SCHEDA 1
IL RISARCIMENTO DEL DANNO DA R.C. AUTO
a cura dell’Avvocato Luca Bonjour
La presente trattazione si pone l’obiettivo di effettuare una ricognizione, per quanto possibile esauriente, della disciplina del risarcimento del danno da responsabilità civile autoveicoli: trattandosi di materia in continua evoluzione e di matrice prettamente giurisprudenziale, dopo aver dato contezza di alcuni brevi cenni sull’istituto giuridico de quo (scheda 1), si procederà ad una ricognizione della normativa regolatrice della materia e, quindi, ad una analisi approfondita della casistica più significativa, con commenti e analisi delle sentenze più recenti (successive schede).
- LA RESPONSABILITÁ CIVILE AUTOVEIVOLI
Una particolare tipologia di assicurazione contro i danni, prevista nell’ordinamento giuridico italiano, è rappresentata dalla c.d. assicurazione della responsabilità civile, in forza della quale l’assicuratore si obbliga a tenere indenne l’assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione, deve pagare ad un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Ovviamente, l’obbligazione dell’assicuratore non è illimitata, bensì parametrata ai limiti di importo convenuto nel contratto medesimo (c.d. massimale), a sua volta proporzionato all’entità del rischio e all’ammontare del premio corrisposto.
La ratio di tale previsione normativa risiede non solo nella cautela del soggetto che decide di assicurarsi, il quale intende tutelare il proprio patrimonio da eventuali responsabilità di tipo patrimoniale, ma anche nell’indiretto vantaggio in capo al soggetto danneggiato: infatti, qualora il danneggiante risultasse nullatenente, il danneggiato, a prescindere da qualsivoglia riconoscimento anche giudiziale dei suoi diritti, non avrebbe un patrimonio sul quale soddisfare le proprie ragioni. Per tali ragioni, il legislatore impone, in determinate circostanze, un obbligo in capo ai soggetti che potenzialmente svolgano attività suscettibili di creare rischi di danni a terzi.
In particolare, la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli consta di una copertura assicurativa obbligatoria comprensiva di qualsiasi evento dannoso connesso alla circolazione, a prescindere da qualsivoglia distinzione tra rischi addebitabili alla condotta del conducente e rischi riconducibili a vizi di costruzione o a difetti di manutenzione del veicolo: nessuno veicolo a motore può, infatti, essere posto legittimamente in circolazione senza che, previamente, sia stato stipulato un contratto di assicurazione che garantisca il risarcimento dei danni che il veicolo stesso possa eventualmente causare a terzi.