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Biotestamento, cosa prevede la legge

In data odierna, 14 dicembre 2017, il Senato, con 180 sì, 71 no e 6 astenuti, ha approvato il disegno di legge sul testamento biologico che introduce in Italia le disposizioni anticipate di trattamento, consentendo anche l’interruzione di nutrizione e idratazione artificiali.

Vediamo cosa prevede il testo normativo.

IL CONSENSO INFORMATO
Il testo dispone che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata. È promossa e valorizzata la relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico, il cui atto fondante è il consenso informato. Nella relazione di cura sono coinvolti, se il paziente lo desidera, anche i suoi familiari e conviventi o compagni. Il consenso informato è documentato in forma scritta. Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, viene espresso mediante videoregistrazione o dispositivi che la consentano. La volontà espressa dal paziente può essere sempre modificata.

NUTRIZIONE E IDRATAZIONE ARTIFICIALE
Ogni persona maggiorenne e capace di agire ha il diritto di accettare o rifiutare qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso. Viene garantito il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato, anche quando la revoca comporti l’interruzione del trattamento, comprese la nutrizione e idratazione artificiali, che possono quindi essere rifiutati e sospesi.

ACCANIMENTO TERAPEUTICO, SEDAZIONE PROFONDA E ABBANDONO CURE
La legge vieta ogni forma di accanimento terapeutico. Viene inoltre riconosciuto il diritto del paziente all’abbandono delle terapie ed è espressamente garantita la terapia del dolore fino alla sedazione profonda continuata. Secondo la legge, il medico deve adoperarsi per alleviare le sofferenze del paziente, anche in caso di rifiuto o di revoca del consenso al trattamento sanitario. È sempre garantita un’appropriata terapia del dolore e l’erogazione delle cure palliative. Nel caso di paziente con prognosi infausta a breve termine o di imminenza di morte, il medico deve astenersi da ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione delle cure e dal ricorso a trattamenti inutili e sprbiotestamentooporzionati. In presenza di sofferenze refrattarie ai trattamenti sanitari, il medico può ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua in associazione con la terapia del dolore, con il consenso del paziente.

RESPONSABILITÀ DEL MEDICO
Il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciarvi e per questo è esente da ogni responsabilità civile o penale. Il paziente non può esigere dal medico trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale e alla buone pratiche clinico-assistenziali. Viene riconosciuta al medico la possibilità di essere obiettore di coscienza. Infine, la legge sul testamento biologico deve essere applicata anche dalle cliniche e strutture sanitarie cattoliche convenzionate.

MINORI E INCAPACI
Il consenso informato è espresso dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore o dall’amministratore di sostegno, tenuto conto della volontà della persona minore di età o legalmente incapace o sottoposta ad amministrazione di sostegno. Il minore o incapace ha diritto alla valorizzazione delle proprie capacità di comprensione e decisione e quindi deve ricevere informazioni sulle sue scelte ed essere messo in condizione di esprimere la sua volontà.

DICHIARAZIONE ANTICIPATA DI TRATTAMENTO
Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di una propria futura incapacità di autodeterminarsi può, attraverso disposizioni anticipate di trattamento, esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari. Deve essere indicata un fiduciario che rappresenti il malato nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie. Le Dat possono essere redatte in forma scritta, o anche videoregistrate nel caso il paziente non sia in condizione di scrivere, e vincolano il medico che è tenuto a rispettarne il contenuto. Tuttavia, le disposizioni possono essere disattese qualora appaiano palesemente incongrue, se nel frattempo siano mutate le condizioni del paziente, o se siano sopraggiunte nuove terapie non prevedibili al momento della loro compilazione. Le Dat sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento e in caso di emergenza possono essere modificate o annullate anche a voce. È prevista la creazione di registri regionali in cui depositare le disposizioni.

