IL GIUDICE ANNULLA LE CARTELLE DI EQUITALIA (Trib. Venezia, sentenza n. 3079/2015)
a cura dell’Avvocato Luca Bonjour
Il Tribunale di Venezia, con la sentenza n. 3079 del 2015, pubblicata in data 23 settembre 2015, ha statuito la nullità di cartelle di Equitalia per un valore di 660 mila euro.
Nel caso di specie, un fabbro veneziano aveva deciso di pagare gli stipendi ai propri dipendenti, ma non avendo la liquidità necessaria non aveva provveduto a pagare i relativi contributi Inps e Inail. Le sanzioni che ne sono seguite non sono mai state saldate e gli interessi sono cresciuti facendo accumulare al fabbro un debito verso lo Stato di 660mila euro. La riscossione di tale importo è stato poi affidata a Equitalia, contro la quale il fabbro ha deciso di ricorrere.
Il Giudice, pronunciandosi sul ricorso, ha affermato che Equitalia è sì legittimata ad emettere cartelle, notificarle e agire esecutivamente ma unicamente se in possesso dei requisiti necessari in grado di giustificare le pretese degli enti pubblici per i quali agisce.
Inoltre, nella medesima pronuncia è stato precisato che la prova dell’esistenza dei suddetti requisiti deve essere fornita da Equitalia e dagli enti creditori e non dal cittadino preteso debitore.
La sentenza rappresenta una novità nel panorama delle azioni intraprese nei confronti di Equitalia, in quanto si fonda su un motivo diverso da quello abitualmente azionato, id est la prescrizione o gli errori materiali nelle richieste. La novità del caso veneziano consiste nell’aver messo in discussione la natura stessa del mandato che lo Stato assegna a Equitalia: una società di capitali che persegue scopi di lucro non può gestire la riscossione delle tasse e dei tributi, lucrando sugli stessi ed aggravando le già precarie condizioni del contribuente.