IL SOVRAINDEBITAMENTO (Legge 27 gennaio 2012, n. 3)

a cura dell’Avvocato Luca Bonjour

Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili alle vigenti procedure concorsuali, la Legge 27 gennaio 2012, n. 3, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 2012, n. 24, e recante “Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento”, consente al debitore di concludere un accordo con i creditori nell’ambito della procedura di composizione della crisi.

Possono accedere alle procedure di composizione delle crisi così come disciplinate dalla suddetta legge, i soggetti in costante e grave squilibrio economico tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio liquidabile, con impossibilità di far fronte ai propri impegni. In particolare, le procedure riguardano i debitori non soggetti al fallimento, così come previsto dalla Legge Fallimentare: ai sensi dell’articolo 1 di quest’ultima, sono soggetti a fallimento gli imprenditori che esercitano un’attività commerciale, salvo che possano dimostrare il possesso congiunto dei seguenti requisiti:

a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;

b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;

c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.

Le procedure sono:

  1. l’accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano proposto dal debitore;
  2. il piano del consumatore, inteso al medesimo risultato senza necessità di accordo con i creditori.

 

accordo di ristrutturazione piano del consumatore
il debitore presenta un’istanza al Presidente del Tribunale competente per la nomina di un professionista abilitato che cura la proposta di accordo o il piano di rientro del debito 
il debitore può essere ammesso a pagare i propri debiti anche in misura non integrale, a determinate condizioni e purché rispetti gli impegni assunti con la proposta di accordo. il debitore può essere ammesso a pagare i propri debiti anche in misura non integrale, a determinate condizioni e purché rispetti gli impegni assunti con la proposta di accordo: tuttavia, non è necessario l’accordo con i creditori, ma il piano può essere omologato sulla base della valutazione del tribunale.
 

Il debitore deve proporre la ristrutturazione dei propri debiti e la soddisfazione dei creditori in qualsiasi modo, anche con l’eventuale cessione di propri crediti futuri. Occorre che il debitore dia conto di tutta la propria consistenza patrimoniale e che indichi elementi tali da far ritenere che l’accordo o il piano che egli propone sia realizzabile.

 

Dopo il deposito della richiesta ha luogo un procedimento inteso a verificare se sussistono le condizioni per l’omologazione, rendendo così vincolante l’accordo o il piano per tutti i creditori. 
La proposta di accordo comporta che il tribunale ordini determinate forme di pubblicità. Il tribunale provvede quindi all’interpello di tutti i creditori e occorre che vi sia il consenso di tanti creditori che rappresentino almeno il 60% dell’ammontare dei crediti.  L’omologazione del piano del consumatore è più semplice, ma comporta anch’essa la convocazione dei creditori per la loro audizione, ma non per la raccolta di un voto o consenso.Il giudice omologa il piano quando:

–           verifica la sua idoneità ad assicurare il pagamento dei crediti che devono essere necessariamente soddisfatti;

–           esclude che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di potervi adempiere;

–           esclude che il consumatore abbia colposamente determinato il proprio sovraindebitamento anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

 

Ogni creditore non consenziente può sollevare delle contestazioni circa la convenienza dell’accordo o del piano. In tal caso il giudice provvede alla omologazione solo se ritiene che il credito di chi solleva la contestazione possa essere soddisfatto dall’esecuzione dell’accordo o del piano in misura non inferiore a quella che deriverebbe dalla liquidazione dell’intero patrimonio del debitore.