PIANIFICAZIONE CONDIVISA DELLE CURE
Nella relazione tra medico e paziente, rispetto all’evolversi delle conseguenze di una patologia cronica e invalidante, può essere realizzata una pianificazione delle cure condivisa tra il paziente e il medico, alla quale quest’ultimo è tenuto ad attenersi. La pianificazione delle cure può essere aggiornata al progressivo evolversi della malattia su richiesta del paziente o su suggerimento del medico.

Il disegno di legge per la riforma dei Giudici di Pace

In parallelo all’ormai periodica e ricorrente riforma del processo civile, il Senato ha appena approvato (10 marzo 2016) il Disegno di Legge n. 1738, contenente una delega per “la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui Giudici di Pace”.

La situazione, infatti, soprattutto con riferimento alla magistratura onoraria che, di fatto, costituiva una sorta di precariato di giudici onorari facenti in tutto e per tutto le funzioni di un Giudice togato, è quantomeno complessa e articolata.

La delega, che avrà durata di un anno, mira si prefigge i seguenti obiettivi:

  • avere un’unica figura di giudice onorario, ricomprendente le figure degli odierni giudici onorari (GOT e VPO) e le figure dei Giudici di Pace, generando i “giudici onorari di pace” e i “magistrati requirenti onorari”, questi ultimi assegnati alla Procura della Repubblica.
  • Collocare in un solo ufficio giudiziario le figure dei giudici onorari di pace, disciplinandone le modalità di accesso, la durata dell’incarico e specificando il procedimento di nomina, il tirocinio, le modalità di impiego e di eventuale conferma, nonché la precisazione della responsabilità professionale e le relative sanzioni.
  • Istituire un percorso di formazione continua obbligatoria, con corsi a cadenza semestrale, che concorrano a formare la valutazione sull’eventuale conferma dell’incarico.

Ciò che, invece, rileva a livello pratico per ciò che attiene la competenza a giudicare, è l’estensione delle materie che verranno assegnate ai giudici onorari di pace e che sono costituite da:

  • le cause e i procedimento di volontaria giurisdizione connotati da minore complessità quanto all’attività istruttoria e decisoria;
  • le controversie in materia di condominio degli edifici;
  • i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia successoria connotati da minore complessità quanto all’attività istruttoria e decisoria;
  • le cause in materia di diritti reali e di comunione connotate da minore complessità quanto all’attività istruttoria e decisoria;
  • le cause relative a beni mobili di valore non superiore a € 30.000,00 (anziché gli attuali € 5.000,00);
  • le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti di valore non superiore a € 50.000,00 (in luogo dell’attuale limite di € 20.000,00);
  • i procedimenti di espropriazione mobiliare presso il debitore e di espropriazione di cose del debitore che sono in possesso di terzi (attualmente interamente devolute alla competenza del Tribunale);
  • estensione dei casi di decisione secondo equità per le cause il cui valore non eccede € 2.500,00;
  • competenza per i reati, consumati o tentati, previsti dagli articoli 612, primo e secondo comma (minacce) – salvo che sussistano altre circostanze aggravanti – 626 (furto punibile a querela) e 651 (rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale) del codice penale, nonché per le contravvenzioni previste dagli articoli 727 e 727-bis del codice penale (abbandono di animali e Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette) e per quelle previste dall’articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283 (produzione, commercio o vendita di prodotti usati in agricoltura e tossici per l’uomo e di additivi chimici usati nella produzione alimentari senza autorizzazione).

Siamo, pertanto, innanzi a una nuova e potenzialmente rivoluzionaria modifica della situazione giurisdizionale e delle normative in ordine alla competenza per materia. Queste, in particolare, paiono trasferire a Giudici non togati competenze per materie anche potenzialmente complesse e con valori pecuniari decisamente maggiori rispetto a quanto accade con le norme vigenti.

Tale soluzione, tuttavia, pare essere soltanto un’ennesima scappatoia rispetto alle problematiche di organici in funzione presso i tribunali (magistrati ma anche cancellieri) sempre più ridotti all’osso e che determinano, in molti casi, tempistiche di smaltimento del ruolo giudiziario che fisiologicamente sono quindi destinate a crescere.

