Il presente intervento intende operare una sintetica ricostruzione, senza alcuna pretesa di esaustività, in merito alla disciplina che il nostro ordinamento giuridico riserva alla responsabilità per i danni prodotti dalla circolazione dei veicoli.
La normativa di riferimento è contenuta nell’articolo 2054 del Codice Civile.
COMMA 1
“Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
Il comma 1 dell’art. 2054 c.c. dispone che il conducente è obbligato a risarcire il danno, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitarlo: è contemplata quindi la possibilità per la parte di dimostrare non solo di aver tenuto un comportamento corretto, ma di essersi impegnato attivamente a cercare di prevenire ogni conseguenza dannosa della propria circolazione.
COMMA 2
“Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”.
Il comma 2 ammette la prova liberatoria da parte di entrambi i soggetti coinvolti, in mancanza della quale ciascuno dei due sarà tenuto a rifondere i danni nella misura del 50%.
COM
MA 3
“Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l’usufruttuario o l’acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà”.
Il comma 3 prevede invece l’istituto della solidarietà passiva nel risarcimento fra titolare del veicolo e conducente dello stesso (quando si tratti di persone diverse): la ratio della norma in parola è chiaramente quella di favorire il soggetto danneggiato, il quale potrà quindi escutere indifferentemente conducente o proprietario (o usufruttuario o acquirente con patto di riservato dominio) per l’intero importo.
In ordine al contenuto della prova liberatoria la giurisprudenza è particolarmente esigente, richiedendo la dimostrazione che siano stato concretamente adottati tutti i mezzi necessari ad evitare la circolazione del veicolo.
Per risalente e costante giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, la circolazione prohibente domino idonea ad escludere la responsabilità del proprietario per i danni causati dall’autoveicolo, ai sensi dell’art. 2054 c.c., comma 3, sussiste quando il proprietario non solo manifesta il proprio dissenso a concedere l’uso del mezzo a terzi, ma adotta tutte le misure ragionevolmente esigibile dall’uomo medio per impedire che ciò accada (chiusura a chiave del mezzo attenta custodia delle chiavi, inserimento dell’antifurto).
In applicazione di tali principi, è divenuta ormai tralatizia la massima secondo cui per fornire la prova liberatoria di cui all’art. 2054 c.c., comma 3, non è sufficiente la dimostrazione che la circolazione del veicolo sia avvenuta senza il consenso del proprietario (e cioè invito domino), ma è necessario dimostrare che il mezzo abbia circolato contro la sua volontà (e cioè prohibente domino): e tale volontà contraria deve desumersi da un concreto ed idoneo comportamento ostativo, specificamente inteso a vietare ed impedire la circolazione del veicolo ed estrinsecatosi in atti e fatti rivelatori della diligenza e delle cautele allo scopo adottate
COMMA 4
“In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo”.
Quanto al fatto-presupposto del danno – la circolazione – recenti sentenze della Corte di Cassazione hanno chiarito che questa va intesa nel senso più lato di “idoneità del veicolo a circolare”, ricomprendendo quindi nelle disposizioni di cui all’art. 2054 c.c. anche i danni cagionati da auto ferme o in sosta.
Merita infine un cenno l’istituto della prescrizione: come da art. 2947 c.c., l’azione per il risarcimento dei danni prodotti dalla circolazione dei veicoli si prescrive in 2 anni. Se però il fatto è considerato dalla legge come reato (come ad esempio in cui ci sono danni alla persona che rientrano nella fattispecie del reato di lesioni colpose) e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all’azione civile.