IL DIVORZIO BREVE: le novità introdotte dalla Legge 6 maggio 2015, n. 55
a cura dell’Avvocato Luca Bonjour
VECCHIO TESTO
LEGGE 1 DICEMBRE 1970 N. 898
Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio |
NUOVO TESTO
LEGGE 1 DICEMBRE 1970 N. 898
Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio |
Articolo 3.
1. Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi:
OMISSIS
2) nei casi in cui:
omissis
b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.
In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale ovvero dalla data certificata nell’accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell’atto contenente l’accordo di separazione concluso innanzi all’ufficiale dello stato civile. L’eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta; |
Articolo 3.
1. Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi:
OMISSIS
2) nei casi in cui:
omissis
b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.
In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall’avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e di sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale ovvero dalla data certificata nell’accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell’atto contenente l’accordo di separazione concluso innanzi all’ufficiale dello stato civile. L’eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta; |
VECCHIO TESTO – CODICE CIVILE |
NUOVO TESTO – CODICE CIVILE |
Art. 191. Scioglimento della comunione.
La comunione si scioglie per la dichiarazione di assenza o di morte presunta di uno dei coniugi, per l’annullamento, per lo scioglimento o per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, per la separazione personale, per la separazione giudiziale dei beni, per mutamento convenzionale del regime patrimoniale, per il fallimento di uno dei coniugi.
Omissis |
Art. 191. Scioglimento della comunione.
La comunione si scioglie per la dichiarazione di assenza o di morte presunta di uno dei coniugi, per l’annullamento, per lo scioglimento o per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, per la separazione personale, per la separazione giudiziale dei beni, per mutamento convenzionale del regime patrimoniale, per il fallimento di uno dei coniugi.
Nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato. L’ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all’ufficiale dello stato civile ai fini dell’annotazione dello scioglimento della comunione
Omissis
|
“nuovi” termini per proporre domanda di scioglimento degli effetti civili del matrimonio:
in caso di…
occorrono…
SEPARAZIONE GIUDIZIALE
12 MESI dalla comparizione delle parti dinanzi al Presidente all’udienza ex art. 708 c.p.c.
SEPARAZIONE GIUDIZIALE TRASFORMATA IN CONSENSUALE
6 MESI dalla comparizione delle parti dinanzi al Presidente
SEPARAZIONE CONSENSUALE
6 MESI dalla comparizione delle parti dinanzi al Presidente all’udienza ex art.711 c.p.c.
NEGOZIAZIONE ASSISTITA
6 MESI dalla data certificata nell’accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da Avvocati
SEPARAZIONE DINANZI ALL’UFFICIALE DELLO STATO CIVILE
6 MESI dalla data dell’atto contenente l’accordo di separazione concluso innanzi all’ufficiale dello stato civile.
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