de qua trova la propria fonte nella delega contenuta nell’art. 150, primo comma, lettera d), Codice delle Assicurazioni, il quale demanda al potere esecutivo di determinare, con proprio regolamento, “i limiti e le condizioni di risarcibilità dei danni accessori”.

Tuttavia, sia alla dottrina che alla giurisprudenza è sconosciuta la distinzione tra “danno principale” e “danni accessori”.

A tal proposito, il Regolamento cit. precisa che, se il danneggiato accetta l’offerta, non gli è dovuto alcun risarcimento per il danno eventualmente consistito nelle spese legali, nelle spese peritali di stima del danno al veicolo o di altri danni a cose.

Tale precisazione, tuttavia, contrasta con l’orientamento pacificamente espresso dalla Corte di Cassazione in punto di risarcimento del danno da circolazione stradale: infatti, “il danneggiato ha facoltà, in ragione, del suo diritto di difesa, costituzionalmente garantito, di farsi assistere da un legale di fiducia e, in ipotesi di composizione bonaria della vertenza, di farsi riconoscere il rimborso delle relative spese legali; se invece la pretesa risarcitoria sfocia in un giudizio nel quale il richiedente sia vittorioso, le spese legali sostenute nella fase precedente all’instaurazione del giudizio divengono una componente del danno da liquidare e, come tali devono essere chieste e liquidate sotto forma di spese vive o spese giudiziali” (Cass. n. 2275/2006; Cass. n. 11606/2005).

In ogni caso, secondo la sentenza in esame, i compensi corrisposti dal danneggiato al proprio avvocato per l’attività stragiudiziale devono poter formare oggetto di domanda di risarcimento nei confronti dell’altra parte a titolo di danno emergente, quando siano state necessarie e giustificate: a tale conclusione deve giungersi in forza dell’art. 92, primo comma, c.p.c., il quale attribuisce al giudice il potere di escludere dalla ripetizione le spese sostenute dalla parte vittoriosa, ove ritenute eccessive o superflue, e non si riscontra motivo perché non possa applicarsi anche agli effetti della liquidazione del danno rappresentato dalle spese stragiudiziali.

Pertanto, una norma regolamentare – e, quindi, di secondo grado – che escluda a priori il diritto al risarcimento di un tipo di danno che la legge – e, quindi, una fonte di primo grado – considera altrimenti risarcibile, appare difficilmente compatibile con gli artt. 3 e 24 della Costituzione ed perciò da considerarsi nulla, alla luce del principio secondo cui i regolamenti in contrasto con la Costituzione, se non sono sindacabili dalle Corte costituzionali, perché privi della forza di legge, sono comunque disapplicabili dal giudice ordinario, in quanto atti amministrativi, in senso ampio.

Inoltre, secondo la norma regolamentare de qua, il rimborso delle spese legali non è dovuto solo se il danneggiato accetta l’offerta dell’assicuratore: dunque, sarebbe agevole prevedere che il danneggiato – se ha già chiesto assistenza legale o tecnica – tenderà a rifiutare qualsiasi offerta dell’assicuratore.

Tuttavia, la Corte precisa che la risarcibilità o meno di qualsiasi danno dipende dalla sua natura giuridica e non dal suo contenuto economico: è, infatti, inammissibile che un danno, altrimenti risarcibile, perda tale sua qualità per avere il soggetto danneggiato effettuato un esborso in favore di un terzo.

Pertanto, quando il danno consiste in spese erogate a professionisti di cui il danneggiato si sia avvalso per ottenere il risarcimento del danno stesso, ciò che rileva ai fini della risarcibilità è soltanto la sussistenza di un valido e diretto nesso causale tra il sinistro e la spesa. Quindi, le spese consistite in compensi professionali saranno risarcibili o meno non già in base alla veste del percettore (sì al medico legale, no all’avvocato), ma in base alla loro effettiva necessità.

Dovrà perciò ritenersi sempre risarcibile la spesa per compensare un legale, quando il sinistro presentava particolari problemi giuridici, ovvero quando la vittima non ha ricevuto la dovuta assistenza, ex art. 9, primo comma, d.p.r. n. 254/2006, dal proprio assicuratore.

Specularmente, sarà sempre irrisarcibile la spesa per compensi all’avvocato, quando la gestione del sinistro non presentava alcuna difficoltà, i danni derivanti dallo stesso erano modestissimi e l’assicuratore aveva prontamente offerto dovuta assistenza al danneggiato.

