La Corte di cassazione, con la sentenza numero 27314/2017 del 31 maggio 2017, in tema di responsabilità medica, precisa come spetti al prudente apprezzamento del Giudicante valutare il ruolo di ciascun componente dell’equipe e le responsabilità cui questi debba farsi carico in relazione alle manchevolezze degli altri o se invece possa fare affidamento sulla corretta esecuzione dei compiti altrui.
A tal fine, occorre tenere conto di due importanti principi:
– ogni sanitario è sempre tenuto a conoscere l’attività svolta dai colleghi anche se di diversa specializzazione, controllarne la correttezza ed, eventualmente, rimediare agli errori evidenti e non settoriali;
– principio di affidamento che libera il sanitario dal dover orientare il proprio comportamento sempre in funzione del rischio di condotte colpose altrui, permettendogli di confidare sul fatto che gli altri agiscano osservando le proprie regole di diligenza.
In forza di tali principi, ogni medico dell’equipe deve esercitare il controllo totale solo in quelle fasi dell’intervento in cui l’attività è corale, mentre nelle fasi in cui i ruoli e i compiti all’interno dell’equipe sono ben distinti la responsabilità per l’errore o l’omissione è del singolo operatore che li abbia commessi.
Nel caso di specie, il medico era stato imputato per il decesso di un paziente a seguito di inidonea satura dell’aorta lesionata durante un intervento di colecistectomia per via laparoscopica. Tuttavia, anche in considerazione di quanto detto sopra, le modalità di effettuazione della saturazione non gli potevano essere addebitate in quanto rientravano nelle competenze proprie dell’operatore che vi aveva provveduto: per la Cassazione, non è possibile infatti riconoscere un obbligo generalizzato di costante raccomandazione al rispetto delle regole cautelari, né tantomeno un obbligo di invadere le competenze altrui. Il sanitario, per tale ragione, va assolto per non aver commesso il fatto.