LO STATO DI NECESSITÁ NON LEGITTIMA L’OCCUPAZIONE ABUSIVA.
a cura dell’Avvocato Luca Bonjour
La Suprema Corte di Cassazione, Sezione Seconda Penale, con la sentenza n. 28067 del 26 marzo 2015, depositata in cancelleria in data 2 luglio 2015, ha avuto modo di pronunciarsi sul reato di occupazione abusiva e della sua ipotetica compatibilità con la scriminante dello stato di necessità di cui all’art. 54 del codice penale.
La giurisprudenza della Corte (cfr. altresì Cass., Sez. II Pen., n. 19147/2013) è pacifica e costante nell’affermare che la norma di cui all’art. 54 c.p. – presupponendo l’attualità del pericolo – richiede che – nel momento in cui l’agente agisce contra ius al fine di evitare un danno grave alla persona – il pericolo sia imminente e, quindi, individuato e circoscritto nel tempo e nello spazio (cfr. Cass. n. 3310 /1981).
D’altra parte, non può in alcun modo parlarsi di attualità del pericolo in tutte quelle situazioni non contingenti, caratterizzate da una sorte di cronicità, essendo destinate a protrarsi nel tempo, quale appunto l’esigenza di una soluzione abitativa.
Diversamente, ove nelle suddette situazioni si ritenesse configurabile lo stato di necessità, si avrebbe quale risultato un’interpretazione distorta della normativa de qua, in quanto si opererebbe un’inammissibile sostituzione del requisito dell’attualità del pericolo con quello della permanenza, alterando così il significato e la ratio della norma che, essendo di natura eccezionale, necessariamente va interpretata in senso stretto.
Invero, il pericolo non sarebbe più attuale (rectius imminente), bensì permanente, in quanto l’esigenza abitativa – ove non sia transeunte e derivante dalla stretta ed immediata necessità di “salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona” è necessariamente destinata a prolungarsi nel tempo.
Inoltre, considerato il diritto di proprietà, un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 54 c.p. in armonia con l’art. 42 Cost., non può non conciliare l’attualità del pericolo con l’esigenza di tutela del diritto di proprietà del terzo che non può essere compresso in permanenza perché, in caso contrario, si verificherebbe, di fatto, un’alterazione delle destinazione della proprietà stessa, al di fuori di ogni procedura legale o convenzionale (cfr. Cass. n. 35580/2007 e Cass. n. 7183/2008).
Pertanto, una condizione di difficoltà economica non può legittimare, ai sensi dell’art. 54 c.p., un’occupazione permanente di un immobile per risolvere, in realtà, in modo surrettizio, un’esigenza abitativa.