In conclusione, la problematica sottesa alle spese legali va correttamente posta in termini di causalità, ex art. 1233 c.c., e non di risarcibilità. Ne consegue che l’art. 9, secondo comma, d.p.r. n. 254/2006, se inteso nel senso che esso vieta tout court la risarcibilità del danno consistito nell’erogazione di spese legali, deve essere ritenuto nullo per contrasto con l’art. 24 della Costituzione, e va, quindi, disapplicato.

LA RESPONSABILITÀ MEDICA E LA NOZIONE DI “COMPLICANZA”.

LA RESPONSABILITÀ MEDICA E LA NOZIONE DI “COMPLICANZA”.

a cura dell’Avvocato Luca Bonjour

La Suprema Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, con la sentenza n. 13328 del 26 marzo 2015, si è pronunciata in materia di responsabilità medica, con particolare riferimento alla nozione di “complicanza”.

In tale occasione, la Corte ha avuto modo di statuire come il medico, convenuto in un giudizio di responsabilità, non può limitarsi a dimostrare che l’evento dannoso per il paziente rientri astrattamente nel novero di quelli che, nel lessico clinico, vengono chiamati “complicanze”, così come rilevato dalla statistica sanitaria: ciò non è sufficiente a superare la presunzione posta a suo carico dall’art. 1218 c.c.

In particolare, la medicina clinica e la medicina legale sono solite riferirsi alla “complicanza” come ad un evento dannoso, insorto nel corso dell’iter terapeutico, che, pur essendo astrattamente prevedibile, non sarebbe però evitabile.

Tuttavia, una siffatta interpretazione contrasta con quella operante nel mondo del diritto.

Infatti, quando nel corso dell’esecuzione di un intervento o dopo la conclusione di esso si verifichi un peggioramento delle condizioni del paziente, si apre un’alternativa:

– o tale peggioramento era prevedibile ed evitabile ed in tal caso esso va ascritto alla colpa del medico, a nulla rilevando che la statistica clinica lo annoveri in linea teorica tra le “complicanze”;

– o tale peggioramento non era prevedibile oppure non era evitabile: in tal caso, esso integra gli estremi della “causa non imputabile” di cui all’art. 1218 c.c., a nulla rilevando che la statistica clinica non lo annoveri in linea teorica tra le “complicanze”.

È di tutta evidenza come al diritto non interessi se l’evento dannoso non voluto dal medico rientri o meno nella classificazione clinica delle “complicanze”: ciò che interessa è se quell’evento integri gli estremi della “causa non imputabile” ed è parimenti ovvio che tale accertamento debba essere compiuto in concreto.

Quindi, la circostanza che un evento indesiderato sia qualificato dalla clinica come “complicanza” non è sufficiente ad integrare il concetto di “causa non imputabile” ai sensi dell’art. 1218 c.c.; specularmente, eventi non qualificabili come complicanze potrebbero teoricamente costituire casi fortuiti che escludono la colpa del medico.

Pertanto, sul piano della prova, in un giudizio di responsabilità tra paziente e medico:

– o il medico riesce a dimostrare di aver tenuto una condotta conforme alle leges artis ed allora va considerato esente da responsabilità a nulla rilevando che il danno patito dal paziente rientri o meno nella categoria della “complicanze”;

– ovvero, il medico non riesce a fornire la prova liberatoria e allora a nulla rileverà che l’evento di danno sia in astratto imprevedibile ed inevitabile, in quanto ciò che conta è l’accertamento in concreto della prevedibilità e della evitabilità, il cui onere probatorio è, ovviamente, a carico del medico.

Ricognizione normativa in materia di RCA

SCHEDA 2

 

IL RISARCIMENTO DEL DANNO DA R.C. AUTO

a cura dell’Avvocato Luca Bonjour

Dopo aver dato contezza – nella scheda 1 – di alcuni brevi cenni in merito alla disciplina del risarcimento del danno da r. c. auto, occorre ora effettuare una ricognizione della normativa operante nel settore considerato.

  1. RICOGNIZIONE NORMATIVA

La normativa di riferimento andrà, ovviamente, ricercata nel Codice della Strada, ove è statuito che “La sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato. La circolazione dei veicoli, dei pedoni e degli animali sulle strade è regolata dalle norme del presente codice e dai provvedimenti emanati in applicazione di esse, nel rispetto delle normative internazionali e comunitarie in materia. Le norme e i provvedimenti attuativi si ispirano al principio della sicurezza stradale, perseguendo gli obiettivi: di ridurre i costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare; di migliorare il livello di qualità della vita dei cittadini anche attraverso una razionale utilizzazione del territorio; di migliorare la fluidità della circolazione” (art. 1, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 285/1992).