Amministratore di sostegno non sempre necessario (Trib. Vercelli, sentenza 16/10/2015)

Amministratore di sostegno non sempre necessario (Trib. Vercelli, sentenza 16/10/2015)

a cura dell’Avvocato Luca Bonjour

 

Il Giudice Tutelare del Tribunale di Vercelli, con la recente pronuncia del 16 ottobre 2015, ricordando i principi sottosesi all’istituto dell’amministrazione di sostegno, statuisce in merito all’opportunità di ricorrervi in talune circostanze.

Vanno fatte alcune necessarie premesse.

Il ricorso all’istituto dell’amministrazione di sostegno ha quale conseguenza necessaria la limitazione della capacità di agire di un soggetto.

Dal punto di vista del diritto sovranazionale, è noto, a mente dell’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle liberta fondamentali, ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, e non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto, a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge a protezione della salute, e quindi, lato sensu, dei bisogni delle persone deboli e non autosufficienti

Detta limitazione della capacità di agire, pur posta a protezione del soggetto beneficiario, può dunque essere disposta solo ed esclusivamente nei casi previsti dalla legge.

Nel caso dell’amministrazione di sostegno, la norma di riferimento è l’art. 404 c.c..

La disposizione in parola, con formulazione non dissimile nella struttura alla disciplina dell’interdizione (art. 414 c.c.) ed inabilitazione (art. 415 c.c.), pure fondate su infermità causalmente determinanti la incapacità di provvedere ai propri interessi, stabilisce che è ammesso a beneficiare dell’amministrazione di sostegno solo la persona che:

–        sia nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi;

–        che lo sia per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica;

Al Giudice di merito è dunque rimesso un triplice accertamento:

–        il primo concerne la sussistenza o meno di una infermità e/o di una menomazione;

–        il secondo concerne la verifica di una effettiva impossibilità, anche parziale, della persona beneficiaria di attendere ai propri interessi;

–        il terzo, concerne il riscontro di un nesso causale tra le circostanze sopradette (cfr. sul punto, chiarissima, Cass. Ord. 04.2.2014, n. 2364, Rel. Acierno).

Con riferimento al secondo ed a terzo di tali aspetti, il Giudicante ha sottolineato, in accordo con la giurisprudenza tutelare più attenta (cfr. Uff. G.t. Milano, decr. del 03.11.2014, Est. Buffone), che “la necessità di un amministratore di sostegno sempre e in ciascuna situazione di bisogno comporta una necessaria istituzionalizzazione di ogni figura di assistente e tradisce la lettera e lo spirito della legge”.

L’interpretazione che il Giudice milanese correttamente abiura si porrebbe in contrasto con una lettura costituzionalmente orientata delle norme che presiedono all’istituzione delle misure di protezione.

Se è vero infatti che lo Stato deve rimuovere gli ostacoli che, limitando di fatto l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana, con ciò accordando un diritto (art. 3 Cost.), è altresì vero che lo stesso Stato deve costantemente richiedere l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà sociale (art. 2 Cost.)

E tali doveri sono posti, come è ovvio, in primo luogo a carico dei soggetti che – di fatto o in quanto a ciò normativamente tenuti – siano prossimi a chi, per qualsivoglia motivo, si trovi in situazione di bisogno: lo Stato, infatti, non può di certo prefiggersi l’obiettivo, del tutto irrealistico, che ogni suo singolo consociato abbia la “possibilità di provvedere ai propri interessi” del tutto autonomamente, e senza l’aiuto del prossimo.

