È argomento sempre più ricorrente quello che vede coinvolte le Pubbliche Amministrazioni per i danni subiti dagli utenti a causa dell’insufficiente od omessa manutenzione delle strade. È, quindi opportuno fare chiarezza in punto responsabilità, analizzando l’onere della prova incombente sulle parti interessate.

I giudici di merito sono soliti individuare una responsabilità di tipo oggettivo ai sensi dell’art. 2051 del codice civile: andrà accertata la sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato. Sussistendo tale presupposto, la responsabilità risarcitoria si imputerà al soggetto che è in condizione di controllare i rischi inerenti alla cosa essendone il custode. Quindi, il custode avrà un’unica possibilità di andare esente da responsabilità, cioè provare il caso fortuito.

Trattandosi di responsabilità oggettiva, il caso fortuito non può identificarsi nella mera assenza di colpa del custode, ma deve risolversi in un vero e proprio fattore oggettivamente individuabile, esterno alla cosa e dotato dei caratteri dell’imprevedibilità ed inevitabilità da parte del custode, che incida – interrompendola – sulla serie causale che dalla cosa conduce al danno. Tali fattori esterni alla cosa rilevano, ai fini dell’esclusione della responsabilità, soltanto nella misura in cui esulino dalla sfera di controllo del custode e, in particolare, dall’attività di controllo e di manutenzione da esso esigibile per garantire un intervento tempestivo di rimozione.

Ciò significa che una voltinsidie stradalia che il danneggiato abbia dato la prova del nesso causale, incomberà all’ente convenuto, per liberarsi dalla responsabilità, dare la prova del caso fortuito così rigorosamente inteso.

In tale senso si esprimono, ex multis, i Tribunali di Verona (sentenza del Tribunale di Verona n. 1951/2012) e di Napoli (Trib. Napoli, sez. II, sentenza 06/01/2016 n° 144).

In particolare, il Giudice Partenopeo motiva la propria decisione considerando la concreta possibilità per la Pubblica Amministrazione, ivi compresi i concessionari di autostrade, di un controllo sempre più pregnante sul proprio territorio grazie alle “moderne tecnologie che offrono sempre più efficaci dotazioni e sistemi di assistenza, unitamente al continuo diffondersi della cultura dell’organizzazione gestionale all’interno degli enti, laddove siano adottate politiche di programmazione periodica di interventi, controlli e verifiche costanti dello stato manutentivo di ogni ordine di strada”.

Di recente anche la Cassazione ha avuto modo di esprimersi in materia di insidie stradali (cfr. Corte di cassazione – Sezione VI civile – Ordinanza 5 settembre 2016 n. 17625): in una causa di risarcimento per infortunio dovuto al manto stradale sconnesso, una volta accertato il nesso causale con il danno subito, la vittima ricorrente non deve anche dimostrare l’effettiva «pericolosità» della cosa. Lo ha stabilito la Corte di cassazione chiarendo che in questi casi è onere dell’ente – in qualità di custode – dimostrare l’eventuale colpa, o concorso di colpa, del danneggiato per limitare la propria responsabilità.

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