Quanto all’ambito di operatività di tale normativa, il Codice delle assicurazioni private dispone che “I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall’articolo 2054 del codice civile e dall’articolo 91, comma 2, del codice della strada. Il regolamento, adottato dal Ministro delle attività produttive, su proposta dell’ISVAP, individua la tipologia di veicoli esclusi dall’obbligo di assicurazione e le aree equiparate a quelle di uso pubblico.

L’assicurazione comprende la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.

L’assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, fermo quanto disposto dall’articolo 283, comma 1, lettera d), a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all’autorità di pubblica sicurezza. In deroga all’articolo 1896, primo comma, secondo periodo, del codice civile l’assicurato ha diritto al rimborso del rateo di premio, relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell’imposta pagata e del contributo previsto dall’articolo 334.

L’assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati nel territorio degli altri Stati membri, secondo le condizioni ed entro i limiti stabiliti dalle legislazioni nazionali di ciascuno di tali Stati, concernenti l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, ferme le maggiori garanzie eventualmente previste dal contratto o dalla legislazione dello Stato in cui stazionano abitualmente.” (art. 122, D.Lgs. n. 209/2005).

Quindi, l’art. 1917 del Codice Civile così dispone in materia di assicurazione della responsabilità civile: “Nell’assicurazione della responsabilità civile l’assicuratore è obbligato a tenere indenne l’assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.

L’assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all’assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l’indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l’assicurato lo richiede.

Le spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato contro l’assicurato sono a carico dell’assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

L’assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l’assicuratore.

Sul danno da circolazione di veicoli interviene l’art. 2054 del Codice Civile, il quale così dispone:

Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subìto dai singoli veicoli.

Il proprietario del veicolo o, in sua vece, l’usufruttuario o l’acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.

In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo”.

IL RISARCIMENTO DEL DANNO DA R.C. AUTO

SCHEDA 1

 

IL RISARCIMENTO DEL DANNO DA R.C. AUTO

a cura dell’Avvocato Luca Bonjour

La presente trattazione si pone l’obiettivo di effettuare una ricognizione, per quanto possibile esauriente, della disciplina del risarcimento del danno da responsabilità civile autoveicoli: trattandosi di materia in continua evoluzione e di matrice prettamente giurisprudenziale, dopo aver dato contezza di alcuni brevi cenni sull’istituto giuridico de quo (scheda 1), si procederà ad una ricognizione della normativa regolatrice della materia e, quindi, ad una analisi approfondita della casistica più significativa, con commenti e analisi delle sentenze più recenti (successive schede).

  1. LA RESPONSABILITÁ CIVILE AUTOVEIVOLI

Una particolare tipologia di assicurazione contro i danni, prevista nell’ordinamento giuridico italiano, è rappresentata dalla c.d. assicurazione della responsabilità civile, in forza della quale l’assicuratore si obbliga a tenere indenne l’assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione, deve pagare ad un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Ovviamente, l’obbligazione dell’assicuratore non è illimitata, bensì parametrata ai limiti di importo convenuto nel contratto medesimo (c.d. massimale), a sua volta proporzionato all’entità del rischio e all’ammontare del premio corrisposto.

La ratio di tale previsione normativa risiede non solo nella cautela del soggetto che decide di assicurarsi, il quale intende tutelare il proprio patrimonio da eventuali responsabilità di tipo patrimoniale, ma anche nell’indiretto vantaggio in capo al soggetto danneggiato: infatti, qualora il danneggiante risultasse nullatenente, il danneggiato, a prescindere da qualsivoglia riconoscimento anche giudiziale dei suoi diritti, non avrebbe un patrimonio sul quale soddisfare le proprie ragioni. Per tali ragioni, il legislatore impone, in determinate circostanze, un obbligo in capo ai soggetti che potenzialmente svolgano attività suscettibili di creare rischi di danni a terzi.

In particolare, la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli consta di una copertura assicurativa obbligatoria comprensiva di qualsiasi evento dannoso connesso alla circolazione, a prescindere da qualsivoglia distinzione tra rischi addebitabili alla condotta del conducente e rischi riconducibili a vizi di costruzione o a difetti di manutenzione del veicolo: nessuno veicolo a motore può, infatti, essere posto legittimamente in circolazione senza che, previamente, sia stato stipulato un contratto di assicurazione che garantisca il risarcimento dei danni che il veicolo stesso possa eventualmente causare a terzi.