Sulla scorta di una serena analisi del tessuto sociale italiano, ci si accorge agevolmente del fatto che determinate categorie di persone (ad es., gli analfabeti, gli anziani, le persone prive di adeguati mezzi culturali, gli stranieri, magari richiedenti protezione internazionale, del tutto slegati dal territorio nazionale sul quale sono appena giunti, etc.), solo da un punto di vista astratto hanno il potere di curare determinati loro interessi; nel concreto, invero, riescono ad esercitare i loro diritti con pienezza, solo in quanto si giovino dell’ausilio degli altri (della famiglia; dei servizi sociali; delle associazioni; attraverso l’utilizzo degli strumenti negoziali approntati dal diritto civile, quali mandato, procura, testamento pubblico ex art. 603, u.c., c.c., etc; ed in tanti altri modi ancora).

Senza tali strumenti, semplicemente, non ne sarebbero in grado.

L’ausilio altrui, preteso dalla Costituzione in ossequio al dovere di solidarietà sociale, si pone quindi alla stregua di una vera e propria “causa di esclusione” della impossibilità, per taluni consociati, di attendere ai propri interessi.

Il Giudice di Vercelli, pertanto, non ravvisa, il motivo per il quale altri individui, sol perché affetti da patologie, pur invalidanti, che inibiscano loro di provvedere autonomamente ai propri interessi, debbano necessariamente ed ineluttabilmente essere assistiti da un soggetto di nomina giudiziale, laddove siano concretamente in grado di esercitare con pienezza i loro diritti avvalendosi del proficuo aiuto da parte di terzi.

In tale ottica:

i)        la presenza, da un lato, di una rete familiare attenta alle esigenze della persona beneficianda (e priva al suo interno di conflittualità, o tacciabile di un qualche, pur recondito, sospetto in ordine a velleità di approfittamento);

ii)      l’intervento mirato, dall’altro lato, dei soggetti istituzionali (su tutti, come è ovvio, i servizi sociali) deputati all’ausilio delle persone variamente bisognose;

iii)    la disponibilità, in termini di piena e sufficientemente informata accettazione, da parte del soggetto bisognoso, ad avvalersi dell’aiuto proveniente dai predetti soggetti;

iv)    la limitata difficoltà di compimento delle “attività di protezione”, in riferimento ad una agevole sormontabilità delle problematiche di natura pratica, burocratica e giuridica che via via si vadano a presentare;

rendono in uno superflua ed inutilmente gravatoria l’istituzione di una misura di protezione al ricorrere del mero riscontro di una patologia astrattamente invalidante.

Gravatoria, in quanto foriera di innumerevoli – e non dispensabili – incombenti e spese (rendicontazione, presentazione di istanze, accessi in Tribunale, richieste di copie di provvedimenti, assunzione della qualifica di pubblico ufficiale, etc), che andrebbero unicamente ad assommarsi, senza alcun concreto giovamento, a tutte le attività più squisitamente destinate alla cura quotidiana, personale e patrimoniale, degli interessi del soggetto bisognoso.

Il tutto, come detto, con la necessaria privazione, o comunque l’affievolimento, della capacità di agire del beneficiario.

Nel caso di specie, la beneficianda, di età invero molto avanzata, non era affetta da alcuna patologia psichica.

In generale, oltretutto, la beneficianda si era dimostrata incline e ben disposta ad avvalersi dell’altrui ausilio: di quello del servizio di assistenza domiciliare, per gli incombenti quotidiani; di quello della nuora, per il prelievo della pensione; di quello del Legale, per le pratiche successorie; di quello dei vicini di casa, per le attività spicciole di gestione della casa.

Inoltre, in considerazione della evidente affidabilità delle persone di cui si circondava, il Giudice Tutelare ha giudicato iniqua, e soprattutto superlua, la privazione, seppur parziale, della capacità di agire della beneficianda.

Ben più proficuo, meno gravoso, ed in definitiva maggiormente tutelante sarebbe, invece, il conferimento  da parte della beneficianda – ovviamente, ove da questa consentito – di una procura generale notarile in favore di persona di stretta fiducia, quantomeno in riferimento agli incombenti più importanti e coinvolgenti il compimento di attività di straordinaria amministrazione patrimoniale.

Così argomentando, il Giudice Tutelare di Vercelli ha rigettato il ricorso.